varie, 9 giugno 2010
DDL INTERCETTAZIONI
(mercoledì 9 giugno) -
Il governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge (ddl) sulle intercettazioni. Il Senato voterà domani, giovedì 10 giugno alle 11.30. La fiducia sarà su un maxi-emendamento che riassume il contenuto del ddl con gli ultimi cambiamenti presentati dal relatore Roberto Centaro. Silvio Berlusconi, pur insoddisfatto delle ultime modifiche «contrarie alla tutela della privacy dei cittadini», ha ottenuto dalla sua maggioranza la blindatura del testo. Dopo il compromesso raggiunto con i finiani (che giudicavano troppo rigida la nuova normativa anti-intercettazioni), l’accordo di martedì 8 giugno nell’Ufficio di presidenza del Pdl convocato a palazzo Grazioli prevedeva appunto che il ddl uscisse dal Senato così com’è per essere «votato alla Camera senza alcun cambiamento» (Berlusconi) e approvato definitivamente entro la fine di luglio. La decisione ha inasprito ulteriormente i rapporti con l’opposizione: Pd, Idv e anche l’Udc hanno annunciato il voto contrario.
IL DISEGNO DI LEGGE
Il ddl firmato dal ministro della Giustizia Angiolino Alfano, insieme ai numerosi emendamenti approvati, va a modificare l’articolo 266 del Codice di procedura penale, quello che regola, nel diritto processuale, le intercettazioni come mezzo di ricerca della prova, e le norme relative alla loro pubblicazione.
LA LISTA DEI REATI per i quali è ammessa l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di immagini o l’acquisizione della documentazione del traffico tefonico:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, atti persecutori.
g) delitti previsti dall’articolo 600-ter (pornografia minorile), terzo comma, del codice penale.
I principali cambiamenti che riguardano i MAGISTRATI
• Le modalità di autorizzazione. Saranno tre giudici e non più uno a decidere se concederle. Il punto ha suscitato le proteste dei magistrati perché trovare tre professionisti in un tribunale non impegnati come Gip, come Gup, come giudici del riesame o in una composizione collegiale non è facile, e rallenterebbe il corso della pratica.
• Indizi di reato. Il ddl Alfano prevede un doppio binario normativo: solo l’associazione di stampo mafioso, la tratta di esseri umani, il grande traffico di droga e il terrorismo giustificano l’avvio di intercettazioni telefoniche senza paletti, cioè quelle che possono andare avanti senza limiti di tempo. Sono queste le intercettazioni che hanno come presupposto per essere autorizzate i «sufficienti» (e non «gravi») indizi di reato. Il resto - usura, estorsione, traffico di rifiuti, ecc. - deve sottostare a presupposti più rigidi e al termine temporale dei 75 giorni di durata massima.
• I tempi. previsto un tetto di 75 giorni di tempo per intercettare il telefono di un indagato previa autorizzazione del tribunale collegiale. Un emendamento al ddl, però, prevede che le intercettazioni vengano prorogate di 72 in 72 ore qualora esistano «elementi fondanti per l’accertamento del reato», o «indicazioni rilevanti per impedire la commissione di un reato». Il pm potrà ordinare autonomamente alla polizia giudiziaria di eseguire i controlli, ma subito dopo dovrà chiedere la convalida al tribunale collegiale (che deciderà entro tre giorni), allegando tutta la documentazione che dimostri l’effettiva necessità di ogni proroga. In mancanza della ratifica, la conversazione registrata non avrà alcun valore: sarà carta straccia. In un primo momento si era ipotizzato che le proroghe non superassero le 48 ore.
• L’indagato potrà essere intercettato solo sulle sue utenze e su quelle che hanno «un rapporto oggettivamente collegabile alla (presunta) attività criminosa».
• Intercettazioni ambientali (non telefoniche). Si potranno effettuare anche senza la condizione di imminente commissione di un reato, ma non in ambienti privati. Viene disposto infatti che possono essere effettuate, anche se non vi è «fondato motivo di ritenere che nei luoghi» dove sono disposte «si stia svolgendo l’attività criminosa». In pratica un pm con «decreto eventualmente reiterabile» dispone le operazioni «per non oltre tre giorni».
• L’utilizzabilità. Le intercettazioni disposte per un reato potranno essere utilizzate per provarne anche un altro, purché il fatto sia lo stesso.
• Procedimenti in corso. scomparsa quella parte dell’emendamento al ddl che prevedeva l’entrata in vigore della legge 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si menzionano solo una serie di obblighi e divieti per i pm titolari dei procedimenti in corso, e non solo per quelli a venire. Il magistrato, ad esempio, dovrà da subito informare il Vaticano nel caso stia già intercettando o indagando un sacerdote. E’ diverso il discorso sulle modifiche del Codice di procedura penale: non si applicheranno ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge e per i quali sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione o proroga alle intercettazioni: le conversazioni già registrate saranno salve. Ma se il pm vorrà farne di nuove o prorogarle, dovrà attenersi ai termini imposti dalle nuove norme: 75 giorni di tempo più le proroghe di 72 ore.
• Ricusazione. Il ddl inizialmente imponeva la «sostituzione automatica » del magistrato responsabile di aver rilasciato dichiarazioni o violato il segreto in fase di indagini preliminari. La decisione ora viene affidata al capo dell’ufficio (il responsabile della procura) «al fine di valutare la effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione».
• Servizi segreti. stato soppresso il comma riguardante il divieto di ascolto di conversazioni in cui sono coinvolti agenti dei servizi. Stralciata anche la norma che, in una delle ultime versioni presentate al Senato, ridefiniva i confini del segreto di Stato. La materia, come annunciato dalla maggioranza, sarà trattata con un provvedimento ad hoc.
PEDOFILIA. Il ddl, nella sua prima versione, si occupava anche di pedofilia: c’era infatti una norma che eliminava l’obbligo dell’arresto per chi si rendeva responsabile di atti sessuali «di lieve entità» con i minori. Una iniziativa che ha scatenato polemiche anche all’interno della maggioranza. Il relatore del ddl, Roberto Centaro, ha annunciato che verrà soppressa tutta la parte del testo che riguarda appunto la violenza e gli atti sessuali sui minori: sarà oggetto di uno specifico disegno di legge.
I principali cambiamenti che riguardano EDITORI e GIORNALISTI
• Maxi sanzioni. Nel testo definitivo del ddl sono tornate le maxi multe per gli editori che erano state ridimensionate nel passaggio della legge al Senato. Un emendamento prevede che i proprietari dei giornali rispondano di un nuovo reato: la pubblicazione di intercettazioni destinate alla distruzione, cioè di quelle conversazioni telefoniche ininfluenti ai fini dell’inchiesta che il pm sta conducendo. Vietata anche la pubblicazione di intercettazioni che riguardino circostanze e persone estranee alle indagini. Le sanzioni pecuniarie arrivano a 464.700 euro. Per i giornalisti che violano il divieto è già prevista una condanna severa: fino a tre anni di carcere.
• Riassunti. Il ddl stabilisce il divieto totale della pubblicazione anche parziale o per riassunto delle intercettazioni telefoniche, anche di quelle non più coperte dal segreto imposto dall’indagine in corso, «fino alla conclusione delle indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare». La prima versione andava oltre, impedendo qualsiasi informazione su tutti gli altri atti dell’inchiesta, compresi quelli ormai a conoscenza dell’indagato e quindi non più top secret, fino al rinvio a giudizio dell’imputato. Il silenzio sulle indagini sarebbe potuto durare anni, considerata la lentezza della macchina giudiziaria. Ora, se rimangono assolutamente impubblicabili le intercettazioni, è «sempre consentita la pubblicazione per riassunto» degli atti dell’inchiesta non più coperti dal segreto.
• Misure cautelari. Richieste e ordinanze in materia di misure cautelari possono essere pubblicate nel contenuto solo dopo che siano stati informati dell’ordinanza del giudice la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore.
• Norma ”Radio Radicale”. Le riprese radiotelevisive di un procedimento potranno essere autorizzate dal presidente della Corte d’Appello, «quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante per la conoscenza del dibattimento», anche senza il consenso delle parti interessate. stata cancellata in questo modo la cosiddetta norma ”anti Radio Radicale” (che trasmette le registrazioni dei processi).
• Internet. Il ddl introduce nel nostro ordinamento l’obbligo di rettifica di qualsiasi articolo, su richiesta della persona offesa entro 48 ore, non solo sui giornali cartacei ma anche online e sulle pubblicazioni non periodiche in Internet. Sanzione pecuniaria: da 7.500 a 12.000 euro se la rettifica tarda o non viene pubblicata.