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 2009  giugno 27 Sabato calendario

SPUNTA L’IMPOSTA DEL 6% SULLE PLUSVALENZE DA ORO

Le plusvalenze derivanti dalla valutazione alla fine di ogni esercizio dei metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento) detenuti da società e enti sono soggette, a decorrere dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto anti crisi appena varato a un’imposta sostitutiva del 6 per cento.

La novità contenuta nel decreto anti crisi comporta, per la prima volta nel nostro Paese la previsione esplicita di una tassazione autonoma degli investimenti in metalli preziosi e, in particolare in oro.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, anche se in base anche alla rubrica dell’articolo sembra riferirsi solo alle società e agli enti, di cui all’articolo 73 del Tuir, il testo della legge nulla dice sul punto. L’unico indizio è rappresentato dal fatto che i soggetti interessati devono essere contribuenti obbligati alla redazione di un bilancio. Pertanto sono sicuramente esclusi dall’obbligo i soggetti non tenuti a questo particolare adempimento. Si spera che su questo punto venga fatta subito chiarezza. E probabilmente il giudizio "sospeso" si evince anche dal fatto che il Dl precisa che la "tassa sull’oro" diventerà operativa solo al momento in cui il decreto sarà convertito in legge. probabile che si stiano valutando le conseguenze che il tributo potrebbe avere. Secondo esperti del settore infatti, se limitata alle società, la norma non produrrebbe alcun effetto di gettito, perché queste non avrebbero giacenze in metalli preziosi; se si comprendessero le persone fisiche si rischierebbe di fare passare in nero molte transazioni dei preziosi. Tornando al piano oggettivo della norma, essa si riferisce espressamente alle disponibilità che i contribuenti hanno a fine esercizio di metalli preziosi a uso non industriale (Dlgs 22 maggio 1999 n 251). In pratica solo i metalli preziosi che le società e gli enti detengono a scopi di investimento o di copertura. La disponibilità si realizza anche nel caso in cui i metalli siano depositati presso terzi ovvero risultanti da conti bancari. Restano escluse dalla tassazione i metalli preziosi conferiti in adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità Europea (per esempio le riserve aurifere della Banca d’Italia).

La tassazione avviene sulle predette disponibilità, che risultino dal bilancio e separatamente dall’imponibile complessivo. In effetti, sulla plusvalenze determinata quale valorizzazione di fine periodo viene applicata un’imposta sostitutiva delle imposte dirette, delle relative addizionali e dell’Irap, nella misura del 6%, da versare entro la scadenza del saldo delle imposte sui redditi. La sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. Il prelievo colpisce, per coloro che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta 2008. In effetti, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in questione, sempreché non siano già scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il versamento va effettuato entro il secondo acconto relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, per i più il 30 novembre del 2009. I contribuenti possono, però, scegliere di versare l’importo nella misura del 50% entro tale data e per l’altro 50% in due rate annuali di pari importo, con scadenza entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette.