Rino Formica, Il Riformista, 08/09/09, 8 settembre 2009
Breve storia dell’art. 21 della Costituzione Intoccabile? Caro direttore, il 14 aprile del 1947 l’Assemblea plenaria della Costituente prese in esame il testo dell’art
Breve storia dell’art. 21 della Costituzione Intoccabile? Caro direttore, il 14 aprile del 1947 l’Assemblea plenaria della Costituente prese in esame il testo dell’art.16 (oggi art.21) predisposto dalla Commissione dei 75. L’articolo trattava della libertà di pensiero da manifestare con «la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Furono respinti o dichiarati assorbiti da altro voto gli emendamenti tesi a stabilire un controllo preventivo o repressivo sulla stampa. Non fu accolto l’emendamento del gruppo comunista che autorizzava lo Stato a disporre controlli sulle agenzie d’informazione «al fine di accertare le fonti di notizie e i mezzi di finanziamento». Ma l’emendamento Fanfani-Gronchi, appoggiato dai socialisti e dai comunisti e che fu bocciato dopo varie prove e controprove, è il più significativo anche alla luce della discussione odierna sull’uso degli strumenti d’informazione. L’emendamento Fanfani-Gronchi affrontava la eterna questione del come calare i principi nella realtà. Il testo del comma aggiuntivo all’articolo, che fissava il principio della libertà di pensiero e di espressione, era impegnativo e vincolante: «Per garantire a tutti i cittadini l’effettivo esercizio di questo diritto, la legge può regolare l’utilizzazione delle imprese tipografiche e di radiodiffusione». I Costituenti non approvarono. L’articolo 21 fa parte di quella prima parte della Carta costituzionale che tutti ritengono intoccabile. Ma è proprio così giusto non esaminare anche la prima parte?