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 2009  febbraio 06 Venerdì calendario

QUELLA TRAGEDIA SENZA FINE TRA OSPEDALI E AULE DI TRIBUNALE


Tra la vita e la chissà quando non vita di Eluana Englaro ci sono di mezzo carte bollate, ricorsi e sentenze. Una lunga vicenda giudiziaria. La vita di Eluana cominciò il 25 novembre 1970. Il 18 gennaio 1992 si verificò un gravissimo incidente a seguito del quale fu diagnosticato alla ragazza un gravissimo «trauma cranio-encefalico con lesione di alcuni tessuti cerebrali corticali e subcorticali». La conseguenza fu un primo stato di «coma profondo» poi trasformatosi in «persistente stato vegetativo con tetraparesi spastica e perdita di ogni facoltà psichica superiore, quindi di ogni funzione percettiva e cognitiva e della capacità di avere contatti con l’ambiente esterno». Cosi hanno sentenziato vari bollettini e referti medici. Il 19 dicembre 1996, con sentenza del tribunale di Lecco, Eluana fu dichiarata interdetta e fu nominato tutore il padre, Beppino englaro. Dopo altri tre anni circa cominciò l’iter giudiziario durante il quale il padre, in qualità di tutore, ha ripetutamente chiesto, nell’interesse della figlia, l’emenazione di un provvedimento che disponesse l’interruzione della terapia di sostegno. Il 19 gennaio 1999 Beppino englaro presentò il primo ricorso che fu dichiarato inammissibile dal tribunale di Lecco il 2 marzo 1999, poi confermato in sede di reclamo dalla sezione «persone minori e famiglia» della corte d’appello di Milano con decreto del 31 dicembre 1999. Un secondo procedimento prese il via con un nuovo ricorso del padre di Eluana depositato il 26 febbraio 2002. Non accolto dal Tribunale di Lecco con decreto depositato il 20 luglio 2002 confermato dalla Corte d’appello di Milano il 17 ottobre 2003. Beppino Englaro non si arrese e impugnò quest’ultimo provvedimento con ricorso straordinario per Cassazione, dichiarato inammissibile dalla Suprema corte il 20 aprile 2005. Il ricorso del padre tutore a questa ordinanza depositato il 30 settembre 2005 diede il via a un terzo procedimento. Istanza dichiarata inammissibile dal tribunale il 2 febbraio 2006. Il decreto fu riformato, dopo un reclamo, dalla corte d’appello di Milano in data 15 novembre 16 dicembre 2006. Nuovo ricorso del padre di Eluana per cassazione il 6 marzo 2007. La Suprema corte il 16 ottobre 2007 rinviò la cuasa per nuova decisione ad altra sezione della corte d’appello di Milano. 5 febbario 2008 formula le sue conclusioni la prima sezione civile il 9 luglio 2008. L’11 novembre la sentenza della Cassazione.

Il tribunale di Lecco blocca papà Englaro

In data 1 marzo 1999, il tribunale di Lecco rigetta la richiesta del padre di Eluana, Beppino Englaro, il quale in qualità di tutore, aveva richiesto l’autorizzazione a esprimere per conto della figlia il consenso per l’interruzione delle cure che consentono di protrarre lo stato vegetativo, mediante l’interruzione dell’alimentazione artificiale. Il tribunale sottolinea che la richiesta di Beppino Englaro è in profondo contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento vigente, rispetto ai quali ogni forma di eutanasia appare non altro «che un inaccettabile tentativo di giustificazione della tendenza della comunità, incapace di sostenere adeguatamente i singoli costretti a una misura di estrema dedizione dei malati nella speranza di guarigione, a trascurare i diritti dei suoi membri più deboli e in particolare di quelli che non siano più nelle condizioni di condurre una vita cosciente e produttiva».

La Corte d’Appello rigetta il ricorso

Beppino Englaro, tutore di Eluana fa ricorso contro il provvedimento del tribunale di Lecco ma in data 26novembre 1999, la Corte d’Appello di Milano rigetta il reclamo. Secondo il tribunale, definire la nutrizione e alimentazione artficiali somministrate con sonda nasogastronomica terapeutico a Eluana Englaro come trattamento, consentirebbe di invocare il principio di divieto di accanimento terapeutico, basato sui principi costituzionali della dignità della persona ma poiché il dibattito scientifico-etico-giuridico sulla qualificazione del trattamento di nutrizione e idratazione artificiale nel paziente è ancora aperto, la domanda di ricorso del padre di Eluana non può essere accolto.

