Rossella Bocciarelli, Il sole 24 ore 25/2/2009, 25 febbraio 2009
BANCHE, DAI BOND I FONDI ALLE PMI
Verrà firmato oggi dal ministro dell’Economia Giulio Tremonti il decreto che dà attuazione all’articolo 12 del Dl anti-crisi e istituisce i cosiddetti "Tremonti bonds". Il decreto si compone di 4 articoli più un prospetto allegato, nel quale si dettagliano le condizioni economiche e tutti gli altri elementi occorrenti alla gestione dei nuovi strumenti finanziari ibridi sottoscrivibili dal Tesoro e in grado di rafforzare il patrimonio delle banche. Il testo fissa innanzitutto, tra le condizioni generali, il principio in base al quale chi emette "Tremonti bonds" non deve abusare del sostegno ricevuto o usarlo per conseguire indebiti vantaggi e deve svolgere la sua attività «senza intraprendere politiche di espansione aggressive». Poi all’articolo 2 si passa alla procedura di sottoscrizione. La banca richiedente indirizza la sua richiesta nello stesso giorno a Banca d’Italia e ministero dell’Economia, almeno 30 giorni prima della prevista data di sottoscrizione dei nuovi strumenti. La sottoscrizione dei bonds da parte del Tesoro è subordinata alla sottoscrizione da parte della banca richiedente di un protocollo con il quale l’azienda di credito s’impegna a garantire la piena disponibilità di credito in particolare a favore delle piccole e medie imprese, attraverso il mantenimento per il triennio successivo di risorse finanziarie «non in decremento» rispetto al biennio 2007-2008. Ma nel protocollo deve essere previsto anche il contributo per rafforzare la dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle Pmi; l’applicazione di condizioni di credito adeguate a favorire lo sviluppo e il mantenimento di iniziative imprenditoriali, gli interventi a favore delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate. Inoltre, nel protocollo dev’essere prevista anche una politica dei dividendi che favorisca la patrimonializzazione della banca e la presentazione trimestrale di un rapporto sulle azioni intraprese per il sostegno all’economia reale. Il protocollo tra la singola aziende di credito e il ministero dovrà anche prevedere un codice etico che, sulla falsariga delle disposizioni di vigilanza emanate da Bankitalia lo scorso anno, contenga limiti alle remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, inclusi i traders, per assicurare una struttura dei compensi equilibrata e coerente con la prudente gestione della Banca. L’articolo 3 del decreto stabilisce poi che l’istruttoria, ai fini della decisione da parte del ministero, viene condotta dalla Banca d’Italia, che valuta in primo luogo l’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell’azienda di credito che richiede i bonds. In secondo luogo, Via Nazionale deve valutare il profilo di rischio dell’azienda di credito in questione, tenendo conto anche degli indicatori di mercato disponibili come gli spread sui contratti di credit default swaps e il rating. Infine, Bankitalia è chiamata a valutare anche le caratteristiche degli strumenti finanziari, la loro conformità al decreto e all’allegato, la computabilità nel patrimonio di vigilanza e il rapporto fra la cifra di cui viene richiesta la sottoscrizione e l’ammontare dell’insieme delle attività della banca ponderate per il rischio. L’articolo 3 specifica inoltre che viene ritenuta «economica» l’opzione nella quale, accanto al ministero i nuovi bonds siano sottoscritti per almeno il 30% da privati, anche se il rendimento è complessivamente più basso di quanto si specifica nell’allegato (dove vengono determinate le prime due alternative di condizioni di costo per la banca emittente, vale a dire quella a rendimento iniziale più basso ma con un premio da pagare sul rimborso del capitale e quella con il rendimento iniziale più elevato, ma con il rimborso alla pari per i primi 5 anni). Almeno il 20 per cento dei privati che sottoscrivono però, devono essere diversi dagli azionisti che posseggono più del 2 per cento del capitale della banca e gli enti territoriali non sono considerati investitori privati. L’importo delle sottoscrizioni di titoli non può essere superiore per ogni banca al 2% del valore delle attività ponderate per il rischio. Infine, Bankitalia sarà tenuta a trasmettere al ministero ogni tre mesi dati relativi alla dinamica per regioni del credito all’economia.