Gianni Mura, la Repubblica 25/1/2009, 25 gennaio 2009
L’accordo sulla riforma è stato definito «storico». Perché? Perché questo accordo sostituisce le intese del 1993, rivoluzionando le relazioni industriali e modernizzando tutti i meccanismi contrattuali in vigore in Italia
L’accordo sulla riforma è stato definito «storico». Perché? Perché questo accordo sostituisce le intese del 1993, rivoluzionando le relazioni industriali e modernizzando tutti i meccanismi contrattuali in vigore in Italia. Arriva dopo anni di tentativi, sempre falliti, di cambiare le regole e di bracci di ferro tra imprese e rappresentanti del mondo del lavoro. Quali sono le novità principali? Innanzitutto la durata dei contratti collettivi nazionali non è più di 4 anni (2+2 per la parte salariale) ma di tre anni, sia per la parte normativa che per quella salariale: avranno la funzione di «garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale». Poi cambia il metodo di calcolo degli aumenti e viene potenziata la contrattazione di secondo livello, quella che si fa sul territorio e che ne recepisce le specificità. Come cambia il meccanismo di calcolo dell’inflazione? Il calcolo dell’incremento salariale d’ora in poi avverrà in base ad un indice di inflazione previsionale, l’Ipca, che sostituisce il precedente riferimento all’inflazione programmata fissata ogni anno dal governo col documento di programmazione economica. In questo modo, in particolare, i sindacati si liberano dall’obbligo di sottostare alle scelte del governo, cui spetta indicare gli obiettivi programmatici di contenimento dei prezzi fissando spesso un livello di inflazione programmata molto più basso rispetto alle tendenze correnti. Il nuovo indice, viveceversa sarà calcolato da un soggetto terzo rispetto a imprese e sindacati e si otterrà sottraendo dalla dinamica dei prezzi correnti gli incrementi fatti registrare dai beni energetici importati, gas e petrolio in primis. Dovrebbe essere più vicino al carovita reale. Cosa se i prezzi reali si scostano dalle previsioni? prevista una verifica, effettuata in sede paritetica a livello interconfederale. Ed è previsto che il recupero degli scostamenti avvenga entro i limiti di scadenza del contratto. Quando entrano in vigore queste novità? Il documento firmato giovedì è un semplice accordo quadro: per essere applicato in concreto adesso va recepito nei singoli contratti nazionali di categoria ed in quelli di secondo livello. E’ prevista una fase sperimentale della durata di 4 anni. Come ci si comporta di fronte a casi di crisi aziendali? Nel caso di crisi aziendali potranno essere definite procedure per modificare singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali. L’obiettivo è quella di sostenere lo sviluppo occupazionale. Perché la Cgil non ha firmato il protocollo e gli altri sindacati sì? Perché sostiene di essere stata messa di fronte ad un prendere o lasciare inaccettabili, e perché al contrario di quanto sostengono gli altri sindacati e le associazioni delle imprese, non viene garantito il pieno recupero dell’inflazione sui salari e non c’è una vera valorizzazione dei contratti di secondo livello, aziendali o territoriali. Gli altri sindacati, invece, ritenevano prioritario raggiungere un’intesa dopo anni di discussioni inutili. A quali comparti verranno applicate le nuove regole? Le nuove regole valgono sia per chi lavora nel settore privato che per quello pubblico. Come cambiano gli incentivi per il secondo livello? L’intesa prevede di «incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili» tutte le misure volte a incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia. Come si tratterà secondo livello nel settore pubblico? Nel settore del lavoro pubblico, l’incentivo fiscale-contributivo sarà concesso «gradualmente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica», ai premi legati alla produttività e qualità. E i lavoratori che non godono di questo diritto? E’ prevista una clausola di garanzia che assicurerà loro quote aggiuntive di salario nella misura e alle condizioni concordate nei contratti nazionali, per equiparare i trattamenti a quelli degli altri. Quali altre regole cambiano? Per evitare un eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo contrattuale vengono ridefiniti tempi e procedure per concludere il negoziato. Saranno definite anche le modalità per garantire l’effettività del periodo di ”tregua sindacale”, utile per consentire regolare svolgimento del negoziato. Con la riforma cambiano anche le regole per gli scioperi? No. L’unica novità riguarda le aziende di servizi pubblici locali, nelle quali è previsto che solo per i contratti di secondo livello solamente l’insieme dei sindacati rappresentativi della maggioranza dei lavoratori possa proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale predefinita. Come verranno regolate eventuali divergenze? Eventuali controversie nell’applicazione delle regole stabilite saranno disciplinate dall’autonomia collettiva con strumenti di conciliazione e arbitrato. /