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 2009  luglio 17 Venerdì calendario

INDENNITA’ AL CLUB VIVAIO SE IL CALCIATORE SI TRASFERISCE


Le barriere, anche indirette, alla libera circolazione dei calciatori, vanno abbattute. Non sono, infatti, compatibili con il diritto comunitario le norme delle federazioni calcistiche nazionali che costringono un calciatore della primavera a versare, alla società che ha provveduto al suo tirocinio, un risarcimento legato alla retribuzione percepita, conseguenza della stipulazione di un contratto con un altro club. Questo quanto sostiene l’Avvocato generale Sharpston che, nelle conclusioni depositate ieri (causa C-325/08), assesta un nuovo colpo al mondo dello sport. Con effetti che potrebbero estendersi a ogni datore di lavoro che investe sulla formazione di un dipendente.
Secondo l’Avvocato generale (le cui conclusioni non sono vincolanti per la Corte di giustizia delle Comunità europee), i giocatori della primavera che decidono di stipulare un contratto con una società di calcio diversa da quella nella quale hanno svolto il periodo di formazione, che ha un diritto di prelazione (previsto anche dalle regole della Figc, relative ai giovani), non sono tenuti a risarcire i danni al club che li ha formati. Al massimo, il giocatore o la nuova società dovranno indennizzare i costi di formazione effettivamente sostenuti dal club che ha provveduto al tirocinio.
Un giovane calciatore aveva firmato un contratto con il club francese Olympique Lyonnais, ma dopo la formazione aveva rifiutato l’assunzione e concluso un contratto con la società inglese del Newcastle. Il club francese, però, aveva chiesto, in base alla Carta dei calciatori professionisti, un risarcimento: la richiesta era stata accolta in primo grado, ma respinta in appello. La Cassazione francese ha passato la palla agli eurogiudici, ai quali spetterà chiarire se la norma francese che obbliga a un risarcimento dei danni il calciatore che non firma il primo contratto da professionista con la società che l’ha formato sia in contrasto con il diritto comunitario.
La strada tracciata dall’Avvocato generale è chiara. Prima di tutto – osserva Sharpston – i calciatori sono titolari del diritto alla libera circolazione e non possono essere ostacolati nell’esercizio di una libertà fondamentale del Trattato Cee. L’obbligo di versare un’indennità di trasferimento, qualora decidano di stipulare un contratto con un club diverso da quello che ha provveduto al tirocinio, ostacola la libera circolazione, anche quando è applicabile indistintamente ai cittadini dello Stato o di altri Paesi Ue.
 vero che alcune misure possono essere necessarie per favorire la tutela di un interesse generale come la formazione dei giovani sportivi, a patto, però, che siano strettamente necessarie al perseguimento dell’obiettivo. Non è così nel caso delle regole francesi. L’unico indennizzo compatibile con il diritto comunitario è quello che corrisponde ai costi effettivi di formazione sostenuti dalla prima società. Con un preciso divieto di utilizzare, come parametri di calcolo, la futura retribuzione del calciatore o il mancato guadagno del club che investe nel tirocinio. Non solo. Secondo l’Avvocato generale, se l’indennità è versata dal calciatore, l’importo va ancorato solo ai costi della formazione individuale ed eventualmente ripartito tra i club che hanno contribuito alla formazione. Se, invece, il risarcimento è corrisposto dalla società con cui lo sportivo stipula il contratto si devono considerare i «costi effettivi della società di formazione e/o risparmiati dalla nuova società». Un sistema, quest’ultimo, previsto dalle regole della Fifa, sulle quali l’Avvocato generale non si è pronunciato.