mail a GdA, 1 luglio 2010
Vorrei precisare, in merito al ddl intercettazioni, che già ora, rebus sic stantibus , ovvero a legislazione vigente, gli atti di indagine sono segreti fino a quando l’indagato non ne possa avere conoscenza (art
Vorrei precisare, in merito al ddl intercettazioni, che già ora, rebus sic stantibus , ovvero a legislazione vigente, gli atti di indagine sono segreti fino a quando l’indagato non ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.) e comunque non possono essere pubblicati, nemmeno parzialmente, prima della fine delle indagini preliminari (art.114 c.p.p.). Attualmente questo divieto è impunemente violato perché, per quanto concerne i giornalisti le sanzioni sono risibili (art. 684 c.p: massimo 258 euro!) e, per quanto riguarda magistrati e polizia (art. 326 c.p.) poiché tale segreto dovrebbero farlo rispettare proprio gli stessi magistrati e poliziotti che propalano ai giornalisti più servili nei confronti delle procure queste famigerate intercettazioni, in spregio dell’articolo 15 della costituzione che tutela come diritto inviolabile la libertà e la segretezza delle comunicazioni. Il ddl in esame alla Camera, pertanto, si limita a prevedere sanzioni reali (e non più solo virtuali) per comportamenti che già oggi costituiscono reato. Ben venga, pertanto, una legge che evita la gogna mediatica degli indagati, peraltro presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva (art. 27 Cost.) anche se sono "volgari e bassi": i principi di civiltà giuridica valgono per tutti, non solo per le persone raffinate e di buone maniere! PS Segnalo l’ottimo Facci su Libero del 9 e del 12 giugno Cordiali saluti -- ALESSANDRO SPANU