Eugenio Montesano, varie, 30 luglio 2009
IL PIANO CASA, SCHEDA PER VOCE ARANCIO
• Immobili interessati - Con il piano casa varato dal Governo il volume esistente delle abitazioni private potrà crescere fino al 20%. Per altri tipi di edifici la soglia si riferisce alla superficie coperta. Per il rinnovamento e la ricostruzione di strutture con più di 20 anni e non sottoposti a vincolo di tutela è previsto un aumento del 35% della cubatura. Dovranno essere obbligatoriamente usate tecniche e materiali bioedili o energie rinnovabili.
• Demolizioni e ricostruzioni - Gli edifici costruiti prima del 1989 non sottoposti al vincolo di conservazione possono essere abbattuti e ricostruiti con un aumento della cubatura fino al 30%. Il tetto sale a quota 35% con l’utilizzo di tecniche di bioedilizia.
• Vincoli paesaggistici - Il piano casa vieta l’ampliamento degli immobili nati da abusi edilizi. Chi interviene sui beni vincolati sarà multato. Il permesso di costruire è sostituito dalla Dia (Dichiarazione di inizio attività) firmata dal progettista.
• Sconti fiscali - Lo sconto ammonterà ad una percentuale della tassa che si deve ai comuni per la costruzione. Ogni singolo comune deciderà in merito alla percentuale da applicare (in media pari al 50%). Lo sconto sale al 60% se l’immobile è la prima casa del richiedente o di un parente entro il terzo grado. Si può arrivare all’esonero del contributo nel caso di uso di bioedilizia.
• Termini - La richiesta di ampliamento deve arrivare entro il 31 dicembre 2010. Il provvedimento prevede la possibilità di costruire un edificio separato, nel caso in cui non sia materialmente realizzabile in contiguità con il fabbricato esistente.
• Condono Se già si è goduto di un condono, la superficie condonata va a sottrarsi al 20% di ampliamento permesso: se è stata condonata una superficie del 10% del totale, si potrà accrescere solo del 10%; se il condono era per il 30% non sono possibili ulteriori interventi.
• Esclusioni Dal piano casa sono esclusi i centri storici, gli edifici con valore storico-artistico e le aree d’interesse storico e paesaggistico. Sono previsti limiti inderogabili all’altezza massima, all’indice di permeabilità del suolo e alle distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici. Spetta ai comuni decidere se applicare in tutto o in parte queste disposizioni o indicare altri parametri.