Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2010  giugno 19 Sabato calendario

LE GARANZIE DEI CARDINALI:


La legislazione che le prevede:

1) Trattato del Laterano (11 febbraio 1929);
2) Concordato (Accordo di revisione 18 febbraio 1984);
3) Costituzione italiana (articolo 7).

ONORI: Articolo 21 del Trattato
«Tutti i cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue»;

LIBERO TRANSITO: Articoli 12 e 21 del Trattato
«Libero transito in Italia di cardinali e vescovi di tutto il mondo che si recano in Vaticano»;

ESENZIONI Art. 10 del Trattato
«I dignitari della Chiesa saranno sempre e in ogni caso rispetto all’Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale»;

PROCEDIMENTI PENALI, Accordo 1984 prot addizionale
«la Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente del territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici»;

PASSAPORTO DIPLOMATICO Convenzione di Vienna
«Un cardinale, né lui personalmente né la sua abitazione e il suo ufficio possono essere sottoposti a misure di giurisdizione e i suoi documenti non possono essere sequestrati»;

LIBERA COMUNICAZIONE articolo 2 accordo 1984
«libertàdi comunicazione tra Santa Sede e vescovi»

EDIFICI Articolo 15 del trattato
(alcune basiliche, sedi di università pontificie, uffici, santuari. Nessuna menzione di palazzi delle curie) «godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri (ambasciate»