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 1996  giugno 08 Sabato calendario

TRATTO DA: ALFIERI DI SOSTEGNO TRA TORINO E FIRENZE

(da pagina 96 a 119 - vedi note in sch. 213468)



ARTURO COLOMBO
Presidente della sessione
COSIMO CECCUTI
Cesare Alfieri di Sostegno in Parlamento (1848-1867)

1. Il senatore Cesare Alfieri fra regime monarchico costituzionale e pseudoparlamentarismo. Il Senato di nomina regia e vitalizia del Parlamento subalpino (1), di cui Cesare Alfieri fa parte sin dal 3 aprile del 1848, espressione dei rappresentanti del ceto aristocratico-terriero e delle gerarchie militari, si presentava come un’assemblea più incline, rispetto alla Camera dei Deputati, all’assolutismo che al costituzionalismo, o quanto meno appariva propensa ad accentuare più il carattere dinastico dell’impianto istituzionale createsi con la concessione dello Statuto, che le prerogative rappresentative che questo inevitabilmente introduceva. Non sorprende così l’immediata dialettica che si produce fra Senato e Camera elettiva, data la forte componente liberale presente in quest’ultima.
Lungo l’intera esperienza statutaria il dibattito fra regime costituzionale puro e regime parlamentare emerse incidentalmente durante la discussione di qualsiasi progetto di legge che potesse sfiorare anche solo marginalmente rimpianto organizzativo dello Stato. Si assisteva così fin dall’apertura della prima legislatura statutaria ad un costante riflesso della questione istituzionale sulle vicende politiche sottoposte a discussione parlamentare.
La non chiara distinzione dei ruoli fra la Corona, il Governo e il Parlamento, avrebbe perciò reso fragile l’impianto istituzionale del regno sabaudo prima e del regno unitario poi, a causa della frequente sovrapposizione di ruolo a cui si sarebbe andati incontro. E un primo chiaro esempio di questo dualismo fra monarchia costituzionale e regime parlamentare si profilò proprio con il ministero guidato da Cesare Alfieri di Sostegno fra l’agosto e l’ottobre del 1848.
Le condizioni storiche del Piemonte sabaudo non avevano permesso, infatti, l’introduzione di un regime costituzionale puro, dato che alla Corona mancava l’appoggio sufficiente e necessario da parte del clero e della nobiltà. Inoltre, l’aristocrazia piemontese non costituiva una forza numericamente sufficiente per sostenere la monarchia di fronte ad una camera elettiva, più vicina alle posizioni liberali che a quelle conservatrici.
A tutto ciò si aggiungeva poi l’assunzione del ruolo di direzione della rivoluzione liberale nazionale da parte della Corona. Direzione che avrebbe prodotto un’ulteriore modifica delle relazioni fra le istituzioni, come sostiene Maranini: "(...) nel senato sopravvivevano le tradizioni di affetto e di devozione alla monarchia del vecchio Piemonte, ora che la politica dinastica si era messa alla testa della rivoluzione nazionale (...), paradossalmente il re era condotto ad accettare in qualche momento, solidarizzando con il primo ministro capo della maggioranza della camera, l’appoggio decisivo della camera anche contro il senato e le forze tradizionali che nel senato si esprimevano» (2). Da un lato la Camera spinge la Corona ad assumere decisamente la guida ideale della rivoluzione nazionale, dall’altro il Senato "frena" le intenzioni bellicistiche del Sovrano, anteponendo istanze di bilancio e rivendicazioni municipalistiche.
Lo stesso Cesare Alfieri espresse le proprie preoccupazioni circa la reale forma di governo presente nello stato sabaudo, in occasione della discussione del progetto di legge sulla "concessione di pieni poteri al governo del re", durante la guerra contro l’Austria (progetto di legge adottato dalla Camera il 29 luglio 1848) (3).
Nel dibattito svoltosi in Senato il 30 luglio 1848, Cesare Alfieri è promotore di un emendamento (che poi ritirerà) al progetto che recita: "Il Re è investito durante l’attuale guerra di tutti i poteri legislativi ed esecutivi, e potrà quindi per semplici decreti reali e sotto la responsabilità ministeriale, in conformità degli articoli 65 e 67 dello Statuto, fare tutti gli atti che saranno necessari per la difesa della patria e delle nostre istituzioni, salva sempre l’integrità dello Statuto costituzionale" (4).
Alfieri non criticava la concessione dei poteri, contestava invece l’espressione costituzionalmente non corretta "governo del re" in quanto un’interpretazione letterale dello statuto non consentiva di adoperare una simile espressione, perché avrebbe presupposto la presenza di un nuovo organo costituzionale, con caratteristiche e prerogative tipiche del governo parlamentare. In questa accezione, infatti, l’esecutivo avrebbe assunto una autonoma fisionomia distinta dalla figura del Sovrano e condizionata dalle direttive della camera elettiva.
Non mancava, quindi, la preoccupata replica del Senato alla decisione approvata dalla Camera, giudicata "atto grave e fecondo d’imprevidibili conseguenze, che intervenir possa in un governo costituzionale ". Ma accanto alla preoccupazione traspare anche la rassegnazione da parte della Camera regia di fronte ad un processo, ormai ineluttabile, di parlamentarizzazione della forma di governo:"(...) si convenne che il governo del re consta necessariamente del potere esecutivo, che da lui emana e che esercisce per mezzo di ministri [che] liberamente da lui sono eletti e revocati, secondo l’art. 65 dello Statuto costituzionale (...)" (5).
Le spiegazioni che il ministro delle finanze del governo Casati, Ricci, avrebbe opposto ad Alfieri sarebbero state molto vaghe e poco esaurienti, e la sensazione che con l’espressione "Governo del Re" si volesse introdurre una separazione del governo dal re, restava. Veniva dunque meno la lettura più ortodossa dello Statuto, che prevedeva la nomina e la revoca dei ministri da parte del sovrano, e di conseguenza la loro fedele adesione alla volontà regia. Come confermato del resto dallo stesso Ricci, durante il dibattito in Senato, in un passaggio dove sottolineava che i poteri venivano conferiti "principalmente" al re, e dunque non più "solo" al re.
Le ragioni della richiesta di affrancare il governo dalla potestà del re erano principalmente di ordine contingente.
Il re, infatti, guidava l’esercito sui campi di battaglia in qualità di capo di Stato Maggiore, quindi un’eccessiva resistenza da parte del Senato ad accordare i pieni poteri al Governo del re, e dunque ai suoi ministri, poteva essere interpretata come la volontà della Camera regia di impedire a Carlo Alberto di condurre in maniera efficace e rapida le operazioni di guerra, e di voler perciò rallentare la rivoluzione nazionale in atto. Non stupisce, perciò, la rassegnazione con cui il Senato si sarebbe ben presto piegato alle giustificazioni addotte dal ministero Casati alla richiesta di pieni poteri, e la sudditanza con cui approvava il progetto stesso.
