Eugenio Bruno, Il Sole-24 Ore 21/1/2010;, 21 gennaio 2010
«NESSUNA OMBRA DI INCOSTITUZIONALITA’» (*
per vedere domande e risposte aprire il frammento) - «Una legge non solo opportuna ma anche necessaria. Senza alcuna ombra di incostituzionalità che c’era invece nell’irragionevole durata». È questo in sintesi il giudizio che Annibale Marini, presidente emerito della Corte costituzionale e a suo tempo sostenitore della legittimità del lodo Alfano, dà del disegno di legge sul processo breve licenziato ieri in prima lettura dal Senato.
C’è chi paventa l’ incostituzionalità delle nuove norme. Cosa ne pensa?
E dove risiederebbe l’incostituzionalità? Facciamo un discorso di sistema. Se c’era una manifesta incostitzionalità era nel sistema attuale. Cito ad esempio il caso del processo all’onorevole Mannino che ha avuto una durata scandalosa che violava non solo la Costituzione ma anche la convenzione europea. Oltre a un principio che è l’abc della civiltà giuridica.
Quale?
Non sottoporre un povero disgraziato a una pena senza termine, perché il processo è già di per sé una pena. E poi dov’è il processo breve se la norma parla, come mi sembra, di una durata in primo grado di tre anni? Lo chieda a un cittadino anglosassone se un termine del genere è breve. Direi piuttosto che si è trovata un’attenuazione per una durata scandalosa. chiaro che ora lo stato deve mettere in condizione i magistrati di rispettarlo.
Anche la norma transitoria le sembra costituzionale?
Non avendola letta le rispondo a braccio: in effetti su questo punto una riflessione alla Camera andrebbe fatta per verificare che il termine di due anni dalla richiesta di rinvio a giudizio non nasconda un’amnistia mascherata. Occorre una certa cautela perché l’amnistia non è un istituto a cui si possa ricorrere ogni 24 ore. • «GIUSTO L’OBIETTIVO, SBAGLIATO IL MEZZO» - «L’obiettivo è giusto e ragionevole. Ma lo strumento rischia di non esserlo». Può riassumersi così l’opinione che un altro presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli, si è fatto sul disegno di legge licenziato ieri a Palazzo Madama. Anche perché, spiega, «servirebbero un tempo adeguato e mezzi adeguati per garantire che venga rispettato ma se tutto funzionasse lo stesso termine si rivelerebbe inutile».
Nel dibattito su costituzionalità sì-costituzionalità no lei come si pone?
Il punto di partenza è che la Costituzione prevede una ragionevole durata del processo. Ma quella che nasce è una sorta di prescrizione processuale. Con la differenza che in questo caso il tempo comincia a decorrere non da quando è stato commesso il reato ma da quando il processo è iniziato.
E questo cosa comporta?
Che lo stato non può esercitare più la propria potestà punitiva come nel caso della prescrizione. In sostanza è giusto che ci sia un termine di durata ragionevole dei procedimenti ma mi chiedo se farlo in questa fase sia ragionevole o meno. Servirebbe una riorganizzazione complessiva della giurisdizione e il termine dovrebbe essere il capitolo conclusivo di quella riorganizzazione.
Che idea si è fatto del regime transitorio previsto dal provvedimento?
Sicuramente pone una difficoltà perché si riferisce a processi in corso per i quali, però, la durata minore è ancorata all’epoca di commissione del fatto e non all’inizio del procedimento. In questo caso, quindi, si segue una logica diversa. Adottare criteri diversi non mi sembra molto lineare. • «PER IL TEMPO ECCESSIVO BASTAVA LA PRESCRIZIONE» - «Non è che se un treno da Milano a Roma non arriva in orario lo si abolisce. Allo stesso modo non è un rimedio fare sparire un processo che non raggiunge in tempo lo scopo». L’ex presidente della Consulta Valerio Onida usa questo esempio per spiegare l’«irragionevolezza » del ddl sul processo breve.
costituzionale un termine massimo dei processi?
vero che la costituzione dice che i processi devono avere una durata ragionevole ma qui s’introduce un nuovo istituto di estinzione del processo, e quindi del reato, per scadenza del termine fissato dalla legge. A questo punto le novità sono due. La prima è che, superato il termine, non c’è una misura acceleratoria ma l’estinzione del processo. Dunque, alla prescrizione del reato, che già consegue al decorso del tempo, si aggiunge un altro istituto con analoga finalità che credo non esista in nessun altro ordinamento. da notare che il nuovo istituto vale solo per il processo penale e per quello di responsabilità contabile.
E la seconda novità?
L’altro aspetto rilevante è che si applica anche ai processi in corso, cambiando le regole fino ad oggi esistenti.
Fra l’altro,perché solo per i reati compiuti fino al 2 maggio 2006 e non esclusi dall’indulto?E perché solo per i reati puniti con pene fino a 10 anni? Tutte differenziazioni non giustificate. Ma tutti sappiamo che si sta guardando ad un particolare concreto processo ...
Non è un’amnistia?
Forse per certi versi sì, visto che si arriva a un’estinzione del processo, che equivale all’estinzione della possibilità di procedere per quel reato. Su questo punto c’è un’irragionevolezza clamorosa per violazione dell’articolo 3 ma anche del principio di indefettibilità della sanzione penale. L’amnistia è appunto un’eccezione, che deve essere approvata per legge con una maggioranza qualificata.