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 2009  luglio 10 Venerdì calendario

CLASS ACTION CONCENTRATA

Class action proposta anche dal singolo. Nessuna retroattività, neppure limitata. Concentrazione delle competenze in pochi tribunali. Incertezza sulla natura dei diritti che possono essere tutelati dall’azione collettiva. Pubblicità anche via internet. Per ogni presunto illecito, una sola azione. La class action debutta nel nostro ordinamento, ma per l’entrata in vigore bisognerà attendere il1° gennaio2010. questa la conseguenza immediata della catena di rinvii che ha caratterizzato la nuova disciplina di protezione dei consumatori e che rende di fatto inapplicabile – anche senza entrare nel merito dell’utilizzo della class action da parte dei risparmiatori – l’azione collettiva per i crack finanziari del recente passato, da Cirio e Parmalat.
La proroga dell’entrata in vigore non soddisfa il presidente dell’Antitrust Antonio Catricalà, che definisce la non retroattività della class action «una scelta politica ». E aggiunge: «Sarebbe stato opportuno che i princìpi fossero quelli del Codice civile, cioè i diritti che non sono prescritti sono azionabili».
Levata di scudi anche da parte delle associazioni dei consumatori. Per Federconsumatori «il rinvio e la nuova stesura della class action sono una manovra contro chi viene truffato e un aiuto a chi ha volutamente truffato». L’associazione aggiunge che, se non ci fosse stata la decisione del rinvio, «sarebbe entrato nel nostro ordinamento giuridico il testo originale» della class action, «che abbiamo sempre giudicato del tutto accettabile, e non quello modificato».
A proporre l’azione collettiva potrà essere anche il singolo consumatore in grado di aggregare attorno alla sua proposta gli interessi della classe; in subordine, ma non più in via esclusiva come era stabilito dalla versione primitiva della norma, la class action potrà essere avviata da associazioni su mandato del singolo o da comitati di cui il cittadino fa parte.
I diritti la cui lesione può dare origine alla richiesta di risarcimento da parte della classe sono innanzitutto quelli contrattuali di una pluralità di utenti o consumatori che si trovano nella stessa situazione nei confronti di una medesima impresa, come avviene nel caso degli accordi conclusi attraverso la compilazione di moduli o formulari ( caratteristici, ad esempio, dei rapporti di fornitura di pubblici servizi). L’azione collettiva potrà poi essere messa in campo dai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti dell’impresa, edè il caso del difetto di fabbricazione di un elettrodomestico in grado di danneggiare tutti gli acquirenti. Non serve, per questa tipologia di illecito, l’esistenza di un contratto.
Infine, la class action potrà essere utilizzata per riparare al pregiudizio subìto dai consumatori per «pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali». evidente il rischio di sovrapposizione a procedimenti avviati dalle Authority (come l’Antitrust) ma per fronteggiarlo è previsto che il tribunale possa sospendere il giudizio.
La domanda è proposta al tribunale del capoluogo della Regione in cui ha sede l’impresa, ma sono previsti accorpamenti (la Val d’Aosta confluisce su Torino; Marche, Umbria, Abruzzo e Molise sono indirizzati su Roma; Basilicata e Calabria a Napoli; Trentino e Friuli a Venezia): un primo passo per la costituzione di un giudice specializzato in diritto dell’economia. Il tribunale, nella prima udienza, dovrà valutare l’ammissibilità della domanda.
L’inammissibilità scatterà in caso di manifesta infondatezza, conflitto d’interessi, mancata omogeneità dei diritti e incapacità del proponente a curare gli interessi di classe. L’ordinanza di ammissibilità fissa anche i termini e le modalità della pubblicità senza la cui esecuzione la domanda sarà ritenuta non procedibile. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per effettuare la pubblicità dovranno essere completate le adesioni.
L’ordinanza potrà essere pubblicata anche sul sito del ministero dell’Economia. L’adesione ha come conseguenza la rinuncia all’esercizio dell’azione individuale di risarcimento, mentre dopo il termine per fare arrivare gli assensi non potrà più essere presentata un’azione collettiva per gli stessi fatti contro la medesima impresa.
La condanna (nessun tasso di interesse per chi paga entro 180 giorni) potrà alternativamente stabilire le somme dovute a ciascun aderente all’azione o i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la liquidazione.