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 2009  luglio 04 Sabato calendario

Ecco il nuovo processo civile La riforma I nuovi provvedimenti intendono alleggerire un sistema con 5 milioni e 400 mila cause pendenti

Ecco il nuovo processo civile La riforma I nuovi provvedimenti intendono alleggerire un sistema con 5 milioni e 400 mila cause pendenti. Prevista anche la testimonianza scritta **** Appena tre anni dopo le ultime modifiche, cambia ancora (e in parte anche sugli stessi punti) il processo civile schiacciato da 5 mi­lioni e 400 mila cause pendenti. Ci vorrà tempo per valutare gli effetti di questo ennesimo rimaneggiamen­to delle procedure nei tribunali, do­ve invece subito e per parecchio si porrà ad avvocati e magistrati il pro­blema di gestire lo stratificarsi delle cause avviate con le regole del 1995 rimaste fino al marzo 2006, delle cau­se promosse con le regole utilizzate dal 2006 al 4 luglio 2009, e delle cau­se che inizieranno con le nuove rego­le in vigore appunto da oggi. Più lavoro per i giudici di pace La prima mossa del legislatore è un travaso dell’immane carico di lavoro dai magistrati ordinari ai giudici ono­rari. Sale infatti la competenza dei giu­dici di pace: fino a 4.000 euro (dai pre­cedenti 2.582) per le cause relative a beni mobili, e fino a 20.000 euro (dai precedenti 15.500) per i danni da inci­denti stradali; in più diventa di loro esclusiva competenza la materia previ­denziale, specie le cause per il ricono­scimento degli interessi sul ritardo di prestazioni previdenziali e assistenzia­li. Ma i giudici di pace, già in affanno sotto la valanga di multe per contrav­venzioni stradali (autovelox ed eco­pass), e ai quali nel campo penale il recente pacchetto-sicurezza affida an­che il nuovo reato di clandestinità, de­nunciano di non poter reggere l’im­patto di queste novità con le attuali forze: questi giudici onorari (senza maternità e pensione, pagati con 258 euro di forfait al mese, 56 euro a sen­tenza, e 36 euro a udienza per non più di 110 udienze l’anno) sono infatti so­lo 2.864 invece dei teorici 4.690 in or­ganico. E ad assisterli hanno pochissi­mi cancellieri, con gli uffici me­dio- grandi in apnea, e in particolare con Roma «in congestione irreversibi­le e prossima alla più totale paralisi». Più sprint e meno tempi morti Il legislatore esprime favore per la stesura (peraltro già possibile da tempo in base all’articolo 281-sexies del codi­ce di procedura) di motivazioni sinteti­che delle sentenze, «leggere», sia in fat­to sia in diritto, senza grandi esposizio­ni della causa, ma con l’enunciazione dei nodi della decisione e con richiamo ai precedenti giuridici utilizzati. Stop al­la possibilità di produrre in appello nuo­vi documenti (salvo casi eccezionali). La mancata o non tempestiva contesta­zione dei fatti addotti dall’avversario ne comporta il riconoscimentio implicito. Vengono inoltre limati molti termini delle varie fasi dei tanti tipi di cause, con un risparmio teorico di molti mesi spalmati sui tre gradi di giudizio. Testimonianza scritta Debutta, tra mille dubbi per i perico­li di genuinità (però in Francia già esi­ste), la possibilità per il giudice, se le parti sono d’accordo e la causa è sem­plice, di assumere testimonianze in for­ma scritta attraverso un prestampato che il testimone compilerà e spedirà, senza bisogno di recarsi in Tribunale. Vecchi e nuovi riti Esistono 27 diversi modi di decidere una causa (a seconda di materia e tem­po). Il legislatore cancella completamen­te il rito societario, che la medesima maggioranza aveva introdotto nel 2003. Per le cause non troppo complicate pre­vede il «procedimento sommario di co­gnizione », che finisce con una ordinan­za (definita se non appellata). Agli inci­denti stradali nel 2006 si era voluto ap­plicare il rito del lavoro introdotto con ricorso, adesso il legislatore fa dietro­front e torna al rito ordinario con citazio­ne (prima udienza entro 90 giorni). Re­stano invece affidati a futuri decreti dele­gati l’auspicato sfoltimento generale dei riti da 27 a solo 4; e il potenziamento del­la conciliazione e della mediazione. Filtro in Cassazione Avversato dagli avvocati che temo­no una limitazione del diritto dei cit­tadini di accedere alla giustizia, ma fortemente voluto dal presidente del­la Cassazione di fronte a 50 mila ricor­si l’anno, viene introdotto alla Supre­ma Corte un filtro all’am­missibilità delle impugna­zioni. la formalizzazio­ne di una struttura che in parte esiste già, ma ora vengono dettati i criteri: l’ammissibilità è valutata da un collegio di cinque giudici, che «tagliano» i ri­corsi contro provvedi­menti in linea con la giuri­sprudenza della Corte, e quelli la cui prospettata violazione delle regole del giusto processo appa­ia «manifestamente infondata». Calendario delle udienze Molti giudici in Italia l’adottavano già da soli, adesso è indicazione di legge: il giudice fisserà un calendario delle udienze del processo, da rispet­tare salvo eventi di forza maggiore. Freno ai perditempo Chi rifiuta una proposta conciliati­va formulata all’inizio dal giudice, se anche vince poi la causa, ma in misu­ra inferiore alla conciliazione osteg­giata, è condannato a pagare le spese processuali maturate dopo il rifiuto della conciliazione. Chi cita in giudi­zio a vanvera qualcuno, può essere condannato a pagare non solo le spe­se, ma anche una somma a titolo di risarcimento. E chi disobbedisce a un ordine del giudice di fare o non fare qualcosa, paga una somma per ogni ritardo o per ogni giorno di inadempi­mento dell’obbligo.