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 2010  gennaio 18 Lunedì calendario

IN ONDA IL CANONE SULLA TV

Due settimane di tempo per il pagamento del canone Rai. Chi non vuole essere costretto a sborsare cifre ulteriori sotto forma di interessi di mora deve adeguarsi entro lunedì 1° febbraio (la scadenza naturale di domenica 31 è posticipata per non "cadere" in un giorno festivo). L’importo è salito di 1,5 euro rispetto al 2009: si passa, cioè, da 107,5 a 109 euro. Le varie modalità di pagamento – presso gli uffici postali, nelle tabaccherie, per telefono con carta di credito, tramite internet o agli sportelli bancomat – e le possibilità di pagare per semestre o per trimestre sono illustrate online (www. abbonamenti. rai. it).
L’obbligo
Ma chi deve pagare il canone Rai? La norma di riferimento è tuttora il regio decreto legge 246 del 21 febbraio 1938, secondo il quale l’obbligo riguarda «chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo».
Da ciò consegue che il canone costituisce una vera e propria imposta di carattere nominale, intestata al singolo detentore o possessore dell’apparecchio televisivo. Il pagamento prescinde dal numero di apparati utilizzati ( regola, questa, introdotta dalla cosiddetta "legge Mammì", la 223 del 1990) e dalla loro effettiva fruizione.
Infatti, non è prevista la possibilità di chiedere la sospensione temporanea dell’abbonamento Rai per il caso di prolungato inu-tilizzo degli apparecchi, né è possibile chiedere la riduzione del canone in funzione del fatto che si intende limitare la visione delle trasmissioni ad alcuni specifici programmi o canali.
Soltanto la perdita del possesso o della detenzione degli apparecchi televisivi in uso consente di chiedere la disdetta definitiva dell’abbonamento, peraltro rispettando i tempi e i modi previsti dalla legge (si veda l’altro articolo in pagina).
Fermo restando che non si deve più pagare l’abbonamento per la detenzione di apparecchi radiofonici o autoradio a uso privato (legge 449/1997), il canone "per uso ordinario" è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti o detenuti, nella propria residenza o in abitazioni secondarie, dal titolare o da altri membri del nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia. C’è poi quello cosiddetto "speciale", che interessa i detentori di apparecchi radiofonici o televisivi in esercizi pubblici, locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare.
Per quanto riguarda i privati, il concetto di residenza deve intendersi specificamente collegato alla nozione di residenza "anagrafica" del titolare, ovvero di residenza principale. Cosicché se due coniugi, per esempio, risultano avere residenze diverse, ciascuno di essi sarà comunque tenuto a versare un autonomo canone d’abbonamento in relazione agli apparecchi televisivi posseduti.
Tutti i familiari del titolare dell’abbonamento sono invece esonerati dal pagamento di un ulteriore canone, purché ne condividano la residenza, anche nel caso in cui abbiano la dimora abituale in un altro alloggio, che però deve essere situato all’interno dello stesso comune (il tutto in base al concetto di nucleo familiare fissato dal regolamento anagrafico della popolazione residente, Dpr 223 del 1989).
L’esenzione
Considerando il valore di imposta assunto dal canone Rai, è evidente che le ipotesi in cui si può essere esonerati dal pagamento del medesimo possono essere soltanto quelle indicate dalla legge.
Così, l’esenzione dal pagamento potrà ricorrere solo se il singolo cittadino è, fin dall’inizio, totalmente privo di apparecchi radiotelevisivi, oppure se ha successivamente provveduto a eliminare tutti gli apparecchi televisivi che erano in suo possesso, dandone contestuale comunicazione alla Rai: fino a che tale comunicazione non viene fornita, il canone sarà oggetto di rinnovo automatico e il suo mancato pagamento potrà essere rilevato direttamente dall’agenzia delle Entrate.
Oltre all’ipotesi "generale" di esonero dal pagamento, sussistono comunque altri casi, che riguardano militari stranieri appartenenti alle forze armate della Nato di stanza in Italia o gli agenti diplomatici e consolari stranieri, oppure i degenti in casa di riposo.
Da notare che il legislatore, se da un lato ha previsto la possibilità di richiedere la cessazione dell’abbonamento nel caso in cui l’intestatario si trasferisca in una residenza per anziani, dall’altro lato, a partire dal 1974 (articolo 42 del Dpr 601 del 29 settembre 1973), ha abrogato la possibilità di chiedere l’esenzione a favore delle persone disabili, che saranno quindi tenute a pagare il canone Rai per intero • DOMANDE & RISPOSTE • Quando si prescrive il credito del canone Rai?
Il tributo è sottoposto al termine di prescrizione ordinario previsto dalla legge, pari a dieci anni. Sul punto, pur in assenza di esplicita norma, concordano plurime pronunce giurisprudenziali.
 onere del contribuente conservare i documenti giustificativi dei pagamenti onde poter dimostrare l’avvenuto adempimento in caso di illegittima e successiva richiesta

