S. Mar., La stampa 27/11/2009, 27 novembre 2009
6 DOMANDE A CARLO RIMINI MATRIMONIALISTA
«Le colpe di un coniuge non incidono sulle cifre»-
«Assegni di mantenimento iperbolici in Italia non si sono mai visti; anche nelle famiglie più ricche si è arrivati ad alcune decine di migliaia di euro al mese, non di più». Carlo Rimini, avvocato matrimonialista in uno degli studi più affermati di Milano, e professore di Diritto privato alla Statale, pur non entrando nel merito del divorzio Berlusconi-Lario si mostra scettico.
Perchè non siamo in America?
«Né in America e neanche nel resto d’Europa. L’Italia è il paese in cui il ”coniuge debole” ci rimette di più. Innanzitutto perchè il giudice, se si è in regime di separazione dei beni, non può dividere il patrimonio. E poi perchè l’assegno di mantenimento ha natura ”assistenziale” per consentire il permanere del tenore di vita cui il coniuge era abituato. Tenendo però anche conto del suo patrimonio».
E ciò significa?
«Che se una persona ha dei beni, case ad esempio, vengono calcolati, al valore di un «conveniente investimento», nel reddito del ”coniuge debole” e l’assegno dell’altro coniuge viene decurtato di conseguenza. In sintesi: se una persona è già benestante di suo tanto da potersi permettere un tenore di vita quasi analogo a quello che aveva durante il matrimonio, di solito ottiene poco dalla separazione. O anche nulla».
Anche se la «colpa» dell’altro coniuge è evidente?
«Anche: il comportamento del coniuge, per quanto disdicevole, non incide sulla quantificazione dell’assegno. Solo quando le colpe di un coniuge sono particolarmente offensive, la giurisprudenza più recente tende ad ammettere un risarcimento per la ”lesione della dignità”, ma ha un valore più morale che economico».
E tutti gli annessi e connessi di una vita da ricchi - regali, gioielli, case - che fine fanno?
«I regali, gioielli compresi, sono considerati ”attribuzioni eccezionali», e quindi non compresi nell’assegno dovuto. Con il termine ”tenore di vita” si considerano infatti solo le ”esigen- ze abituali”».
Le case?
«Qui vale la proprietà. Solo in presenza di «figli non economicamente autosufficienti» si ha diritto a vivere nella casa coniugale, anche se di proprietà dell’altro coniuge o di terzi, come una società. Altrimenti si deve lasciare quella casa».
E se una persona è abituata a vivere in una villa con parco ?
«Nell’assegno si calcolerà il costo di un’affitto di una casa analoga. Sempreché questa stessa persona la villa non ce l’abbia già».