Patrizia Maciocchi, Il Sole-24 Ore 31/12/2009;, 31 dicembre 2009
TAGLIO ALLE ROYALTIES DISNEY
Le Sezioni unite mettono la parola fine al contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di estendere oltre il termine ordinario la tutela di film americani caduti nel pubblico dominio. Un allungamento dei tempi di protezione del diritto d’autore che, secondo i diversi punti di vista della prima e delle terza sezione della corte di piazza Cavour, derivava dalla possibilità di cumulare le proroghe previste dalle norme sui rapporti tra i Paesi belligeranti al termine della seconda guerra mondiale.
Le Sezioni unite hanno analizzato la questione partendo da un ricorso che vedeva opposti alcuni venditori di storici cartoni animati della Disney, (come Biancaneve, del 1937, o Bambi, del 1942), alla Siae e alla major statunitense per stabilire il termine esatto per i diritti di utilizzazione delle favole a partire dal giorno della prima proiezione. Due le scuole di pensiero sui tempi della protezione. La prima sezione civile sceglie la strada del criterio estensivo della tutela, optando per la possibilità di sommare due norme "straordinarie", una di diritto internazionale e una di diritto interno, previste perneutralizzare gli effetti negativi della guerra sui diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno impediti durante gli anni del secondo conflitto mondiale.
Dal criterio estensivo prende le distanze la terza sezione con argomentazioni che le Sezioni unite fanno proprie. evidente, spiega il collegio, che la scelta di accordare ai cittadini delle potenze alleate un termine totale di 11 anni, 10 mesi e 8 giorni anziché i 6 anni riconosciuti agli italiani costituirebbe, un trattamento privilegiato e più favorevole che si allontanerebbe dallo spirito del Trattato di Parigi, che era quello di estendere agli "Stati amici" quanto già previsto per i cittadini.
L’interpretazione restrittiva fa dunque scadere la tutela allo scoccare del 36?anno dal primo giorno di proiezione. Secondo le Sezioni unite la Disney non può neppure far valere, come era stato invece accordato da una precedente giurisprudenza, il diritto ad usufruire della proroga dai trenta ai 50 anni messa in atto nel nostro paese con il Dpr 19/1979, in quanto non applicabile alle opere già cadute nel pubblico dominio.
Per finire non passa il vaglio del collegio neppure l’ultimo tentativo di allungare la tutela di Pinocchio & Co, ricorrendo all’argomento, anche questo supportato da diverse decisioni di merito, della doppia tutela di cui godrebbero i cartoni animati, come disegni e come film, per cui il permanere dei diritti dei disegni impedirebbe la caduta nel pubblico dominio anche delle pellicole. Le Sezioni unite ribadiscono la specifica tutela riservata all’autore delle strisce, ma spiegano che quando queste si "animano" ricadono nella normativa riservata alle opere cinematografiche.