Di fatto, in questo modo, il Senato rinunciava alla formula del costituzionalismo puro e alla difesa ad oltranza della monarchia costituzionale, ma soprattutto accettava supinamente l’adozione di una forma di governo parlamentare, avversata dalla camera alta. La valenza assembleare che avrebbe inevitabilmente assunto nella prassi il rapporto fra governo e parlamento (lo Statuto non prevedeva infatti un istituto analogo al rapporto di fiducia) e soprattutto la svalutazione a cui sarebbe andata incontro la camera regia a vantaggio dell’altra camera elettiva, avrebbero sancito un declino del Senato sabaudo, destinato a divenire più netto e tangibile con l’unità nazionale.
In verità, non è del tutto corretto sostenere che il regime statutario si avviava verso il ridimensionamento delle prerogative regie a vantaggio di una completa parlamentarizzazione delle decisioni. Infatti, materie primarie per la vita di uno stato nazionale come la politica estera e la politica militare rimasero prerogativa indiscussa della corona durante l’intera vigenza della carta statutaria (e quindi per quasi un secolo).
Come ha sottolineato Lucio Ceva (in un articolo apparso nel marzo 1996 sulle pagine della "Nuova Antologia") (6), con 1 ari. 5 dello Statuto dove si recita al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli e il Capo supremo dello Stato comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati dì pace, d’alleanza (...)", si consentiva palesemente al re di sottrarre al dibattito parlamentare ogni decisione concernente la politica estera e quella militare, differentemente da quanto accadeva in quei regimi ai quali lo Statuto stesso si ispirava (Inghilterra, Francia), e dove tali prerogative venivano esercitate dai sovrani solo a titolo onorifico. A questo proposito, sia i moderati (ed in particolare proprio il presidente del consiglio Cesare Alfieri), che i democratici manifestano la propria opposizione nei confronti della decisione del re di conservare il comando dell’esercito, e si profilava perciò l’ipotesi di nominare al supremo comando un generale di carriera, A questo proposito Alfieri incaricava Alfonso La Marmora di cercarne uno a Parigi, ma l’esito della missione fu negativo.
Così Carlo Alberto riesce a conservare il comando, grazie proprio all’appoggio dei democratici, sostenitori convinti dalla politica nazionale albertiniana, e disponibili a lasciare al re la guida dell’esercito alla vigilia della ripresa delle ostilità previo un compromesso: il decreto Gioberti del 13 marzo 1849, "che riconosce al rc il comando nominale demandando però gli ordini per le operazioni ad un generale maggiore (l’esule polacco Chrzanowski) che li impartirà nel nome del sovrano, ma sotto la propria responsabilità" (7). Precedentemente Carlo Alberto aveva emesso un proclama regio il 28 agosto 1848 che ordinava alle truppe di giurare fedeltà allo Statuto per rendere inseparabile la qualità di cittadino e di soldato". Il giuramento rispondeva in questo caso alla necessità del re di rendere il più possibile vincolante la "prerogativa statutaria" di comando militare (art. 5).
Ancora Maranini riteneva che quella legge sui pieni poteri, tanto avversata da Alfieri "(...) in quel momento sul piano politico opportuna e necessaria, contenesse una prefigurazione di tutta l’evoluzione politica alla quale il regime statutario era destinato a sottostare. Non solo perché implicava un esecutivo diverso dalla persona reale, e per conseguenza esposto ad essere fagocitato dall’organo che presumeva di esprimere una diversa e superiore fonte di legittimità, la camera dei deputati (...)". Infatti, la conseguenza di tutto ciò sarebbe stata la compenetrazione del potere esecutivo e del legislativo in un solo organo: il governo, che a sua volta sarebbe stato condizionato nel proprio indirizzo politico non tanto dal Parlamento, quanto dalla camera elettiva (8). In definitiva, l’evoluzione del sistema istituzionale italiano, da allora avrebbe sempre manifestato l’ambivalente dialettica esistente fra governo e parlamento. che in ogni fase di crisi politica sarebbe riemersa evidenziando tutta la debolezza insita nelle istituzioni statutarie.
2. "Pieni poteri al governo del Re", prerogativa della Corona o istituto parlamentare?
Il 27 novembre 1848 la camera regia avrebbe nuovamente affrontato la questione sui "pieni poteri" conferiti al governo del re, nell’ambito della discussione sulla relazione presentata dalla Commissione del Senato, in seguito all’approvazione da parte della camera dei deputati, il 15 novembre, del progetto di legge che sanciva la Cessazione dei poteri straordinari conferiti al governo del re durante la guerra. Il progetto composto da un articolo unico recitava: "La legge del 2 agosto ultimo passato, la quale conferiva al governo del re tutti i poteri legislativi ha cessato di avere qualunque effetto per lo avvenire e ciò fin dal giorno 17 ottobre prossimo passato nel quale fu radunato il Parlamento" (9).
Le ragioni del conferimento dei poteri straordinari vengono riaffermate dal senatore Musio, relatore della Commissione, che già nell’esordio della sua relazione dimostra la reale interpretazione filodinastica che il Senato attribuiva a questo istituto :"(...) la legge che nel 2 agosto riconcentrando nel re tutto il potere legislativo. Dava ricambio di fiducia alla magnanimità con cui egli lo abdicava in parte il 4 marzo [giorno (.Iella promulgazione dello Statuto], provvedeva agli estremi pericoli della patria nel modo che avrebbe fatto l’antico Senato Romano, e che fanno tuttodì sapientissimi e liberissimi popoli".
Certo la causa principale del conferimento dei pieni poteri era la necessità "di provvedere istantaneamente alla difesa dello Stato", per questo venne disposto un istituto che permettesse di adottare "tutti gli atti necessari per la difesa della patria e delle nostre istituzioni". Proprio per questa ragione si poneva il problema se il provvedimento dovesse essere formalmente abrogato o se potesse essere considerato di fatto inefficace nei suoi effetti dal momento in cui il Parlamento era stato riaperto, ed era perciò compartecipe ali attività legislativa così come prevedeva lo statuto.
La volontà dimostrata dalla commissione di minimizzare la portata del provvedimento abrogativo non veniva condivisa dall’aula del Senato, che a sua volta sottopose il progetto di legge ad un serrato riesame. In particolare, la locuzione relativa alla cessazione di "qualunque effetto per lo avvenire" sollevava diverse critiche da parte di alcuni senatori. L’avvocato Giacomo Giovanotti, artefice nel novembre del 1847 dell’editto sull’Amministrazione dei Comuni e delle Provincie, sottolineava come sarebbe stato necessario sostituire al termine effetto quello di vigore, in quanto cancellando gli effetti della legge si sarebbe cancellato "(...) tutto ciò che si è operato in virtù della legge medesima [mentre] gli effetti anche di un mandato transitorio debbono mantenersi". La puntualizzazione,al di là della naturale sensazione di pignoleria che può produrre, aveva il chiaro intento di mantenere efficaci i decreti reali emessi fra il 17 ottobre e il 27 novembre del 1848, non casualmente l’altra espressione di cui veniva richiesta la cassazione era quella relativa al tempo per lo avvenire. Il mantenimento di questa espressione avrebbe infatti consentito ad un qualsiasi tribunale di ritenere che provvedimenti come la mobilitazione della guardia nazionale e il prestito forzoso sarebbero del tutto inefficaci, e, quindi, di favorire indirettamente coloro che non vi avevano adempiuto. Come nel caso di quei contribuenti che non avevano ancora saldato i propri versamenti coll’erario in conformità a quanto prevedeva la legge sul prestito forzoso, con il rischio di una vera e propria bancarotta per lo Stato.
