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 2009  ottobre 22 Giovedì calendario

SOLTANTO IN ITALIA IL PM INTOCCABILE


Il iudex privatus dell’epoca romana rispondeva con il proprio patrimonio dei danni provocati dalle proprie sentenze ingiuste. Il giudice era invece già un giurista professionista: in genere cittadino di altro comune, e nominato a tempo. Alla dell’età comunale alla scadenza del suo incarico, era sottoposto al ”giudizio di sindacato”, nel quale, avanti a un tribunale collegiale avente competenza civile, penale e amministrativa, doveva rispondere per gli illeciti commessi durante il suo mandato.
esempio parigino

Altri tempi? stata la Corte di Giustizia Europea il 13 giugno del 2006 a stabilire che la normativa italiana sulla responsabilità civile dei magistrati è incompatibile con la legge comunitaria, che all’articolo 226 del trattato impone a tutti i Paesi membri di stabilire nelle proprie leggi una responsabilità dello Stato per danni causati a individui. Ciò non deve avvenire necessariamente nella forma della responsabilità civile dei magistrati. però normale che in questi casi lo stato abbia diritto di rivalsa nei confronti del magistrato che ha provocato il disastro.

Una delle normative più antiche è ad esempio quella proposta dalla prise à partie francese: procedura che un ”giudicabile” può far partire nei confronti di un magistrato cui rimproveri un dolo, una frode, una concussione, una colpa grave e comunque una ”negazione di giustizia”. L’affare è a quel punto di competenza della Corte d’Appello, il cui Primo Presidente decide se autorizzare o no la prise, dopo aver sentito il parere del Procuratore Generale presso la stessa Corte. Se rifiuta, il cittadino che si ritiene danneggiato può fare ricorso presso la Camera civile della Corte di Cassazione. Il Codice dell’Organizzazione Giudiziaria stabilisce che queste mancanze professionali non possono essere accertate che per via di un’action récursoire da parte dello Stato, o ”azione di regresso” come si direbbe in italiano: cioè, lo Stato si trova verso il giudice nella posizione analoga a quella del proprietario di una casa citato in giudizio dal suo inquilino per infiltrazioni, e che poi si rivale sull’impresa di costruzioni.

In Spagna si parla invece, letteralmente, di responsabilidad civil de los jueces: che era prevista già da una Legge Organica del 1870, e che è stata confermata anche dalla Legge Organica 6 del primo luglio 1985 sul Potere Giudiziario, secondo cui ”i giudici e magistrati risponderanno penalmente e civilmente nei casi e nella forma determinata dalle leggi, e disciplinariamente in conformità a quanto stabilito in questa legge”. D’altra parte, la costituzione del 1978 stabilisce la diretta responsabilità patrimoniale dello Stato per l’attività giurisdizionale. La responsabilità civile è dunque prevista per dolo e colpa, anche non grave. Il procedimento inizia su istanza della parte lesa o degli aventi causa nel giudizio, ma non prima che il processo si sia concluso. Sulla domanda decidono poi i Tribunali Superiori di Giustizia. permesso in alternativa fare poi una richiesta di ”responsabilità diretta” nei confronti dello Stato alla francese, ma i margini sono minori: entro tre mesi, invece dei sei dell’azione personale verso i magistrati. In questo caso, lo stato ha comunque anch’esso poi diritto a un’azione di regresso verso i magistrati.
Il caso inglese

In Inghilterra il concetto è invece quello di malfeasance in public office, che si applica però non solo ai magistrati ma a tutti i funzionari. In italiano, si potrebbe rendere con la locuzione di ”abuso di autorità”. Costituisce un tort, comportante dunque responsabilità civile. Viene giudicato in sede di Camera dei Lord.