Il Sole-24 Ore 27/11/2009;, 27 novembre 2009
LA STRETTA DI MANO
Vigilanza transfrontaliera
Italia e San Marino si impegnano a garantire le condizioni che rendano possibile alle Autorità competenti di svolgere un’efficace vigilanza su base transfrontaliera per tutelare la stabilità,l’integrità e la trasparenza dei sistemi finanziari, cooperando tra loro anche mediante lo scambio di informazioni riservate e lo svolgimento di accertamenti ispettivi
Anti-riciclaggio
In materia di prevenzionee contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, le parti si impegnano poi ad assicurare la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazionee conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, dai soggetti obbligati alle controparti dell’altro Paese delle informazioni necessarie
Trasferimenti di denaro
Italia e San Marino si impegnano inoltre ad assicurare, per l’attuazione dei controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati tra il territorio italiano e quello sammarinese, la collaborazione tra le rispettive autorità nazionali competenti, anche mediante la conclusione di accordi scritti,tra l’altro per facilitare l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione
Operazioni sospette
In materia di prevenzionee contrasto degli abusi di mercato, ancora,l’accordo impegna le parti alla piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazionee conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all’identificazione dei beneficiari finali delle transazioni sui mercati finanziari
Scambio di informazioni
Viene inoltre assicurata la collaborazione tra l’Agenzia per l’informazione finanziaria (Aif) sammarinese e l’Unità di informazione finanziaria (Uif) italiana, in particolare attraverso lo scambio di informazioni, nel rispetto degli standard comunitari e internazionali, secondo i quali lo scambio di informazioni non può essere condizionato da attività di assistenza giudiziaria o da rogatorie internazionali
Notizie in 10 giorni
Nei casi di collaborazione previsti dall’accordo, le competenti Autorità italianee sammarinesi scambiano, su richiesta, informazioni sull’esistenza,la tipologia e il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese, intestati a un determinato individuo o ente, nel termine di dieci giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta