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 2009  settembre 12 Sabato calendario

EREDIT IN CERCA DI SCONTI - I

fortunati proprietari di patrimoni immobiliari consistenti ricorrono spesso a manovre di pianificazione patrimoniale al fine di alleggerire il carico fiscale dei loro eredi. L’imposta di successione e donazione, dopo esser stata quasi del tutto soppressa dalla legge 383/2001, è stata reintrodotta nel nostro ordinamento tributario nel 2006 (Dl n. 262 del 3 ottobre 2006) e da allora le soluzioni adottate dai più "fortunati" per ridurre al minimo la pressione fiscale sono le più varie: ritagliate caso per caso, dipendono da vari fattori come, prima di tutto, la composizione del patrimonio e la concreta situazione familiare.
Secondo la normativa,sui beni immobili presenti nell’eredità prima di tutto vanno pagate le imposte ipotecaria e catastale (una responsabile del movimento dell’immobile nel catasto, una nel registro immobiliare): la prima pari al 2% del valore catastale, la seconda all’1% (c’è però un abbattimento a 168 euro nel caso in cui per l’erede o il donatario si tratti di "prima casa"). Il valore dei beni immobili, in secondo luogo,dev’essere poi sommato a quello di tutti gli altri beni oggetto di trasferimento ( successione o donazione) e il patrimonio complessivo va tassato con diverse aliquote e franchigie a seconda del rapporto di parentela (o altro) dei beneficiari. Ad esempio se i beneficiari del trasferimento sono il coniuge o i parenti in linea retta del donante o del defunto (ad esempio, i figli e i loro discendenti), l’aliquota di imposta è del 4 per cento, da applicare al valore imponibile che eccede la franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario. Quindi se il defunto lascia il coniuge e due figli, la franchigia è di 3 milioni e l’imposta si paga solo sul valore eccedente questa soglia (per il dettaglio si veda la tabella in alto). Comunque, le soluzioni più gettonate per "alleggerire" i patrimoni più consistenti sono la preventiva intestazione degli immobili ai propri eredi (spesso con la riserva dell’usufrutto in capo al donante), il conferimento dei beni in società, magari di diritto straniero (in modo che la successione non abbia a oggetto i beni "fisici" ma, appunto, le quote societarie) e la trasformazione dei capitali "liquidi" in prodotti assicurativi o altre forme di investimento non tassate.
La donazione con riserva dell’usufrutto (o dei diritti di uso o abitazione) in capo al donante è senz’altro il metodo più diffuso: al donatario viene trasferita solo la nuda proprietà, e quindi un valore inferiore a quello della proprietà "piena" (con conseguente minor tassazione). Quando poi l’usufrutto si estingue, il più delle volte per effetto della morte dell’usufruttuario l’espansione del diritto del donatario ”da proprietà "nuda" a proprietà "piena" – non ha alcuna rilevanza sotto il profilo tributario, a causa del suo automatismo. In sostanza, con un minore carico fiscale rispetto al classico iter successorio.
Facciamo un esempio. Ipotizzando che si tratti di beni immobili commerciali la cui piena proprietà abbia il valore di 800mila euro, in successione, si scontano almeno 24mila euro di imposte ipotecarie e catastali (più l’imposta di successione, il cui importo dipende dal valore dell’intero patrimonio). Se invece si opera una preventiva donazione, e se si ipotizza che il donante abbia 65 anni e tenga per sé l’usufrutto vitalizio, per l’imposta ipotecaria e catastale si pagano solo 12.480 euro, con un risparmio di circa il 50% rispetto alla successione. A questo risultato si giunge applicando l’aliquota del 3% al valore della proprietà "nuda" (oggetto di trasferimento e quindi di tassazione), cioè sulla differenza tra il valore della proprietà "piena" e il valore dell’usufrutto. Quest’ultimo viene calcolato (vedi tabella in alto) moltiplicando il valore della piena proprietà, quindi 800mila euro, per il saggio legale di interesse (oggi 3%) e per il coefficiente relativo all’età dell’usufruttuario (pari a 16).