ItaliaOggi 27/7/2009, 27 luglio 2009
L’ANZIANITA’ E LA VECCHIAIA
I cambiamenti intervenuti dal primo luglio
Si può ottenere prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia. La legge 247 del 2007 di riforma delle pensioni ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente (la nuova disciplina non trova applicazione nei confronti dei lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31/12/2007).
Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto sistema delle quote, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi e almeno 59 anni di età, a condizione che la sommatoria fra le due voci sia pari ad almeno 95). La quota 95 rimarrà valida fino al 31 dicembre 2010, per poi aumentare gradualmente negli anni successivi. Si può andare, comunque, in pensione a prescindere dall’età, se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.
La pensione di vecchiaia. Si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali: età, contribuzione minima, cessazione del rapporto di lavoro dipendente. I primi due variano a seconda che il sistema di calcolo sia contributivo (il sistema di calcolo legato alla totalità dei contributi versati rivalutati in base all’andamento del pil) o retributivo. Il calcolo retributivo è il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa. ancora valido per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione. Per quanto riguarda l’età, si va in pensione a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne. A coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni si applica il sistema misto: l’importo della pensione viene calcolato pro quota.