Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 4/7/2009, 4 luglio 2009
Ecco il nuovo processo civile La riforma I nuovi provvedimenti intendono alleggerire un sistema con 5 milioni e 400 mila cause pendenti
Ecco il nuovo processo civile La riforma I nuovi provvedimenti intendono alleggerire un sistema con 5 milioni e 400 mila cause pendenti. Prevista anche la testimonianza scritta **** Appena tre anni dopo le ultime modifiche, cambia ancora (e in parte anche sugli stessi punti) il processo civile schiacciato da 5 milioni e 400 mila cause pendenti. Ci vorrà tempo per valutare gli effetti di questo ennesimo rimaneggiamento delle procedure nei tribunali, dove invece subito e per parecchio si porrà ad avvocati e magistrati il problema di gestire lo stratificarsi delle cause avviate con le regole del 1995 rimaste fino al marzo 2006, delle cause promosse con le regole utilizzate dal 2006 al 4 luglio 2009, e delle cause che inizieranno con le nuove regole in vigore appunto da oggi. Più lavoro per i giudici di pace La prima mossa del legislatore è un travaso dell’immane carico di lavoro dai magistrati ordinari ai giudici onorari. Sale infatti la competenza dei giudici di pace: fino a 4.000 euro (dai precedenti 2.582) per le cause relative a beni mobili, e fino a 20.000 euro (dai precedenti 15.500) per i danni da incidenti stradali; in più diventa di loro esclusiva competenza la materia previdenziale, specie le cause per il riconoscimento degli interessi sul ritardo di prestazioni previdenziali e assistenziali. Ma i giudici di pace, già in affanno sotto la valanga di multe per contravvenzioni stradali (autovelox ed ecopass), e ai quali nel campo penale il recente pacchetto-sicurezza affida anche il nuovo reato di clandestinità, denunciano di non poter reggere l’impatto di queste novità con le attuali forze: questi giudici onorari (senza maternità e pensione, pagati con 258 euro di forfait al mese, 56 euro a sentenza, e 36 euro a udienza per non più di 110 udienze l’anno) sono infatti solo 2.864 invece dei teorici 4.690 in organico. E ad assisterli hanno pochissimi cancellieri, con gli uffici medio- grandi in apnea, e in particolare con Roma «in congestione irreversibile e prossima alla più totale paralisi». Più sprint e meno tempi morti Il legislatore esprime favore per la stesura (peraltro già possibile da tempo in base all’articolo 281-sexies del codice di procedura) di motivazioni sintetiche delle sentenze, «leggere», sia in fatto sia in diritto, senza grandi esposizioni della causa, ma con l’enunciazione dei nodi della decisione e con richiamo ai precedenti giuridici utilizzati. Stop alla possibilità di produrre in appello nuovi documenti (salvo casi eccezionali). La mancata o non tempestiva contestazione dei fatti addotti dall’avversario ne comporta il riconoscimentio implicito. Vengono inoltre limati molti termini delle varie fasi dei tanti tipi di cause, con un risparmio teorico di molti mesi spalmati sui tre gradi di giudizio. Testimonianza scritta Debutta, tra mille dubbi per i pericoli di genuinità (però in Francia già esiste), la possibilità per il giudice, se le parti sono d’accordo e la causa è semplice, di assumere testimonianze in forma scritta attraverso un prestampato che il testimone compilerà e spedirà, senza bisogno di recarsi in Tribunale. Vecchi e nuovi riti Esistono 27 diversi modi di decidere una causa (a seconda di materia e tempo). Il legislatore cancella completamente il rito societario, che la medesima maggioranza aveva introdotto nel 2003. Per le cause non troppo complicate prevede il «procedimento sommario di cognizione », che finisce con una ordinanza (definita se non appellata). Agli incidenti stradali nel 2006 si era voluto applicare il rito del lavoro introdotto con ricorso, adesso il legislatore fa dietrofront e torna al rito ordinario con citazione (prima udienza entro 90 giorni). Restano invece affidati a futuri decreti delegati l’auspicato sfoltimento generale dei riti da 27 a solo 4; e il potenziamento della conciliazione e della mediazione. Filtro in Cassazione Avversato dagli avvocati che temono una limitazione del diritto dei cittadini di accedere alla giustizia, ma fortemente voluto dal presidente della Cassazione di fronte a 50 mila ricorsi l’anno, viene introdotto alla Suprema Corte un filtro all’ammissibilità delle impugnazioni. la formalizzazione di una struttura che in parte esiste già, ma ora vengono dettati i criteri: l’ammissibilità è valutata da un collegio di cinque giudici, che «tagliano» i ricorsi contro provvedimenti in linea con la giurisprudenza della Corte, e quelli la cui prospettata violazione delle regole del giusto processo appaia «manifestamente infondata». Calendario delle udienze Molti giudici in Italia l’adottavano già da soli, adesso è indicazione di legge: il giudice fisserà un calendario delle udienze del processo, da rispettare salvo eventi di forza maggiore. Freno ai perditempo Chi rifiuta una proposta conciliativa formulata all’inizio dal giudice, se anche vince poi la causa, ma in misura inferiore alla conciliazione osteggiata, è condannato a pagare le spese processuali maturate dopo il rifiuto della conciliazione. Chi cita in giudizio a vanvera qualcuno, può essere condannato a pagare non solo le spese, ma anche una somma a titolo di risarcimento. E chi disobbedisce a un ordine del giudice di fare o non fare qualcosa, paga una somma per ogni ritardo o per ogni giorno di inadempimento dell’obbligo.