Cesare Alfieri entrava nel merito del dibattito, e con un intervento sintetico e preciso come al suo solito dichiarava: "(...) la legge nei suoi termini mi pare pressoché ila tutti giudicata insufficiente e meno esatta nella sua espressione per fissare in modo più preciso la mira che si ha nel deliberare. Io credo che, ove si venga a modificare la legge, convenga per quanto è possibile, il richiamare i termini stessi della legge del 2 agosto: ed e questo lo scopo che io ebbi nel proporre l’emendamento. Io cambio alcune parole, le quali saranno rettificate negli esemplari; mi pare che si eviterebbe una delle difficoltà togliendo assolutamente alcune parole; ed ecco l’emendamento quale io propongo: I poteri straordinari attribuiti al Governo del re dalla legge del 2 agosto 1848 hanno cessato di essere in vigore dal 17 ottobre u.s.".
Parlando di poteri straordinari attribuiti al governo del re si evita di parlare della legge stessa che abbia o non abbia più effetto” (10).
La soluzione del marchese Alfieri veniva condivisa da (Giovanetti Defornari, Cibrario, Peyron, che in questo modo non riscontrava più i timori di una abrogazione retroattiva degli effetti prodotti dai poteri straordinari, fino al 17 ottobre. Giovanetti a questo proposito, proponeva la divisione della proposta di modifica in modo da separare il contenuto dell’emendamento dalla data finale: "dal 17 ottobre ultimo scorso". La modificazione veniva accettata da Alfieri, mentre l’emendamento abrogativo sulla data rimane in alternativa all’emendamento complessivo. Con 34 voti a favore e 3 contrari veniva approvata la riformulazione del progetto data da Cesare Alfieri (11).
3. La questione dell’emigrazione dalla Lombardia e dagli altri territori annessi.
Il 7 dicembre 1848 Alfieri interveniva sulle Disposizioni di beneficenza verso gli emigranti (12). Un progetto che prevedeva lo stanziamento di 200.000 lire a favore di quei "(...) personaggi ragguardevolissimi per ingegno, per dottrina e per le più elevate doti dell’animo e della mente (...) [che] evadono all’oppressione straniera (...). Il progetto stabilisce:
1° che sia data facoltà ai cittadini di arruolarsi nell’esercito sino a guerra finita, con tutti i vantaggi accordati ali armata (art. 1).
2° determina una sovvenzione per chi mancasse di mezzi di sussistenza e non potesse o non volesse arruolarsi, ragguagliata da cinquanta centesimi a due lire per ciascun giorno e per ciascuna persona (art. 2).
3° ai giovani studenti impossibilitati a continuare gli studi per mancanza di mezzi assegna pensioni di mantenimento onde possano continuarli nell’Università di Torino (articolo 3).
4° istituisce un Comitato centrale in Torino, e Comitati speciali nei luoghi assegnati per la distribuzione dei soccorsi per provvedere sulle domande di soccorso, sui reclami mossi dai sovvenuti e sulla domanda di assenza temeraria dai luoghi loro assegnati (art. 4, 5 e 6)."
Quanto al Comitato centrale questo sarebbe stato composto da tre consiglieri municipali e da sei "ragguardevoli persone dell’emigrazione lombardo-veneta". E proprio in relazione alla composizione del Comitato il piacentino Luigi Sanvitale e il parmense Ferdinando Maestri sollevavano alcune contestazioni ritenendo che l’emigrazione dei Ducati sarebbe stata così gravemente penalizzata, non essendo espressamente inclusa alcuna loro rappresentanza nell’organo deputato alla somministrazione dei soccorsi. Il progetto di legge benché fosse indirizzato ai "cittadini delle provincie unite allo Stato (...)" [in base alla legge sull’unione del 27 luglio 1848]" non faceva nessun esplicito riferimento alle popolazioni di Parma, Piacenza e Modena. lecito supporre che il governo a conoscenza delle clausole restrittive che l’eventuale trattato di pace avrebbe imposto già prefigurava la perdita dei Ducati, e perciò mirava a preservare l’emigrazione proveniente dalla Lombardia, prima ancora che quella veneta ed emiliana. In questo modo con l’ausilio della mediazione franco-inglese si sperava di poter esercitare qualche ulteriore rivendicazione per quanto concerneva la Lombardia in considerazione di una massiccia politica di assimilazione del regno sardo a favore dei profughi lombardi.
Ancora una volta l’intervento di Cesare Alfieri si contraddistingueva per il proprio tenore garantista e per la propria perspicacia. Questi infatti, sosteneva sia l’emendamento correttivo proposto da Maestri, che avrebbe obbligato la Commissione a riformulare l’articolo in questione, in modo da indicare la presenza nel Comitato centrale di una rappresentanza dei Ducati, che il pieno riconoscimento della cittadinanza delle popolazioni dei Ducati: "(...) io sostengo l’introduzione dell’emendamento proposto dalla Commissione [e rigettato dal ministro Colla]. In questo senso io credo che 1 ammissione del medesimo non possa ritardare l’effetto della legge, poiché questa ad essere eseguita richiede necessariamente qualche apparecchio, volendovi informazioni che bisogna procurarci, non che tutti questi atti che non si possono evitare per classificare le persone da soccorrere (...) così quand’anche fosse introdotto un emendamento dal Senato, il quale la venisse a trattenere momentaneamente nella camera dei deputati, non impedirebbe che il ministro fin d’ora potesse procedere provvisoriamente a procurarsi i mezzi di mettere quanto prima la legge in esecuzione (...)". In questi termini Alfieri faceva così proprie le parole del relatore Stefano Gallina, promotore dell’emendamento, quando affermava che "(...) Noi consideriamo i cittadini delle provincie unite e quelli delle provincie contemplate nella legge del 27 luglio come concittadini nostri. Il Governo ha accettato l’unione come fatto compiuto, e ne trae argomento per le sorti future del regno in cui siamo (...)" (13).
Nell’atteggiamento sottilmente antiministeriale di Cesare Alfieri, manifestato pur sempre con una altissima deferenza nei confronti dell’esecutivo, non è difficile scorgere un certo risentimento nei confronti di una politica estera interpretata in maniera diametralmente opposta dalla sua presidenza, e che lo aveva obbligato alle dimissioni nel momento in cui l’atteggiamento del sovrano era mutato in vista della possibile ripresa delle ostilità contro l’Austria. Alfìeri, infatti, aveva ricevuto il 15 agosto l’incarico di formare un governo per avviare le trattative di pace. ben cosciente che la mulilazione territoriale dei territori annessi sarebbe stata imprescindibile, come dimostrerà ampiamente la relazione di Aglaia Paoletti.
L’emendamento sarebbe stato approvato e la Commissione avrebbe espresso un proprio parere a riguardo (14).
