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 2009  marzo 30 Lunedì calendario

A VOLTE L’INFEDELTA’ E’ GIUSTIFICATA


La Cassazione: la rottura del matrimonio non sempre è addebitabile al coniuge che tradisce


Impotenza nascosta? Si può scegliere tra nullità o separazione

Non si può negare al partner il diritto a essere genitore. Infatti, la separazione non può essere addebitata al coniuge infedele se l’unione è andata in crisi perché l’altro gli ha nascosto che non poteva avere figli. Non solo. In questi casi si può liberamente scegliere fra l’annullamento del matrimonio o la separazione, anche solo per regolare i rapporti patrimoniali. E ancora, l’impotenza generandi può essere provata con la testimonianza di un parente.

Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6697 del 19 marzo 2009.

Il caso. Aveva scoperto dopo un anno e mezzo dal giorno delle nozze che il marito non poteva aveva figli. Subito non aveva reagito. Poi lui l’aveva sorpresa a letto con un altro e aveva chiesto la separazione.

Il Tribunale di Firenze aveva addebitato all’uomo la fine del matrimonio e lo aveva condannato a versare alla ex 900 euro al mese.

Lui aveva impugnato la decisione di fronte alla Corte d’appello del capoluogo toscano e qui le cose erano cambiate: i giudici territoriali avevano infatti addebitato a lei la separazione per via del tradimento, bocciando, fra l’altro, la scelta della donna di non chiedere subito l’annullamento del matrimonio.

Contro questa decisione lei ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto: i giudici dovranno riconsiderare il caso e soprattutto dovranno valutare se il legame fra i due è naufragato a causa dell’impotenza generandi nascosta o a causa del successivo tradimento. Non solo. Come prova di tale impotenza dovranno prendere per buona la testimonianza della madre di lui che si contrappone a quella della sorella.

Nascondere l’impotenza generandi giustifica l’infedeltà. C’è un comune denominatore in tutte le decisioni della giurisprudenza sull’addebito della separazione: bisogna capire per quale motivo il legame affettivo della coppia si sia spezzato, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza. L’infedeltà, che è spesso causa di rottura, a volte, come in questo caso, spiega la prima sezione civile della Cassazione, è solo una conseguenza.

Nascondere di non potere avere dei figli, infatti, mette in discussione il legame fin dall’inizio, tanto da essere una delle cause di nullità del matrimonio. Infatti, si legge in questa lunga e interessante sentenza, «il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all’articolo 143 c.c. dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. A tale regola non si sottrae l’infedeltà di un coniuge, la quale può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche qualora risulti non aver spiegato incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la persistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, dovuta al comportamento dell’altro coniuge ovvero ad altre ragioni e comunque del tutto autonoma e indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà». Non solo. «Da qui», motiva ancora il Collegio di legittimità, «il potere dovere del giudice del merito di procedere a un accertamento rigoroso e a una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, onde stabilire se l’infedeltà di un coniuge possa essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale ovvero se non risulti aver spiegato concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza».

Calando questo principio nel contesto esaminato dalla Suprema corte, soprattutto in relazione alla nascosta impotenza generandi, emerge l’errore fatto dai giudici di merito che avrebbero dovuto esaminare se l’infedeltà era stata la causa della separazione o solo la conseguenza: «siffatta valutazione», si legge ancora in sentenza, «era poi nel caso ineludibile perché la donna aveva denunciato l’omessa informazione da parte del marito, prima delle nozze, della propria incapacità generandi, in violazione dell’obbligo di lealtà: perciò lesiva del suo diritto alla autonoma determinazione al matrimonio e alle altre aspettative di armonica vita sessuale nella sua proiezione verso la procreazione, costituente una dimensione fondamentale della persona nonché una delle finalità del matrimonio». In altre parole «è stato leso il diritto fondamentale della signora di realizzarsi pienamente nella famiglia e nella società come donna, come moglie ed eventualmente come madre».

L’impotenza può essere provata con la testimonianza dei parenti. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che gran parte delle cause di scioglimento e di nullità del matrimonio possono essere provate per testimoni, anche indiretti. Lo stesso principio è valido, si legge a più riprese nella sentenza in rassegna, quando uno dei coniugi vuole provare che l’altro gli ha nascosto di non poter avere figli. «Soprattutto in materia di separazione personale», si legge sul punto in un passaggio delle motivazioni, «l’accertamento delle condotte rilevanti ai fini dell’addebito può anche avvenire esclusivamente per il tramite di testimonianze indirette, giacché è noto come in materia di separazione i fatti oggetto di prova attengano per lo più a comportamenti intimi e riservati delle parti non suscettibili di percezione diretta da parte dei testimoni».

Impotenza, scelta libera fra nullità del matrimonio e separazione. Chi si trova davanti alla verità solo dopo le nozze e cioè scopre che il coniuge gli ha nascosto l’impossibilità di procreare non deve necessariamente scegliere la via dell’annullamento del matrimonio. Può tranquillamente agire in un secondo momento per la separazione. questo un altro interessante aspetto della sentenza in rassegna. L’articolo 122 del codice civile, spiega ancora la prima sezione, che prevede il diritto del coniuge incolpevole allo scioglimento del legame, «per la situazione di vantaggio che attribuisce al suo titolare, comprende necessariamente tanto la facoltà di esercitare l’azione di nullità quanto quella di non avvalersene. Siffatta facoltà non può perciò trasformarsi, in conseguenza di tale seconda opzione, nella violazione di un obbligo o in inadempimento ed esporlo a sanzione: quale è la sostanziale improponibilità con il supporto di una prova testimoniale della richiesta di separazione con addebito; la quale è ugualmente accordata dall’art. 151 c.c. qualunque sia il motivo che induce detto coniuge a privilegiarla e pur se le ragioni della scelta siano meramente economiche, essendo le stesse espressamente previste e giustificate dal successivo articolo 156 c.c.».