Marina Castellaneta, Il Sole-24 Ore 20/5/2010;, 20 maggio 2010
IL NEGOZIO PU APRIRE DA SUBITO
Avvio delle attività commerciali semplificato, con qualche eccezione. L’entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010, che ha attuato la direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno, apre nuove prospettive per lo svolgimento delle attività commerciali in Italia. Prima di tutto grazie all’introduzione della dichiarazione di inizio di attività (dia) a efficacia immediata che, almeno come regola generale, manda in soffitta le complesse procedure di autorizzazione.
Per avviare un esercizio commerciale, a partire dall’8 maggio di quest’anno, data in cui è entrato in vigore il decreto n. 59, basta presentare una dichiarazione di inizio di attività allo sportello unico per le attività produttive competente per territorio. La dia ha efficacia immediata dal momento della presentazione dell’atto all’autorità competente,con effetti su tutto il territorio. In particolare, è stato modificato, proprio con riferimento alle attività contenute nel decreto legislativo, l’obbligo di attendere trenta giorni per l’inizio delle attività. Con il nuovo sistema, quindi, questa può partire dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. Servono anche meno documenti: l’amministrazione potrà richiedere informazioni o certificazioni aggiuntive solo se questi dati non sono direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni o non sono già in suo possesso.
L’eccezione
Resta in piedi però, per alcuni settori, il regime di autorizzazione. il caso dell’apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico che sono ancora soggetti all’autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Solo nel caso di trasferimento di sede, di gestione o di titolarità l’autorizzazione cede il passo alla dia.
La regola generale, però, in questi casi, lascia spazio a più eccezioni. Come chiarito nella circolare n. 3635 adottata il 6 maggio 2010 dal ministero dello Sviluppo economico, nel caso di trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione l’esercente dovrà attendere trenta giorni prima dell’inizio dell’attività perché nei suoi confronti sarà applicato un sistema di dia a efficacia differita, mentre nel caso di trasferimento di titolarità e di gestione dell’attività vale la dia a efficacia immediata.
Resta fermo poi il sistema di programmazione disposto dagli enti locali, anche se i limiti alle nuove aperture non potranno essere collegati a esigenze di carattere economico e a parametri numerici sulla domanda e l’offerta, vietati dalla direttiva servizi, ma solo per tutelare la collettività.
Per chi viola le regole è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 2.500 e 15mila euro nonché la chiusura dell’esercizio.
Spacci e distributori
Il regime agevolato con dia a efficacia immediata è pienamente operativo, invece, per l’apertura di spacci interni che vendono prodotti ai propri dipendenti, inclusi gli spacci per militari, i soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, relativi alla vendita in scuole o ospedali. A patto, però, che la vendita sia effettuata in luoghi non aperti al pubblico e sia limitata unicamente a destinatari titolari. sufficiente la dia anche per la vendita di prodotti attraverso apparecchi automatici, per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione. L’imposizione di un sistema di autorizzazione avrebbe comportato, d’altra parte, proprio per la vendita in questi settori una disparità di trattamento con esercenti di altri Stati membri.
Quanto poi al commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, il decreto n. 59 ha fatto marcia indietro rispetto alle proposte iniziali che puntavano alla rimozione del sistema di autorizzazione a vantaggio della dia. rimasto il vecchio regime con l’obbligo,per i venditori ambu-lanti, di richiedere l’autorizzazione al comune nel quale intendono avviare l’attività, con un’estensione della portata dell’autorizzazione anche ai casi di vendita al domicilio del consumatore. A fronte però di questa chiusura, il decreto legislativo ha aperto la possibilità di questa forma di commercio anche alle società di capitali e alle cooperative.