4. In risposta al discorso della Corona. Monarchia costituzionale o equilibrio fra poteri costituzionali?
il 17 febbraio 1849 si svolgeva al Senato la lettura e la discussione e il rinvio alla Commissione del progetto d’indirizzo in risposta al discorso della Corona, e Cesare Alfieri interveniva proponendo un emendamento all’articolo 3, relativamente all’espressione "(...) affinché il moto del progresso e del legale sviluppo delle nostre istituzioni sia più regolare e più spedito, è necessario che il Governo di V. M. adoperi efficacemente a conciliar le varie opinioni e confonderle nel patrio sentimento di libertà e d’indipendenza; e spieghi tutta l’autorità e tutto il vigore necessario per far osservare pienamente lo Statuto e le leggi;per impedir ogni usurpazione di quei diritti che soli appartengono all’azione dei tre poteri; per ristabilire quel rispetto alle leggi, agli uffici, alle persone, che guarentisce (...) la libertà e la vera uguaglianza". Alfieri obiettava circa l’inesatta redazione dell’articolo, che per la sua formulazione poteva ingenerare delle ambiguità: "(...) per impedir ogni usurpazione di quei diritti che soli appartengono all’azione dei tre poteri, dove l’espressione, diritti che appartengono all’azione, sembra meno giusta di quanto si domanderebbe. Ma questo rilievo io non l’avrei fatto se una seconda osservazione più sostanziale non mi sembrasse poter esser messa in campo, ed è che nell’istesso membro di frase si parla dei tre poteri. Ora io penso che dei tre poteri indicati, la Commissione abbia inteso significare il re e le due Camere del Parlamento. Ma questa espressione loro applicata non panni costituzionalmente esatta. E vero che nel parlare famigliare si usa dire anche tre parlando del re e delle due Camere, ed ognuno può ricordare quei versi dell’Henriade:
Aux murs de Westminster on voit paraitre ensemble Trois pouvoirs, étonnés du noeud qui les rassemble:
Les députés du peuple, et les grands, et le Roi, Sépares d’intérets, réunis par la loi;
ma qui manca, come ognuno vede, una parola analoga. Dunque non si potrebbe già per questo verso applicare la stessa formula per la denominazione dei tre poteri. Io vedo quindi che si potrebbe convenientemente superar questa ammenda, se però sarà giudicata tale, scrivendo, invece dei termini che si usano nel progetto, questi che io sarei per proporre:
"Per impedire ogni usurpazione di quelle attribuzioni che costituzionalmente appartengono solo al re ed alle due Camere del Parlamento; per ristabilire quel rispetto alle leggi, agli uffici, alle persone, che guarentisce la pubblica tranquillità, ed è inseparabile dalla vera uguaglianza, dalla vera libertà, cosi giustamente care ad un popolo che ha il sentimento dei suoi diritti ed insieme la coscienza dei suoi doveri".
Ancora una volta le osservazioni avanzate da Alfieri avevano il preciso obiettivo di riaffermare un primato delle prerogative regie rispetto a quelle parlamentari, in modo da mantenere la distinzione fra regime monarchico costituzionale e regime parlamentare. Infatti, con l’espressione dei tre poteri era chiaro il tentativo di assimilazione che si intendeva introdurre fra la figura del sovrano e quella del Parlamento. Come se si trattasse di due poteri equivalenti, e determinanti allo stesso modo nel processo legislativo. Ma questa visione "monarchicocentrica" contrastava ormai palesemente con le spinte parlamentariste presenti anche nel Senato, spinte esemplificativamente esposte nella replica nella relatore Cibrario alle osservazioni di Alfieri: "(...) io debbo far osservare al signor preopinante che egli è caduto in errore quando ha creduto che le parole tre poteri designassero le due Camere del Parlamento ed il re. Con simile espressione, secondo tutti gli scrittori di diritto pubblico si designarono sempre il potere esecutivo, legislativo e giudiziario; e perché a danno di tutti questi ire poteri vi sono state o vi possono essere usurpazioni, la Commissione ha proposto la frase che fa soggetto della censura del onorevole preopinante, ed io non potrei accostarmi alla nuova forma di redazione che egli ha proposto".
Il passaggio del progetto avrebbe comunque subito la modifica richiesta dall’emendamento Alfieri e l’espressione veniva mutata in "per impedire ugni usurpazione di quelle attribuzioni che costituzionalmente appartengono solo al re ed alle Camere del Parlamento".
Ma l’approvazione di questo emendamento non era sufficiente ad Alfieri che non mancava di ribadire la presenza nello Statuto di soli due poteri distinti ed autonomi: l’esecutivo e il legislativo, "(...) ma non già di un terzo potere. vero che in altre costituzioni il potere giudiziario è specialmente accennato: fra noi non lo è (...) per questo io credo essere di tutta inconvenienza l’introdurre nel nostro linguaggio parlamentario una formula che non è del vocabolario costituzionale, cioè dello Statuto".
Anche in questo caso la replica di Cibrario non mancava di sottolineare come la concezione costituzionalista sostenuta da Alfieri fosse ormai in via di superamento se non nella forma di certo nella prassi:
"(...) da quando l’Assemblea nazionale ha stabilito le prime basi di quella libertà che ha fatto ormai il giro per l’Europa, si sono distinti nei decreti di quell’Assemblea i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, i quali non possono sussistere l’uno senza l’altro, e sono corrispettivi e correlativi, e costituzionalmente insieme la forma perfetta del Governo costituzionale. Se nel nostro Statuto non si è compreso in una sola frase insieme cogli altri poteri il potere giudiziario, si è però parlato di questo potere e si è consacrato il principio di inamovibilità dei giudici per dar appunto autorità e indipendenza maggiore ad un potere che concorre efficacemente a mantenere le franchigie e le libertà della nazione. In conseguenza io persisto nel respingere l’emendamento". La sottile contrapposizione terminologica non nasconde più il crinale che separa le due visioni costituzionali. L’atto della concessione dello Statuto da parte del sovrano non riesce a mantenere quest’ultimo in una posizione di assoluto primato rispetto agli altri poteri, che a loro volta concorrono alla ricerca di un ruolo distintivo e autonomo, clic li ponga a riparo dalle intromissioni dell’esecutivo. Non è perciò una sorpresa trovare Cesare Alfieri figura di indubbio spessore intellettuale, ma pur sempre tipica figura di aristocratico fedele alla corona sabauda più che alle moderne istituzioni rappresentative, schierato nella difesa della più letterale interpretazione dello Statuto. Le ulteriori spiegazioni offerte da Cibrario, venivano infatti chiosate da Alfieri che in appendice al dibattito prendeva la parola per leggere testualmente quanto recitava l’articolo 68 dello Statuto :"(...) la giustizia emana dal re ed è amministrata in suo nome dai giudici ch’egli instituisce", relegando il principio di inamovibilità a semplice postilla di carattere amministrativo.
Il dibattito Alfieri-Cibrario veniva comunque risolto con una sostituzione dei termini poteri costituzionali alle parole tre poteri dello Stato, così da lasciare ambiguamente aperta la questione di quanti fossero i poteri dello Stato; anche alla luce della presenza nello Statuto di un articolo (art. 56, Statuto), in cui si faceva esplicito riferimento a questa triplice potestà legislativa: "Se un progetto di legge e stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere riprodotto nella stessa sessione", dove per tre poteri si intendeva chiaramente: re, Camera e Senato.
