Andrea Scaglia (a cura di), Libero 12/2/2009, 12 febbraio 2009
Scrittura privata (tra Beppino Englaro e un gruppo di medici e infermieri di Udine) avente ad oggetto l’attuazione del decreto della corte d’appello di Milano riguardante il trattamento sanitario di Eluana Englaro
Scrittura privata (tra Beppino Englaro e un gruppo di medici e infermieri di Udine) avente ad oggetto l’attuazione del decreto della corte d’appello di Milano riguardante il trattamento sanitario di Eluana Englaro. (...) Preso atto del decreto del 25 giugno 2008, depositato il 9 luglio 2008 ed emesso nel procedimento r.v.g. n 88/2008 della Corte di Appello di Milano, ex art. 739 c.p.c. nei confronti del sig. Beppino Englaro, in veste di tutore della sig.ra Eluana Englaro e dell’avv. Franca Alessio, in veste di curatore speciale, con l’intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Antonietta Pezza; atteso che con il dispositivo del predetto decreto depositato dalla Corte d’Appello il 9 luglio 2008, in particolare laddove questi accoglie il reclamo proposto da sig. Beppino Englaro, quale tutore della sig.ra Eluana Englaro, (...) e per l’effetto, in riforma del decreto n. 727/2008 emesso dal Tribunale di Lecco in data 20 dicembre 2005 e depositato in data 2 febbraio 2006, è stata accolta l’istanza (...) di autorizzazione a disporre l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale (...) Né acqua né cibo (...), occorrerà fare in modo che l’interruzione del trattamento di alimentazione e idratazione artificiale con sondino naso-gastrico, la sospensione dell’erogazione di presidi medici collaterali (antibiotici o antinfiammatori, ecc) o di altre procedure di assistenza strumentale, avvengano in hospice o altro luogo di ricovero confacente, ed eventualmente - se ciò sia opportuno ed indicato in fatto dalla miglior pratica delle scienza medica con perdurante somministrazione di quei soli presidi già attualmente utilizzati atti a prevenire o eliminare reazioni neomuscolari paradosse (come sedativi o antipilettici) e nel solo dosaggio funzionale a tale scopo, comunque con modalità tali da garantire un adeguato e dignitoso accadimento accompagnatorio (ad es. anche con umidificazione frequente delle mucose, somministrazione di sostanze idonee ad eliminare l’eventuale disagio da carenza di liquidi, cure dell’igiene del corpo e dell’abbigliamento) durante il periodo in cui la sua vita si prolungherà dopo la sospensione del trattamento. E in modo da rendere sempre possibili le visite, la presenza e l’assistenza, almeno, dei suoi più stretti familiari”. Atteso che il predetto decreto della Corte di Appello di Milano depositato il 9 luglio 2008 è divenuto definitivo ed inoppugnabile a seguito della sentenza del Tar Lombardia 214/2009 che sancisce il principio dell’obbligatorietà, nel caso di specie, di interrompere la somministrazione di mezzi terapeutici e la illegittimità del rifiuto di ricovero ospedaliero per il fatto che il malato abbia preannunciato la propria intenzione di avvalersi del suo diritto alla interruzione del trattamento ed il diritto della malata in fase terminale a che le siano apprestate tutte le misure suggerite dagli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale atta a garantire un adeguato e dignitorio accompagnatorio della persona durante tutto il periodo successivo alla sospensione del trattamento di sostegno vitale; considerata altresì la richiesta di trasferimento presso la Asp La Quiete della sig.ra Eluana Englaro da parte del sig. Beppino Englaro, quale tutore; preso atto che la Asp La Quiete metterà a disposizione due stanze singole con bagno site al piano terreno e tutti gli ausili di carattere logistico, tecnico ed organizzativo; valutata da parte degli operatori la idoneità della Asp La quiete a garantire la praticabilità della attuazione; assunto che la Asp La quiete adotterà ogni misura opportuna per assicurare la privacy della sig.ra Eluana Englaro e dei suoi familiari; preso atto che verranno date disposizioni da parte della Asp La Quiete affinché: a- l’accesso alle stanze dedicate sia consentito solo a operatori autorizzati, a familiari stretti e conoscenti indicati dal tutore signor Beppino Englaro; b- nessuna informazione venga rilasciata dai soggetti coinvolti a singoli, e/o operatori dell’informazione, e/o mass media in generale; c- non si possa accedere nella stanza della sig.ra Eluana Englaro con apparecchi fotografici o telefonini, e al tal fine tutto il personale coinvolto si impegna ad acconsentire ad essere perquisito prima di accedere nella stanza di degenza; considerata infine la richiesta espressa dal sig. Beppino Englaro, quale tutore, di far assistere la sig.ra Eluana Englaro da un’equipe di operatori sanitari volontari composta dai professionisti (...) tutto ciò premesso come parte integrante del presente atto, i sottoscrittori stipulano e convengono quanto segue: 1- gli operatori sanitari volontari specificatamente sotto identificati, in possesso dei necessari titoli professionali, assisteranno gratuitamente (...) la sig.ra Eluana Englaro (...) 2- Alla presente convenzione potranno aderire, sottoscrizione successiva alla data odierna, i soggetti già indicati come parti ed individuati nel protocollo operativo assistenziale di cui infra. 