Carla De Lellis, ItaliaOggi 24/8/2009, 24 agosto 2009
COLF, PARTE LA REGOLARIZZAZIONE
Da venerdì 21 agosto è possibile effettuare il versamento del contributo forfait di 500 euro
Sanatoria in due tappe: ora si paga, a settembre la domanda
La sanatoria presenta prima il conto e poi chiede una domanda di adesione. Da venerdì 21 agosto ha preso il via ufficiale l’operazione regolarizzazione di colf e badanti, con la possibilità di effettuare i pagamenti del contributo forfait di 500 euro per lavoratore, mediante modello F24. Anche se unica, la regolarizzazione contempla 2 procedure distinte e separate a seconda che si tratti di far emergere un lavoratore italiano, comunitario o straniero in regola con il soggiorno (la procedura presso l’Inps illustrata di seguito) o un lavoratore extracomunitario non in regola con il soggiorno (è la procedura presso lo sportello unico, illustrata dall’articolo in altra pagina).
Una sanatoria, due procedure. La sanatoria dei domestici offre la possibilità di regolarizzare i rapporti di lavoro in nero di cittadini italiani o comunitari oppure di quelli stranieri comunque presenti sul territorio nazionale, addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf) o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza. rivolta ai datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici (addetti ad attività di assistenza alla persona o di sostegno alla famiglia) e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro. Anche se unica, la sanatoria prevede tuttavia due diverse procedure: 1) una per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari; 2) un’altra per quelli italiani o comunitari.
Un mese per presentare le domande. Da un punto di vista operativo, ciò di traduce nell’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione, dal 1° al 30 settembre 2009, rispettivamente:
- all’Inps per il lavoratore cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, mediante un apposito modulo.
- allo sportello unico per l’immigrazione per il lavoratore extracomunitario comunque presente nel territorio nazionale.
Datori di lavoro interessati. Della sanatoria potranno avvalersene tutti i datori di lavoro, sia italiani che di un paese dell’Ue e anche quelli extracomunitari, ma a condizione che siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno di lunga durata. Si tratta, in particolare, del titolo di soggiorno rilasciato allo straniero che sia in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità e che dimostra la disponibilità di un certo reddito. Il permesso di soggiorno di lungo periodo è a tempo indeterminato.
Relativamente alla procedura di sanatoria di lavoratori italiani e comunitari, le istruzioni operative dell’Inps (circolare n. 101/2009) hanno precisato che possono essere assimilati ai lavoratori italiani e comunitari anche i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità che consente di svolgere attività lavorativa subordinata, irregolarmente impiegati nelle attività di assistenza a persona non autosufficiente o di sostegno al bisogno familiare. Per quanto riguarda i datori di lavoro, inoltre, l’Inps ha precisato che possono presentare la dichiarazione di emersione tutti i cittadini italiani o cittadini di Stato membro dell’Ue, ovvero i datori di lavoro extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, nonché cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadini comunitari. Pertanto, sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti. Tra le predette comunità rientrano le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli, anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano. Non rientrano in tali ipotesi: gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private; i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa ma mezzo per conseguire finalità educative.
Quali rapporti di lavoro. Non tutti i rapporti di lavoro possono essere fatti emergere (cioè regolarizzati). Infatti, la sanatoria riguarda esclusivamente (si tratta di una individuazione tassativa) lavoratori o lavoratrici adibiti:
a) ad attività di assistenza per il datore di lavoro medesimo o per componenti della sua famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza;
b) ad attività di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Il vincolo di occupazione. Quale ulteriore condizione (a quella relativa alle mansioni/attività svolta), è prevista che la sanatoria sia possibile solamente con riferimento a lavoratori occupati irregolarmente da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009 e ancora occupati alla data di presentazione della denuncia di emersione. Ciò vuol dire, allora, che l’irregolare rapporto di lavoro doveva essere già in atto al 1° aprile 2009 (per garantire la durata minima di tre mesi al 30 giugno 2009), escludendo di fatto tutti quei rapporti di lavoro che si siano venuti ad instaurare (sebbene in forma sommersa, in nero) successivamente alla predetta data.
Tre regolarizzazioni per famiglia. Nel caso di lavoratori extracomunitari, la legge prevede (e le istruzioni confermano) che può essere presentata una dichiarazione di emersione per un massimo di tre lavoratori: una colf e due badanti. Il limite non vale per i lavoratori italiani e comunitari. E non dovrebbe applicarsi nemmeno in caso di sanatoria di stranieri regolarmente soggiornanti. Infatti, la disposizione di riferimento (articolo 1-ter della legge n. 102/2009) stabilisce che nel caso di presentazione di dichiarazione di emersione allo sportello unico, la sanatoria «è limitata, per ciascun nucleo familiare a una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza», cioè una colf e due badanti. Se, dunque, per gli stranieri in regola con il soggiorno si segue la procedura Inps, il divieto non si applica poiché opera nel caso di istanze presentate allo sportello unico.
Le condizioni. Per accedere alla sanatoria della colf extracomunitaria, la legge ha imposto un limite di reddito; per la sanatoria delle badanti extracomunitari, invece, richiede di produrre allo Sportello unico, pena l’inammissibilità della domanda, una certificazione attestante la sussistenza della limitazione dell’autosufficienza della persona per cui si richiede l’assistenza del soggetto straniero del quale è chiesta la regolarizzazione. Nessuna condizione (né di reddito, né sull’assistenza) è prevista, invece, in caso di regolarizzazione di lavoratori italiani o comunitari.
La domanda per gli italiani. Il procedimento di emersione per i cittadini italiani o comunitari prende avvio con la presentazione della «dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro» all’Inps, mediante il «mod. LD-Em2009» , scaricabile dal sito www.inps.it nella sezione «Moduli», che potrà essere presentato:
- attraverso il contact center al numero 803 164;
- attraverso la procedura on-line collegandosi al sito www.inps.it - Moduli - Aziende e Contributi;
- agli sportelli dell’Inps, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro;
- per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.
Lo stesso «mod. LD-Em2009» ha valore anche come comunicazione obbligatoria di assunzione.
Nel caso di regolarizzazione di stranieri regolarmente soggiornanti c’è l’obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere il «contratto di soggiorno» («modello Q») allo sportello unico competente per territorio.
Un aiuto dai Comuni. Il ministero dell’interno ha raggiunto un’intesa con l’Anci per assicurare una collaborazione dei Comuni per l’espletamento della procedura di emersione. I datori di lavoro, pertanto, possono richiedere assistenza ai Comuni per la compilazione e spedizione delle istanze di emersione in via informatica.