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 2009  ottobre 04 Domenica calendario

Il lodo è una particolare procedura burocratico-amministrativa, in particolare il lodo Alfano è una riedizione del lodo Schifani che prevede l’immunita per le 4 cariche dello stato a cui ne blocca i processi in atto per una legislatura Il lodo è tecnicamente un arbitrato in modalità di soluzione stra-giudiziale delle controversie civili e commerciali, svolta mediante l’affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, normalmente scelti dalle parti, i quali producono una loro pronuncia, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata

Il lodo è una particolare procedura burocratico-amministrativa, in particolare il lodo Alfano è una riedizione del lodo Schifani che prevede l’immunita per le 4 cariche dello stato a cui ne blocca i processi in atto per una legislatura Il lodo è tecnicamente un arbitrato in modalità di soluzione stra-giudiziale delle controversie civili e commerciali, svolta mediante l’affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, normalmente scelti dalle parti, i quali producono una loro pronuncia, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata. In parole più semplice vuol dire non avere un processo ordinario ma affidare la risoluzione di una controversia a qualcuno o qualcos’altro. In politica si dice di alcune leggi che intervengo per esempio per bloccare dei processi perché sostanzialmente è come se prendessero una risoluzione per un processo dato che si interrompe, anche se temporaneamente in questo caso. lodo alfano Il cosidetto lodo Alfano è un DDL (Disegno di legge) composto di un solo articolo di otto commi. Tratta la "sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato" ovvero per Presidente della Repubblica, del presidente del Consiglio e dei presidenti di Camera e Senato. La sospensione si riferisce a fatti commessi prima della assunzione dell’Alta carica e possono essere già in corso, in ogni fase o grado di giudizio. Per il capo dello Stato e per il premier restano esclusi i reati commessi nell’esercizio della loro funzione. Per cui si applicano gli articoli 90 e 96 della Costituzione. La sospensione del processo non è reiterabile. Ciò vuol dire che una stessa persona non può goderne se, cessata una carica, ne assume un’altra. Con una sola eccezzione una sola eccezione: quella del capo del governo che venga nominato di nuovo nella stessa legislatura. L’opposizione contesta la non chiarezza, quindi chiede la non reiterabilità sempre. uno dei quattro vertici dello Stato non potrà cambiare carica o funzione, nella stessa legislatura, senza che si riprenda il processo nei suoi confronti. Ovviamente si può rinunciare alla sospensione e, come proposta dall’opposizione, i tempi di decorrenza della prescrizione si bloccano durante la sospensione. Per al tutela della parti il DDL prevede che prevede che l’altra parte possa sempre trasferire il processo in sede civile, dove la sua causa gode di una priorità