Siamo ancora lontani dal regime pseudoparlamentare invalsosi in seguito, ma i germi di questa parlamentarizzazione dell’esecutivo sono già percepibili da queste schermaglie dottrinarie, a distanza neppure di un anno dalla concessione della carta costituzionale (15).
Dopo qualche giorno, il 21 febbraio, naufragava anche il programma di Gioberti di costituire una nuova alleanza fra i sovrani di Firenze, Roma e Napoli volta a ristabilire i regimi costituzionali concessi appena un anno prima.
Fallito il progetto dell’abate piemontese, l’ipotesi di riprendere le ostilità contro l’Austria appariva perciò sempre più inevitabile.
Anche con la costituzione del nuovo ministero, dove venivano nominati due generali, alla presidenza, Agostino Chiodo, e agli Esteri, il conte Vittorio Colli di Felizzano, si concretava la volontà di Carlo Alberto di denunciare l’armistizio di Salasco. A tale proposito, veniva presentato al Parlamento il progetto di legge per autorizzare il governo ad aprire un nuovo imprestito volontario, con l’intenzione di finanziare l’intervento bellico formalmente ripreso il 20 marzo, e su questo progetto interveniva Cesare Alfieri, che esprimeva una critica al sistema di prestito volontario utilizzato che si ispirava ancora al regio editto del 27 maggio 1837: "(...) io desidererei che fosse in termini più precisi ancora ed espliciti dichiarato dal signor ministro [Ricci, ministro delle finanze] se si abbia da intendere che, qualunque sia la somma ricavata dall’imprestito per mezzo della vendita di obbligazioni, i premi da assegnarsi saranno inevitabilmente quelli stabiliti pei prestiti del 1834, ovvero se essi saranno assegnati in proporzione della somma realmente ricavata dalla vendita delle nuove obbligazioni (...) perché non è stata data risposta che abbia potuto assicurare ne me, ne altri con esso meco, che sia intendimento della legge, come qualunque abbia ad essere il prodotto effettivo dell’imprestito, tuttavia i premii saranno quelli già assegnati colla legge del 1834, insisto acciò sia data questa maggiore spiegazione, perché appunto, per non credermi abbastanza illuminato sovra cosa così essenziale, ho dovuto astenermi dal prender parte alla deliberazione cui addiveniva il Senato.
In queste operazioni finanziarie i più cospicui sovventori di danaro non sono quelli che acquistano titoli per ritenerli, ma bensì coloro i quali ne fanno incetta per rivenderli coll’opportunità, e costoro non intervengono laddove non possono rendersi sufficiente ragione del benefizio certo e del benefizio probabile che può risultare dall’investimento dei loro fondi in un pubblico imprestito, poiché da ciò solo può dedursi per essi la confidenza di un più facile e più vantaggioso collocamento successivo dei titoli di che sono in possesso. Il credito, come tutti sanno, è cosa da per sé gelosa quanto mai e non si potrebbe m,ii procedere con troppa lealtà perché sia mantenuto intemerato, e per mostrarsi leali bisogna essere espliciti" (16).
La puntualità con cui Cesare Alfieri interviene in un dibattito così tecnico con l’intento di definire delle regole certe che disciplinino in maniera anche moderna il debito pubblico, tutelandolo da possibili manovre speculative da parte di alcuni risparmiatori, può apparire per alcuni aspetti persino paradossale di fronte all’evoluzione delle operazioni militari in quel momento in atto. Infatti mentre al Senato si discuteva sulle clausole del prestito volontario che avrebbe dovuto finanziare anche le operazioni di guerra, all’insaputa del Parlamento si stavano consumando dei fatti che avrebbero segnato in maniera determinante la politica del regno sabaudo per i successivi dieci anni: la sconfitta militare a Novara, l’abdicazione di Carlo Alberto e l’armistizio di Vignale, che avrebbe avviato le trattative di pace fra il Piemonte e l’Austria.
A Torino le comunicazioni di questi avvenimenti giunsero ufficialmente solo il 26 marzo attraverso l’annuncio di Cadorna.
Ancora una volta gli organi istituzionali deputati alla rappresentanza della nazione, il Parlamento, e alla promozione delle decisioni più qualificanti dell’indirizzo politico, il Governo, erano stati completamente ignorati dal Sovrano e dall’esercito, come nella migliore tradizione del regime monarchico assolutista.
Nel giro di pochi giorni si costituiva un nuovo ministero con a capo il generale savoiardo Gabriele De Launay (poi sostituito ad aprile da Massimo D’Azeglio), e dopo che Vittorio Emanuele II giurava fedeltà allo Statuto il 29 marzo, veniva sciolta la Camera perché venissero indette elezioni nel prossimo 15 luglio, ovvero quattro mesi più tardi, in modo da poter procedere nelle trattative senza l’interferenza del Parlamento. La maggioranza democratica della Camera dei deputati era infatti l’aspetto che più preoccupava il nuovo sovrano, che già prevedeva la difficoltà che l’approvazione del trattato di pace avrebbe comportato, ragione per cui indiceva nuove consultazioni politiche, nell’auspicio di avere una camera bassa più accomodante.
Le elezioni però non produssero quella schiacciante maggioranza moderata che il sovrano si aspettava per cui la discussione del trattato di pace di Milano si rivelò estremamente complessa ed articolata. L’approvazione del trattato, in verità, non sarebbe mai stata messa realmente in discussione data l’oggettiva impossibilità del Piemonte di riprendere la guerra; l’opposizione, infatti, concentrava le proprie critiche circa le modalità di pagamento delle indennità finanziarie (ex art. 5, Statuto).
Nel settembre del 1849, si svolgeva così una difficile tornata parlamentare sia alla Camera che al Senato. E proprio al Senato un intervento di Cesare Alfieri in difesa dell’operato del ministro delle finanze Giovanni Nigra (il famoso banchiere torinese), impediva che la polemica nei confronti del governo si animasse anche nella Camera regia così come era avvenuto in quella dei deputati. Nigra, infatti, era stato accusato di aver fronteggiato le esigenze imposte dall’esercizio provvisorio con una discutibile politica finanziaria. Detto per inciso, poche settimane dopo si sarebbe persino verifìcato un classico esempio di speculazione sui titoli di debito pubblico. Allorché, infatti, il successo delle emissioni delle cartelle fece salire il prezzo della rendita delle medesime da 82 a 86 lire, veniva reso noto che la quasi totalità dei titoli era stata offerta a Torino e a Genova, con grave danno dei risparmiatori della provincia.
Così si esprimeva Alfieri sull’operato di Nigra: "(...) quali siano i miei sentimenti, quali siano i sentimenti della Commissione verso il nostro collega che regge con tanto buon giudizio e con tanta fermezza la pubblica finanza, io già l’ho dichiarato e sarò lieto sempre di qualunque opportunità si presenti di dichiararlo nuovamente, quantunque io senta che simili dimostrazioni assai poco aggiungere possano al valore di quel voto unanime ch’egli ottenne dall’universalità dei cittadini che in sua mano spontanei deponevano il loro contributo.
Ma dopo di ciò mi sia permesso di dire che io son persuaso che, se fosse domandato all’integro e benemerito ministro di dire s’egli più vivamente desideri che sia data più ampia, solenne soddisfazione (...) e che cessi quest’agonia finanziera che esinanisce il credito dello Stato (...). Le grandi imprese andarono fallite, le più care speranze rimasero deluse, tanti sacrifizi vanno perduti; ci sarebbe troppo danno e troppa vergogna, diciamolo pure, che alle calamità private si aggiungesse il male che traggosi seco le ire, le diffidenze intestine, le ingiuste prevenzioni di parte.
La fortuna della guerra, che ci aveva dato dapprima lusinghiera la mano, portò altrove gli adulteri suoi favori; almeno non volgiamo a nostro danno la pace cui ci ha ridotti; e poiché essa non ci procurò quella gloria che tanto ci eravamo promessi, onoriamola noi questa pace qualunque essa sia, usandone in modo che, siccome voi lo pronunziavate indirizzandovi al trono, la monarchia costituzionale di Savoia spanda intorno a sé la luce dell’esempio, il conforto della speranza. Per raggiungere questo scopo, unico mezzo acconcio sono l’unione e la fiducia tra cittadini e cittadini, la costanza e la moderazione nei propositi ed io sono profondamente convinto che le parole che muovono ad unione e fidanza, che questo recinto, esse avranno un’eco potentissima nella nazione (...)" (17).
Per registrare un nuovo intervento di Cesare Alfieri bisogna attendere la discussione al Senato del 19 gennaio 1850 sul progetto di legge per la divisione dei collegi elettorali in tante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono. Il progetto, che avrebbe lasciato del tutto inalterato rimpianto originario del sistema elettorale finora adottato, intendeva apportare una piccola ma fondamentale modifica nella legge elettorale, la cui approvazione avrebbe certamente limitato la percentuale degli astenuti, risultati quasi sempre superiori al 50%. L’oggettiva distanza di alcuni distretti dal capoluogo aveva, infatti, determinato il bassissimo concorso delle periferie rurali alle consultazioni politiche, perciò autorizzando l’esercizio elettorale nei singoli mandamenti si consentiva anche all’elettorato rurale di partecipare più massicciamente alle frequenti tornate elettorali che l’avvio dell’esperienza albertina avrebbe imposto.
 certo, che l’operazione di decentramento delle sezioni elettorali rispondesse più ad un calcolo politico della fazione moderata preoccupata del basso concorso dell’elettorato rurale, tradizionalmente conservatore, a favore dei candidati di centro-destra, che ad una reale esigenza di ampliare la base di legittimazione democratica delle nascenti istituzioni rappresentative. Comunque, il progetto sarebbe stato facilmente approvato, anche in virtù della maggioranza moderata prodottasi in seguito al risultato elettorale del luglio precedente (proclama di Moncalieri).
Il senatore Alfieri, benché appoggiasse pienamente lo spirito dello stesso, non mancava di rilevare nella formulazione del progetto alcune incongruenze formali. In particolare, una di queste, se da un lato poteva apparire marginale, evidenziava una questione che con lo svolgimento delle consultazioni avrebbe ricoperto una certa importanza, ovvero i tempi di decorrenza per informare le autorità sulla scelta del proprio domicilio politico, alla luce del fatto che per taluni elettori poteva non coincidere con quello legale (18).
Da buon aristocratico Alfieri aveva concentrato l’attenzione più su un aspetto formale che sull’aspetto politico, così nella replica del ministro dell’interno Galvagno non è difficile scorgere il vero scopo che il governo intendeva perseguire con questo progetto "(...) con questa legge abbiamo creduto di dover provvedere nell’interesse delle masse; ora, le masse sono quelle che risiedono sul luogo. Noi certamente non potevamo riparare all’accennato inconveniente peculiare (...) d’altra parte la legge [ritiene] lecito il cambiamento di domicilio [sebbene] questo cambiamento deve precedere la dichiarazione di sei mesi prima (...), conseguentemente credemmo clic un tale inconveniente, a fronte dei grandi vantaggi che si ricaverebbero, non dovesse arrestare il Ministero nella sua proposizione".
Indubbiamente la replica del più "politico" Galvagno segna, pur in un passaggio marginale del dibattito parlamentare, una trasformazione del sistema istituzionale e politico ili una direzione che per molti aspetti era estranea ad Alfieri. Aristocratica figura di corte, rimasta più legata a quella concezione dello Stato intesa come funzione paternallstica piuttosto che dialettica fra istanze sociali e politiche.
5. Alfieri e la presidenza del Senato (1855-60).
Con il biennio 1848-49 si chiude per Alfieri una fase politica che lo ha visto fra i protagonisti, prima come presidente del Consiglio, poi come senatore rappresentante una concezione del regime costituzionale più aderente alla lettera dello Statuto che a quella prassi pseudoparlamente ormai presente in ogni dibattito in aula.
Nel quinquennio successivo (1850-55) gli interventi al Senato di Alfieri si concentrano soprattutto su questione tecniche: norme certe sulla disciplina della pubblica rendita: la costituzione della Cassa Depositi e Prestiti; o la discussione del progetto sulle casse di risparmio. D’altronde anche il tenore delle discussioni in Senato si avviava a divenire più basso, in considerazione del ruolo sempre più preponderante raggiunto dalla Camera dei depurati rispetto alla Camera regia.
In questa fase l’intervento più emblematico di Alfieri è quello relativo alle casse di risparmio. Il progetto presentato dal ministro dell’interno Galvagno aveva l’intento di disciplinare la crea/ione di questi istituti fino ad allora non sottoposti a particolari norme di controllo e di sorveglianza. Così Alfieri sottolineava come le garanzie previste per i detentori dei libretti di credito non fossero sufficienti, in quanto il progetto in discussione indicava solamente nel sindaco, o in chi ne fa le veci, il revisore responsabile dei registri contabili :"(...) questa garentigia che si è voluto dare ai detentori dei libretti per regolare l’amministrazione delle Casse, non mi pare sia sufficiente all’uopo (...) io credo per ottenere il maggiore sviluppo desiderabile delle Casse di risparmio che loro debba essere accordata una grande libertà d’azione, ma appunto perché una grande libertà d’azione loro è necessaria, si corre rischio di abusi a cui può dar luogo questa maggior libertà; e per conseguenza crederei necessario che sopra di esse si esercitasse in modo continuo ed efficace la sorveglianza. Quindi mi pare che sarebbe da desiderare che presso questo Casse fossero nominati commissari i quali avessero una certa tal quale ingerenza, non nel disporre dei fondi ne nel fissare le condizioni degli interessi che si debbono pagare, ma bensì d’accertarsi clic.si proceda regolarmente nelle cose di contabilità o d’amministrazione delle Casse medesime (...) [perciò] io non posso fare a meno di desiderare che si venga ad instituire una guarentigia maggiore, la quale si otterrebbe se si stabilisse che vi fossero dei commissari i quali firmassero, numerassero e parafassero Isiglassero] i fogli dei registri di cui si tratta. Questa guarentigia sarebbe assai più certa che non quella che si può trovare nel semplice atto di parafamento da un sindaco, il quale più volte non sarà persona che abbia quella pratica di simili cose e che è necessaria perché eserciti una tutela salutare (...)".