3- L’equipe assistenziale volontaria (...) può essere integrata da ulteriori componenti, i quali sottoscriveranno il presente atto, anche in data successiva alla sua stipulazione. 4- I componenti dell’equipe assistenziale volontaria, come individuati nel protocollo operativo assistenziale di cui ai punti 1 e 2, si impegnano a non rilasciare alcuna dichiarazione e a non diffondere alcun dato, né in pubblico né in privato (...). 5- Il sig. Beppino Englaro in proprio e quale tutore della figlia Eluana con la sottoscrizione del presente atto, si impegna, si d’ora, a non avanzare pretese o azioni, né ora né in qualsivoglia futuro, a titolo di responsabilità civile al riguardo degli atti medici comunque connessi all’attuazione dell’atto stesso, eccettuata l’ipotesi di dolo (...). 6- La documentazione sanitaria sarà redatta dal personale medico ed infiermeristico durante la permanenza presso la Asp La Quiete (...). 7- L’equipe assistenziale volontaria, si impegna ad osservare il seguente: Protocollo Operativo Assistenziale 1 – Finalità del protocollo di assistenza Il protocollo di assistenza de quo ha la finalità dei definire le modalità operative con le quali verranno erogate le prestazioni assistenziali alla sig.ra Eluana Englaro (...). Nessuna informazione potrà essere rilasciata dai soggetti coinvolti a singoli, e/o operatori dell’informazione e/o mass media in generale. Non si potrà accedere alla stanza della sig.ra Eluana Englaro con apparecchi fotografici o telefonini e, a tal fine, tutto il personale coinvolto si impegna ad acconsentire ad essere perquisito prima di accedere alla stanza di degenza. 2 – Composizione dell’equipe assistenziale volontaria L’equipe medico infermieristica addetta all’assistenza sarà composta dai professionisti sotto elencati (...): Responsabile medico e coordinatore dell’equipe: dr. Amato De Monte (anestesista rianimatore) seguono i nomi del medico supplente, degli infermieri professionali e dei due consulenti: il prof. Gian Domenico Borasio, cattedra di Medicina Palliativa dell’Università di Monaco di Baviera, e il prof. Carlo Alberto Defanti, neurologo, primario emerito dell’ospedale Niguarda di Milano ndr 3 – Compiti professionali e modalità di erogazione dell’assistenza L’assistenza infermieristica dedicata sarà garantita nelle 24h secondo una turistica giornaliera programmata. Il ruolo assistenziale sarà quello di garantire un adeguato e dignitoso accadimento accompagnatorio della persona mediante umidificazione frequente delle mucose, somministrazione di sostanze idonee ad eliminare l’eventuale disagio da carenza di liquidi utilizzando prodotti come saliva artificiale, spray di acqua minerale naturale e gel appositi. Si utilizzerà un materasso antidecubito e si alternerà periodicamente la postura. Una fine ”dignitosa” Si procederà all’igiene giornaliera di routine e ogni qualvolta sarà necessario, al fine di garantire il decoro e l’igiene della persona. La visita medica avverrà con cadenza bi-giornaliera e avrà la finalità di verificare lo stato clinico, la congruità del trattamento posto in atto e l’eventuale necessità di modificare la terapia in corso nel caso questa fosse insufficiente ad evitare la comparsa di segni clinici di sofferenza. 4 – Interruzione del trattamento vitale artificiale L’alimentazione e l’idratazione con sondino naso-gastrico sarà mantenuta inalterata per i primi tre giorni di degenza, al fine di consentire la familiarizzazione del personale assistenziale con le manifestazioni cliniche della sig.ra Eluana Englaro. A partire dalla quarta giornata l’alimentazione/idratazione sarà sospesa completamente, il sondino sarà lasciato a dimora e collegato con un sacchetto di raccolta posto ”a caduta”. La dintoina, attualmente somministrata attraverso il sondino naso-gastrico, sarà sostituita gradualmente nell’arco di 3 giorni, embricandola contemporaneamente con la somministrazione intra muscolare di fenobarbitale (fuminale) alla dose giornaliera di 100 mg. Per prevenire o eliminare reazioni muscolari paradosse, si utilizzeranno un’infusione sottocutanea continua di 2-6 mg di delorazepam (En) da integrare eventualmente con 10 gocce dello stesso farmaco qualora la somministrazione sottocutanea non fosse sufficiente a raggiungere lo scopo prefissato. 5 – Procedure di polizia mortuaria A seguito della constatazione di morte e dell’accertamento di morte il medico necroscopo redigerà il certificato necroscopico ai sensi del D.p.r. 285 del 1990 art. 4; qualora il tutore richieda la cremazione della salma, verrà inviata la richiesta di autorizzazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine. Sarà eseguito il riscontro autoptico finalizzato a valutare l’estensione e la gravità del trauma del 1992. A tal fine la salma sarà trasferita nella sala settoria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine dove sarà anche eseguito il prelievo dell’encefalo in toto ed il fissaggio del suddetto organo, affinché possa essere successivamente esaminato da un esperto neuropatologo. (...) Letto, approvato e sottoscritto a Udine, il 2 febbraio 2009.