Il padre tutore non può decidere

La Corte di Cassazione (ordinanza 20 aprile 2005 n. 8291/2005, prima sezione civile), per la prima volta, esamina la questione dell’eutanasia, e lo fa nel caso di un padre che, in qualità di tutore della figlia interdetta, aveva proposto ricorso contro il decreto del tribunale d’appello. Questo, in sede di reclamo, aveva rigettato la sua istanza di autorizzazione alle interruzioni delle cure di alimentazione artificiale per la figlia che si trovava in caso vegetativo permanente. La Cassazione, in questo frangente, respinge il ricorso in quanto inammissibile. Il padre, in quanto tutore, potrebbe esprimere infatti una scelta che non è detto coincida con quella della figlia. E visto che la ragazza non è in grado di esprimere la propria volontà, la Cassazione ritiene applicabile l’articolo 78 del codice di procedura civile, che prevede la nomina di un curatore speciale per il rappresentato «quanto vi è conflitto di interessi con il rappresentate». La Suprema corte stabilisce insomma l’inesistenza in capo al padre tutore di una rappresentanza generale degli interessi dell’interdetto in merito ai cosiddetti atti personalissimi. Come le scelte finali sulla propria vita, in cui hanno un ruolo decisivo valutazioni di natura etica e religiosa, e quindi anche extragiuridiche. E perciò stesso, concludono i magistrati, squisitamente soggettive».

Le condizioni per staccare il sondino

La Corte di cassazione, il 16 ottobre del 2007, censura il decreto di rigetto della Corte di appello di Milano, lo cancella (o lo cassa,) e affida il caso a una diversa sezione della stessa Corte di appello. Che nel decidere dovrà adeguarsi a un preciso principio di diritto: il giudice potrà autorizzare la disattivazione del sondino naso gastrico, su richiesta del tutore che lo rappresenta e in contraddittorio con il curatore speciale, «unicamente in presenza di una condizione vegetativa irreversibile e che non lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche sia pur flebile, recupero recupero della cosciernza e di ritorno a una percezione del mondo esterno». L’altra condizione indispensabile è che la richiesta del tutore sia «realmente espressiva, in base a elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della volontà del paziente, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni, dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti prima di cadere stato di incoscienza».

Milano: Il papà parla per Eluana

Per la Corte d’appello di Milano, prima sezione civile, che si è pronunciata il 9 luglio 2008, Beppino Englaro ha parlato per conto e per volontà della figlia. In 64 pagine di dispositivo di sentenza, è entrata nella vita di Eluana per carpirne la psicologia, gli stati d’animo, la voglia di vivere e soprattutto la volontà di non voler vivere una vita che fosse una non vita. Dà ragione al padre Beppino Englaro e al suo diritto affinché fosse fatta la volonta espressa dalla figlia quando era nel pieno della vita. Si affida al racconto delle amiche, quelle che dissero che Eluana accese un cero in chiesa affinché il loro amico in ospedale dopo un incidente morisse per non soffrire. L’amica che raccontò di quanto rimase colpita Eluana, nonostante avesse appena 9 anni, della tragica morte dello sciatore Leonardo David dopo un periodo di coma. E dà forza ai ricordi del padre quando ricorda che Eluana sudò frdddo quando le impose in vacanza di non uscire oltre una certa ora, al punto che «fu fulminato dallo sguardo della zia».

Per la Cassazione Eluana può morire

Con la sentenza del 11-13 novembre 2008 n.27145, la Cassazione respinge il ricorso della procura di Milano, stabilendo che l’alimentazione e l’idratazione può essere legalmente sospesa a Eluana Englaro. Il precedente decreto del 9 luglio 2008, con il quale i giudici avevano accolto l’istanza congiunta del tutore (il padre) e del curatore speciale, volta ad ottenere l’autorizzazione a disporre l’interruzione dell’alimentazione con sondino nasogastrico era stata impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano.