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 2010  maggio 28 Venerdì calendario

INTERCETTAZIONI: ECCO CHE COSA CAMBIA (DAVVERO)

(per Vanity online) -

Maggioranza e opposizione, governo e mondo della stampa si stanno azzuffando sulla legge che regola il sistema delle indagini attraverso intercettazioni e che vieta ai giornali di pubblicare atti relativi alle inchieste fino a che non si sia arrivati al rinvio a giudizio, cioè, in definitiva, al processo. In questo momento è prevista una multa salatissima per gli editori che violino la norma (da 64.500 a 464.700 euro). Deve ancora essere approvato l’articolo che riguarda le sanzioni ai giornalisti, in questo momento previste in ammende da 10 mila euro e carcere fino a 30 giorni e che la maggioranza avrebbe intenzione di raddoppiare lunedì prossimo (ma l’onorevole Centaro, del Pdl, dice di no).

Una legge, per essere approvata, deve passare l’esame di parecchie Commissioni e solo alla fine di questo iter va in aula. In questo momento, il disegno di legge (ddl) sulle intercettazioni è all’esame della Commissione Giustizia del Senato, che dovrebbe finire entro la settimana prossima, grazie al metodo delle ”notturne forzate”: i senatori si convocano di sera e vanno avanti a oltranza fino a che non abbiano completato l’esame della parte prevista. Si prevede che la legge passi in aula tra il 5 e il 10 giugno. Poi però dovrà tornare alla Camera, nonostante che i deputati l’avessero approvata l’anno scorso. Le due assemblee infatti devono varare lo stesso testo. Il ddl dovrebbe quindi diventar legge entro settembre.

L’opposizione, molto decisa nel contrastare il provvedimento, tenterà per quanto possibile di ritardarne l’approvazione. L’argomento è che limitando l’uso delle intercettazioni si dà un grande vantaggio a chi delinque. E che, vietando la pubblicazioni di qualunque atto sui giornali, si limita gravemente la libertà di stampa (articolo 21 della Costituzione: «[…] La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure […]»). Sono previsti almeno due giorni di sciopero dei giornalisti, proclamati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Gli editori hanno inoltre lanciato un appello, primi firmatari Stefano Mauri (gruppo Gems) e Giuseppe Laterza, in cui si legge tra l’altro: «Se la legge fosse approvata, oggi probabilmente l’opinione pubblica italiana nulla saprebbe della vicenda che ha portato alle dimissioni del ministro Scajola». Un altro appello, forte a oggi di 120 mila firme, è stato preparato da Stefano Rodotà, l’uomo che ha introdotto in Italia la legislazione sulla privacy, di cui è anche stato per molti anni garante. Vi si legge tra l’altro: «Se quel testo diverrà legge della Repubblica, in un colpo solo verranno pregiudicati la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto di sapere dei cittadini, il controllo diffuso sull’esercizio dei poteri, le possibilità d’indagine della magistratura». Ricordando che Berlusconi aveva detto, non molti giorni fa, che in Italia «c’è troppa libertà di strampa», Rodotà definisce la legge «sostanzialmente eversiva». Rodotà, per tutelare la privacy di chi viene intercettato senza aver nulla a che fare con le indagini, propone un’udienza anticipata «nella quale si seleziona il materiale emerso dalle intercettazioni e ciò che non ha rilevanza penale viene immediatamente distrutto».

Relativamente ai magistrati, la legge prevede quanto segue: le intercettazioni saranno possibili sono in presenza di «gravi indizi di reato» e previa presentazione da parte del pm di «specifici atti d’indagine»; l’intercettazione sarà autorizzata non più da un giudice solo, come è accaduto fino ad ora, ma da un collegio di tre giudici; i reati per i quali è ammessa l’intercettazione sono gli stessi già previsti nella legislazione vigente:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.
g) delitti previsti dall’articolo 600-ter (pornografia minorile), terzo comma, del codice penale.

Quando nell’intercettazione casca la voce di un parlamentare, l’atto deve essere secretato e l’ascolto può proseguire solo con l’approvazione delle Camere. Quando nell’intercettazione casca la voce di un prete, bisogna informare subito l’autorità ecclesiastica. L’intercettazione può continuare al massimo per 75 giorni (30 giorni iniziali e tre proproghe successive di 15 giorni).

Per quello che riguarda i giornalisti, è vietato non solo pubblicare le intercettazioni, ma anche gli atti relativi all’inchiesta, nemmeno per sunto; non si potrà filmare un processo se non ci sarà l’accordo di tutti; sarà vietato registrare qualcuno a sua insaputa (caso D’Addario), pena il carcere fino a 4 anni, a meno che non si tratti di sicurezza dello Stato o per dirimere una controversia giudiziaria o amministrativa o non si stia esercitando il diritto di cronaca (giornalisti).

Un punto della legge riguarda i blogger: essi hanno l’obbligo di rettifica e devono metterlo in pratica entro 48 ore.

I difensori della legge ricordano che la segretezza assoluta delle indagini era già prevista dagli articoli 114 e 329 del Codice di procedura penale (anno 1989). Solo il processo, si afferma in quei due articoli, è pubblico. E in effetti i danni prodotti sulle persone da anticipazioni delle indagini o dalla pubblicazione di intercettazioni improprie possono essere devastanti. Si ricorda anche che troppe volte il combinato pm-giornalisti ha prodotto pagine e pagine sensazionali all’inizio di una procedura e poco o nulla nella fase finale del processo, quando magari l’indagato veniva assolto del tutto o condannato a pene irrisorie (si vedano le inchieste Woodcock e De Magistris, il caso Romeo, il caso Spatuzza e molti altri.). Come se l’interesse del pubblico ministero non fosse per il processo ma per la pubblicità da dare inizialmente alle indagini. Anche l’obiezione sul caso Scajola (vedi sopra) viene confutata con questo argomento: che fino a sentenza Scajola è innocente e come tale va trattato. Scajola poi non è nemmeno indagato (per ora è solo un testimone).

All’estero (Francia, Usa ecc.) la pubblicazione delle intercettazioni è sempre vietata. In Gran Bretagna le informazioni ottenute con le intercettazioni non sono prove e per ascoltare di nascosto una conversazione bisogna chiedere il permesso al ministro dell’Interno. In Germania e in Spagna la legge e la giurisprudenza impongono, e non soltanto in teoria, di accertare se esistano altri strumenti meno invasivi per conseguire lo stesso risultato.