Le repliche opposte dal relatore, il senatore Di Montezemolo, e dal ministro dell’interno, Galvagno, dimostravano come ancora una volta Alfieri fosse riuscito ad individuare nella lacuna formale del progetto il carattere "politico" del medesimo. Non introducendo una figura che più direttamente e più incisivamente svolgesse le operazioni di sindacato sull’amministrazione del credito di ciascuna cassa di risparmio, si consentiva di fatto un passaggio più rapido e meno burocratico dei fondi giacenti in ogni istituto a favore della Cassa Depositi e Prestiti. Essendo ogni cassa di risparmio espressione della municipalità, la figura del sindaco, oltre a rassicurare i risparmiatori stessi della località, non avrebbe certo opposto molte resistenze affinché parte dei depositi affluissero alla Cassa Depositi e Prestiti, da sempre concepito come l’istituto di credito speciale che opera nel settore degli enti locali cosi come recitava l’articolo 4 del progetto di legge "ogni Cassa di risparmio potrà trasferire tutti o parte dei suoi fondi presso la Cassa dei depositi e dei prestiti costituita sotto guarentigia dello Stato dalla quale saranno ricevuti alle condizioni stabilite dalla legge del 18 novembre 1850 (...)" (19).
Ma il governo, secondo la replica del ministro Galvagno, aveva tutelato i risparmiatori subordinando la costituzione di queste casse all’approvazione di un decreto reale, la cui emanazione avveniva solo in seguito all’esame degli statuti (20).
 chiaro come il fine filantropico di questi istituti fosse assai lontano dalle premesse teorizzate da Lambruschini. Capponi, Ridolfì e Rinuccini, quando nel 1821 concepivano la creazione della Cassa di Risparmio di Firenze per promuovere l’iniziativa privata e favorire il processo di sviluppo economico e sociale e radicare in via pratica il concetto di associazionismo. Nel Piemonte sabaudo era infatti assai più avvertita l’esigenza di accentrare il risparmio in una struttura più centralizzata come la Cassa Depositi e Prestiti, istituto garantito dallo Stato, per evitare la possibilità che alcune casse di risparmio potessero trovarsi in situazione di insolvenza. L’articolo 7, a questo riguardo, evidenziava il vero spirito del progetto "La direzione del debito pubblico nel fine di cadun anno farà conoscere per mezzo del giornale ufficiale l’interesse che si corrisponderà poi fondi che saranno consegnati nell’anno successivo dalle Casse di risparmio a quella dei depositi e prestiti (...) questo interesse non potrà essere minore né del tasso massimo che la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà per altri depositi (...)".
Con questa operazione era chiaro l’intento di creare fra le due istituzioni (cassa depositi e prestiti e cassa di risparmio) una specie di mutua assistenza, in modo da favorire la propensione al risparmio da parte dei cittadini, alla luce della tutela garantita direttamente dallo Stato.
Da allora Alfieri non avrebbe svolto più alcun rilevante intervento in Senato, tranne che su questioni regolamentari, finché non veniva nominato da Vittorio Emanuele II, nel novembre 1855, Presidente dell’alta assemblea, in sostituzione di Giuseppe Marmo, interprete eccessivo dei sentimenti anticavouriani.
Durante il periodo di presidenza, Alfieri a maggior ragione si asteneva dal prendere la parola, nel più assoluto rispetto della posizione super partes ricoperta, secondo l’art. 10 del regolamento del Senato, che imponeva al Presidente di Assemblea di abbandonare la presidenza se intendeva partecipare a una discussione.
La carica di presidente del Senato sarebbe stata confermata con decreto del Ministro dell’Interno Farmi il 27 marzo 1860, allorché il Senato del Regno di Sardegna si arricchiva di figure prestigiose provenienti dai territori annessi dalla Lombardia, dai Ducati, dalle Legazioni e dall’ex Granducato di Toscana. Non a caso nel decreto di due giorni successivo venivano nominati vicepresidenti i marchesi toscani Cosimo Ridolfi e Domenico Serra, il milanese Gabrio Casati e il ravennate Giuseppe Pasolini.
Fino al dicembre 1860, fino al simbolico passaggio delle consegne al siciliano Ruggero Settimo (che non si recherà mai a Torino),Alfieri accompagnerà con la sua presidenza una maggior apertura dell’assemblea in senso liberale e il consolidarsi della prassi per cui alla base della stabilità del Ministero sta il consenso del Parlamento, in particolare della Camera dei Deputati.
Cultura, prudenza, moderazione. Sono i requisiti universalmente riconosciuti a Cesare Alfieri presidente. Come ricorda Bianca Montale nelle pagine specifiche a lui dedicate (21), " un galantuomo a cui manca forse l’energia, ma non certamente la buona volontà di fare il bene : e il lapidario giudizio di Cavour. Ben più critico un piemontesista acceso come Bersezio,il futuro patron della "Permanente": "in lui pure difettavano l’energia della volontà, la potenza del pensiero, la sicurezza di sé stesso... gli mancavano il liberalismo troppo moderato, la stessa delicatezza l’integrità dei sentimenti e del carattere che lo rendevano improprio alle dissimulazioni, alle transazioni".
In realtà abile diplomatico e propenso al compromesso, risultava poco appariscente per quella sua natura riservata, incline ad aprirsi solo in privato, con gli amici più fidati e sicuri, come rivelano con maggiore attendibilità i diari dello Sclopis e della Collegno, che lo definirà nella seconda metà degli anni cinquanta "una delle più preziose gemme del Piemonte".
L’impegno della presidenza Alfieri è indirizzato alla correttezza e alla efficienza dei lavori dell’assemblea. Il nemico da sconfiggere è l’assenteismo, che non di rado frena i lavori della Camera alta. A fine anno 1857 non è neppure possibile votare gli auguri al re, e Alfieri si recherà da Vittorio Emanuele"di sua personale iniziativa", richiamando garbatamente i colleghi "che non credono di dover fare assolutamente qualche atto di presenza".
Numerosi i provvedimenti approvati sotto la sua egida, specie in materia scolastica, finanziaria e di bilancio, carceraria. Rilevante il suo ruolo nell’evitare lacerazioni fra la politica di Cavour, tesa alla preparazione della guerra all’Austria, e il tradizionale pacifismo di tanta parte del Senato. E Alfieri è riconfermato nella carica nella primavera del’60, quando dopo la cessione di Nizza e della Savoia sono usciti dall’Assemblea Billet e i savoiardi per far posto ai toscani di Ridolfi, agli emiliani di Pasolini, ai lombardi di Casati. A Palazzo Madama quello di Torino si parla meno francese e più italiano, "non poteva eleggersi altri più degni di lui", commenterà Arbib.