Esistono agevolazioni per gli anziani sul canone Rai?
La finanziaria 2008 ha previsto l’esenzione per chi ha almeno 75 anni e determinati requisiti (tra i quali reddito massimo di 516,46 euro per 13 mensilità), ma la norma non è ancora operativa per la mancata promulgazione dei necessari decreti attuativi

Chi vive in una casa ammobiliata dotata di tv paga l’abbonamento Rai anche se l’apparecchio non è di sua proprietà?
Il canone Rai è dovuto da chiunque «detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo». Pertanto dovrà pagarlo anche l’inquilino in una casa in affitto, a nulla rilevando il fatto che l’apparato non sia di sua proprietà.

L’universitario senza reddito residente in altra regione rispetto a quella dei genitori deve pagare il canone Rai?
Secondo un’interpretazione consolidata della norma (legge 223/90), sono inclusi nello stesso abbonamento del titolare i componenti del suo nucleo anagrafico (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutelao vincoli affettivi) coabitanti o con dimora abituale nello stesso comune. Se quindi le residenze di padre e figlio sono in luoghi diversi, il canone sarà dovuto da entrambi.

Qualora il marito sia titolare di abbonamento tv nella casa di residenza, per la seconda casa intestata alla moglie vale l’esenzione?
Sì, in quanto componente del nucleo familiare anagrafico • PER AVERE LA DISDETTA Il TELEVISORE VA CEDUTO O SIGILLATO - Le scadenze per il pagamento del canone Rai sono fissate per decreto e conoscerle è importante anche per l’utente che voglia dare la disdetta dell’abbonamento. Il regio decreto legge 246 del 1938, ha fissato il termineordinario di scadenza del pagamento del canone al 31 gennaio di ogni anno, fatte salve le scadenze intermedie del 31 luglio per i versamenti semestrali e del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per gli eventuali pagamenti rateali, ove concessi. Fermo restando che il rinnovo del canone avviene annualmente in modo tacito e fatte salve le ipotesi di esenzione o esonero dall’obbligo di pagamento, l’eventuale disdetta di un abbonamento in corso può realizzarsi solo in due casi: la perdita di possesso o detenzione di tutti gli apparecchi televisivi da parte del titolare dell’abbonamento oppure il cosiddetto definitivo "suggellamento" degli stessi (che però, dicono alla Rai, sta diventando una pratica sempre più rara).
La comunicazione con cui il titolare informa la Rai dell’avvenuta perdita di possesso degli apparecchi (ad esempio per furto, incendio o rottamazione) può essere inoltrata entro il 31 dicembre, se la scadenza dell’abbonamento è prevista per il 31 gennaio successivo, oppure entro il 30 giugno, se la scadenza naturale è prevista per il 31 luglio.
Nel caso di cessione a terzi degli apparecchi, oltre alla comunicazione si dovranno comunicare anche le generalità e l’indirizzo del nuovo possessore degli apparecchi ceduti. In proposito va sottolineato che, essendo il carattere dell’abbonamento strettamente personale, la cessione dell’apparecchio ad altri non può comportare la mera variazione dell’intestazione: è comunque necessario che il terzo acquirente sia già intestatario di un proprio abbonamento oppure provveda a sottoscriverne uno nuovo. Solo in caso di morte del titolare, infatti, l’erede potrà chiedere di intestare a sé il vecchio abbonamento, sempre che egli non sia già titolare di un autonomo rapporto con la Rai. Allorché un utente intenda, invece, disdire l’abbonamento pur mantenendo il possesso de-gli apparecchi televisivi, sarà tenuto a chiedere il suggellamento degli apparati, al fine di renderli inutilizzabili alla ricezione dei segnali radio e video: l’iter prevede il sopralluogo di personale appositamente incaricato, che provvederà a sigillare all’interno di un involucro tutti gli apparecchi presenti nellaresidenza o dimora del richiedente, previo un contributo spese di 5,16 euro. Forse proprio la "modestia" di questo introito contribuisce a far sì che la Rai rinunci sempre più spesso a compiere l’operazione.
In tutti i casi, comunque, la disdetta anticipata dell’abbonamento Rai non consente all’utente di chiedere il rimborso della parte di annualità non goduta, mentre il periodo entro cui si prescrive il diritto dell’ente riscossore a pretendere il pagamento dei canoni non corrisposti è di dieci anni dalla data di scadenza del pagamento stesso.