Federica Bianchi, L’espresso, 19 novembre 2009, pag. 187, 19 novembre 2009
FINANZA ISLAMICA
Il mercato finanziario islamico rappresenta solo l’1 per cento delle attività finanziarie mondiali, ma sta crescendo a un tasso del 10-15 per cento annuo. La finanza islamica non ammette transazioni basate sul tasso d’interesse e neanche l’utilizzo di prodotti derivati. Sono vietati anche investimenti in attività che hanno a che fare con bevande alcoliche, carne di maiale, tabacco, pornografia e quelli in società con debiti superiori al 33 per cento del valore di Borsa. Nella finanza islamica dietro ogni operazione sono rintracciabili i beni. Londra ospita 19 delle 26 banche islamiche presenti in Europa con filiali o sportelli.
Le regole del mercato:
- QUARD: strutturato per favorire le classi meno abbienti, è un prestito monetario privo di interessi, con l’obbligo di restituire, al termine del contratto, l’intero ammontare
- HIBA: è un contratto unilaterale utilizzato dalle banche per remunerazioni di conti correnti non previste contrattualmente
- MURAHABA: è un contratto bilaterale che prevede la doppia vendita di un bene con pagamento differito: la banca compra per il cliente e rivende allo stesso a un prezzo maggiorato. E’ utilizzato per finanziamenti a breve, come l’acquisto di un automobile o il credito al consumo
- SUKUK: è un’obbligazione islamica, in cui la rendita è sostituita dalla rata di affitto di un bene immobile acquistato dalla banca per conto del cliente. L’azienda di credito utilizza un bene del cliente, che ne è proprietario, e gli riconosce una somma
- MUDARABA: è un contratto di partecipazione secondo cui una parte apporta al progetto il lavoro e l’altra il capitale. Le perdite finanziarie gravano solo su chi fornisce il capitale, mentre i profitti vengono condivisi.
- MUSHARAKA: è simile a una joint venture convenzionale, è un contratto di partecipazione in cui le due parti dividono profitti e perdite
- LJARA: è usata sia per il finanziamento immobiliare che per strutturare obbligazioni, è una forma di leasing che consente il trasferimento dell’usufrutto di un bene. Il locatario paga un canone al locatore dello stesso.