In realtà, in quei mesi, Cesare Alfieri prova un certo disagio, direi un contrasto interiore fra la "rapidità" del processo unitario e la sua interiore coscienza. Non approva, in cuor suo, le ferite recate al Pontefice; la spedizione garibaldina gli appare scriteriata e comunque fuori da ogni regola del diritto. A Federico Sclopis esprime in privato tutta la "disapprovazione" che meritano gli atti del Ministero che violano tutti i principi ammessi dal gius delle genti e dalle idee di morale e di giustizia: gli pare che si vada a rompicollo" e confessa di "aver dato la palla nera alla legge delle annessioni".
Cattolico fervente e fermo sulla posizioni di moderato progresso, rifiuta la casualità, l’avventura, ogni politica cinica e spregiudicata, lontana dal suo stile di assoluta correttezza. L’ingresso in Senato di siciliani, napoletani, umbri e alcuni romani rende logica la "spiemontesizzazione" e quindi il passaggio delle consegne al siciliano, appunto, Ruggero Settimo.
Alfieri riprende i suoi interventi in Parlamento il 1.3 marzo 1861 nell’ambito della discussione sul progetto di legge intorno all’istruzione elementare, anche se semplicemente per fornire una propria interpretazione in materia regolamentare a proposito dell’istituto della questione sospensiva (22).
Un anno dopo veniva discusso in Senato il progetto di legge per l’instituzione di scuole normali. Cesare Alfieri, assai competente in materia, essendo stato ministro del neonato dicastero della Pubblica Istruzione nel dicembre del 1847, avanzava un’osservazione sull’emendamento presentato al progetto dal ministro Pasquale Stanislao Mancini. Il ministro infatti intendeva dividere " (...) il corso di studio normale, in sezioni o scuole da stabilirsi presso alcune università o istituti universitari all’oggetto di preparare ed abilitare all’ufficio di professore per l’insegnamento secondario (...)". Alfieri a questo proposito obiettava circa l’utilità di questo smembramento (...) corrisponde in me l’idea che utilmente non si possano queste sezioni dividere, od almeno due di esse, (...) per addur un esempio, le matematiche e le scienze naturali debbono rimanere insieme, e così le belle lettere e l’istoria devono pure accompagnarsi altrimenti lo studente dovrebbe prima fare un corso in un’università, ed andare a fare il secondo in un’altra; cosa dannosa, e che non avverrebbe quando i corsi da me citati fossero riuniti (...)". La precisazione richiesta da Alfieri veniva raccolta e condivisa anche dal senatore forlivese Carlo Matteucci, insigne professore di fisica presso l’ateneo pisano, che di lì a qualche mese avrebbe sostituito proprio Mancini alla guida del dicastero dell’istruzione (governo Rattazzi).
Di certo, la discussione era sorta in considerazione del fatto che nel nascente regno vi era una sola Università dove i corsi umanistici e quelli scientifici erano riuniti, la scuola Normale di Pisa, e presumibilmente si intendeva ridimensionare il primato dell’ateneo pisano smembrando il suo corso in più sezioni da redistribuire presso altri atenei. Da qui la proposta del ministro Mancini "(...) l’Italia non ha un solo gran centro scientifico, un solo gran centro politico; conveniva per conseguenza di non togliere ad altre università, in altre città importanti, un’instituzione di scuole normali e quindi si credette opportuno dividere lo studio normale in sezioni da distribuirsi presso varie Università".
Motivo per cui Alfieri aveva chiesto previa relazione confidenziale clic si formulasse il progetto in questione (...) sostituendo alle prime parole dell’art. 1 che dicono è Instituito nel Regno uno studio normale diviso in sezioni da stabilirsi presso alcune università, i termini sono instituite scuole normali"; m. modo da non snaturare quelle istituzioni universitarie, come Pisa, già da tempo esistenti ed operanti. Ma se da un lato Alfieri si univa a Matteucci nella richiesta di non smembrare in sezioni le scuole normali, dall’altro recriminava per il titolo di preferenza ai fini dell’abilitazione all’ufficio di professore per l’insegnamento secondario, accordato a coloro che avevano frequentato "(...) lo stabilimento di Pisa, divenuto nazionale in forza di questa legge (...) che cosa ne sarà di questi studi che nel passato si seguivano a cagion d’esempio nell’università di Torino, per essere abilitati alla qualità di professori? (...) io credo infatti che si dovranno sopprimere, perché non credo che vi sia attualmente altri [che] segua questi corsi tranne coloro che si destinano alla carriera dell’insegnamento. Mi pare quindi che sia bene che il Senato tenga conto di questo fatto e abbia riguardo a queste conseguenze, e fra le altre a quella della abolizione che probabilmente sarà ragionevole, e fino ad un certo punto necessaria (...) sarà una privativa data allo studio di Pisa ed esclusione di qualunque altro già esistente, molti dei quali hanno dato per il passato e continuano a dare frutti che forse lasciano qualche cosa a desiderare (...)" (25).
La discussione terminava con la riformulazione da parte di Alfieri dell’articolo del progetto relativo all’abilitazione all’insegnamento secondario, in modo che non sorgessero palesi sperequazioni fra i vari istituti: "(...) colla presente legge nulla è innovato relativamente agli studi costituiti nelle varie Università del Regno, per abilitare allo insegnamento secondario ed alle instituzioni esistenti a benefizio degli studenti, le quali hanno per lo scopo di promuovere gli studi medesimi" (24).
L’attività parlamentare di Alfieri doveva registrare in seguito solo due sporadici interventi a causa del suo precario stato di salute, in occasione della discussione sul progetto di Legge relativa al governo delle opere pie, nel luglio del 1862 (25), e della discussione sul progetto di legge per l’insegnamento secondario (26), nel dicembre del 1867. In particolare, quest’intervento oltre a rappresentare il suo ultimo contributo al dibattito parlamentare, prima della sua scomparsa, avrebbe costituito il suo unico intervento nel Senato "fiorentino", durante il quinquennio in cui la Camera regia si sarebbe riunita a Palazzo Vecchio e agli Uffizi.
Il marchese piemontese prendeva la parola subito dopo il grande amico Gino Capponi, appoggiandolo nella sostanza, ma richiamando 1 intera assemblea alla correttezza della procedura, di fronte a un voto oscuro, di strane mescolanze di testi proposti dal governo o dalla Commissione. "Il testo ministeriale rimane sempre spiegava l’antico presidente di assemblea e se si accettano le proposte della Commissione, è solo per rendere più facile e spedita la discussione; ma s’intende sempre che siano emendamenti al progetto primitivamente presentato. Quindi per procedere come sempre si è usato, si deve in questa occasione mettere ai voti, prima la proposta della Commissione, e questa essendo reietta, mettere ai voti la primitiva proposta ministeriale".
Cesare Alfieri si sarebbe spento a Firenze il 16 giugno del 1869, dopo aver trascorso ben 31 anni al Senato del Regno: 31 anni durante i quali aveva assunto importanti responsabilità, compresa quella della presidenza dell’assemblea nel periodo precedente l’unificazione del regno, offrendo sempre, con assoluta coerenza, un’alta lezione di stile, competenza, e di rispetto delle regole.