Vittorio Grevi, Corriere della Sera, 12/12/2009, 12 dicembre 2009
KAFKA AL PROCESSO DI GARLASCO ORA CONTANO LE MOSSE DEL PM
Non è frequente che, al termine di un giudizio penale per omicidio, il pubblico ministero e la parte civile – pur concordi nell’additare l’imputato quale responsabile del fatto – presentino tuttavia conclusioni tra loro ampiamente divergenti per quanto concerne alcune specifiche modalità dell’azione delittuosa: ad esempio con riguardo al momento della sua commissione, e quindi all’ora di morte della vittima. Ed ancor meno di frequente si registra una situazione del genere al termine di un giudizio abbreviato, che nel suo assetto ordinario dovrebbe di regola venire deciso da una sentenza emessa «allo stato degli atti», cioè sostanzialmente sulla base degli elementi probatori già acquisiti durante la fase preliminare.
Così è avvenuto, invece, nel giudizio abbreviato che si sta celebrando a Vigevano, a carico di Alberto Stasi per l’omicidio della fidanzata Chiara. Di fronte agli accertamenti peritali disposti d’ufficio dal giudice, i quali, confermando entro certi termini l’alibi dell’imputato, hanno ridotto (nell’ottica dell’accusa) gli spazi di plausibile collocazione dell’ora del delitto, il pubblico ministero ha infatti modificato la propria ricostruzione dell’episodio, spostando in avanti tale orario. Mentre, all’opposto, il difensore di parte civile ha prospettato una anticipazione del medesimo orario.
La situazione, a questo punto, dall’angolo visuale della difesa, appare lievemente kafkiana, e certo consentirà ai difensori di Stasi di far leva su tali divergenti ricostruzioni per sostenere, quanto meno, la insufficienza o, comunque, la contraddittorietà delle prove prodotte a carico dell’imputato. Poiché, tuttavia, l’accusa che conta è quella formulata dal pubblico ministero, sulla base di diversi indizi ritenuti «chiari ed inequivocabili », come in ogni processo indiziario il vero nodo da sciogliere consisterà nella valutazione unitaria di tali indizi. I quali, solo se risulteranno al giudice «gravi, precisi e concordanti» potranno dare fondamento ad una sentenza di condanna.