Piero Ostellino, Corriere della Sera 24/9/2007, 24 settembre 2007
CON LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO DI VISCO, GUIDO CALVI
La Procura della Repubblica di Roma ha chiuso la vicenda Visco- Speciale, assolvendo Visco per non aver commesso un atto «illecito», ma rimproverandolo di aver tenuto un comportamento «illegittimo».
Mi hanno scritto alcuni lettori, confessando di non conoscere la differenza fra illecito e illegittimo e di non avere perciò capito se Visco abbia fatto bene o male a cercare di imporre al generale Speciale la rimozione di quattro suoi ufficiali e il governo abbia avuto ragione o torto a cacciare Speciale dal suo incarico di capo della Guardia di Finanza. Mi scuso per la lezioncina di Filosofia del diritto. Ma credo sia utile anche per quello che dirò poi sulla carenza di cultura politica e sul conseguente stato confusionale della democrazia nel nostro Paese.
Per atto illecito si intende un atto in violazione della «legalità», cioè della legge. Nella circostanza, la Procura ha stabilito che Visco non ha violato la legge. Per comportamento illegittimo si intende un comportamento in violazione di un «principio», di un «valore», etico-politico, cioè di qualcosa che sta prima e a fondamento della legge. Nella circostanza, la Procura ha rimproverato a Visco di aver violato il principio dell’autonomia gestionale della Pubblica amministrazione rispetto al potere politico. La differenza fra legalità e legittimità si fonda sulla differenza fra Diritto positivo – le leggi in quanto emanazione di un dato ordinamento giuridico (lo Stato) – e Diritto naturale, i principi e i valori universali antecedenti l’ordinamento giuridico (la nascita stessa dello Stato). Nelle democrazie liberali, il «principio di legalità» e «il principio di legittimità» coincidono, nel senso che le leggi ubbidiscono a principi e a valori universali di rispetto dei diritti e della dignità dell’Uomo propri del Diritto naturale. Nei regimi totalitari, conta solo il principio di legalità, che prevale così su quello di legittimità. Per intenderci. Perseguire i dissidenti era, nella Germania nazista e nell’Urss comunista, del tutto legale anche se non era affatto legittimo.
La decisione della Procura della Repubblica di Roma si presta, però, a questo punto, ad alcune considerazioni di metodo. La prima è che non si capisce a quale titolo il potere giudiziario si sia pronunciato sul concetto di legittimità. Che riguarda pur sempre principi e valori etico-politici, cioè pre-giuridici; i quali, in quanto tali, non dovrebbero essere oggetto di valutazione da parte del potere giudiziario, cui compete solo il giudizio di legalità, non anche quello di legittimità, che è un giudizio di valore, cioè politico. La seconda considerazione è che non si capisce neppure come il ministro di una democrazia liberale – ufficialmente, anche se indebitamente, rimproverato di comportamento illegittimo – possa ancora restare al suo posto. Il comportamento illegittimo è – sotto il profilo politico – persino più grave dell’illecito. Un dittatore va in galera solo se accoltella la moglie, non è tenuto a dimettersi se tiene un comportamento democraticamente illegittimo. Né si capisce perché Visco non abbia a sua volta impugnato formalmente la legittimità del giudizio di illegittimità pronunciato a suo carico da una Procura.
Non sto dicendo che Visco dovrebbe dimettersi. Sto solo dicendo che, restando al suo posto senza eccepire, egli si è messo in una ben scomoda situazione per un uomo politico democratico. O di essere accusato di commettere un peccato di arroganza, fregandosene del giudizio; o di rivelare una singolare ignoranza circa il ruolo della politica e le funzioni del potere giudiziario in una democrazia liberale. Insomma, da qualsiasi parte la si guardi, la vicenda Visco-Speciale a me pare lo specchio di un Paese che sembra aver smarrito anche i canoni più elementari della democrazia liberale. E, poi, ci si stupisce e ci si lamenta che gli italiani stiano scivolando nell’anti-politica...
postellino@rcs.it
CORRIERE DELLA SERA, 26/9/2007
GUIDO CALVI
C aro direttore, La distinzione tra i concetti di «legittimità» e «illiceità» formulata nell’articolo firmato da Piero Ostellino sul Corriere del 23 settembre è a fondamento di un giudizio sulla posizione del vice ministro Vincenzo Visco, di cui ho assunto il patrocinio. Ostellino formula quel giudizio perché, nel chiedere l’archiviazione del caso, il pubblico ministero ha espresso un parere di «illegittimità » su uno degli episodi. Secondo Ostellino, il magistrato avrebbe esorbitato dai suoi compiti che devono riguardare solamente l’ambito della «liceità», ma il vice ministro si troverebbe in una posizione contraddittoria con i principi di una democrazia liberale.
Partiamo dai fatti. Nel provvedimento del magistrato è scritto esplicitamente che i reati imputati non sono stati commessi; l’ipotesi secondo cui il trasferimento degli ufficiali milanesi sarebbe stato richiesto da Visco in relazione alla loro attività di indagine sulla vicenda Unipol è definita «nulla più che un’illazione priva di riscontri»; viene categoricamente respinta ogni ipotesi di minacce formulate da Visco nei confronti del generale Speciale. Per contro, nello stesso provvedimento si rileva come il comportamento del generale Speciale risulti «quanto meno discutibile», avendo egli mostrato di condividere e accogliere le proposte del vice ministro in ordine agli avvicendamenti in questione, salvo poi contrastarne l’esecuzione, nonché avendo omesso di informare l’autorità politica da cui dipendeva dei contatti da lui avuti con la Procura di Milano concernenti quella vicenda.
In tutta questa vicenda Visco, pur essendo sicuro delle proprie ragioni, è intervenuto soltanto nelle sedi istituzionali, evitando il terreno mediatico che avrebbe esposto il governo ad un rischio di strumentale coinvolgimento, e, pur ritenendosi nel giusto, ha ritenuto di dover lui stesso proporre la sospensione della delega relativa alla Guardia di Finanza che gli era stata affidata.
Quanto alla distinzione tra i concetti di «legittimità» e «illiceità» formulata da Ostellino sulla cui base egli fonda il suo giudizio, essa sembra frutto di una convinzione personale più che di una documentata valutazione filosofico-giuridica. Secondo quella distinzione l’atto «illegittimo» sarebbe tale in quanto compiuto in violazione di un «Diritto Naturale » previgente rispetto all’ordinamento giuridico. L’articolo fa derivare da ciò una responsabilità di chi compie un atto «illegittimo» ancora più grave di quella derivante da un atto «illecito», in quanto l’atto «illegittimo» sarebbe compiuto in violazione di principi di carattere «etico- politico», particolarmente rilevanti per chi ricopre incarichi istituzionali.
In realtà la distinzione fra i termini di «illegittimo» e «illecito» può essere riferita alla natura della violazione riscontrata: si può ritenere «illegittimo» un atto che, pur non ricadendo in una fattispecie di violazione di norme vigenti, oltrepassa i limiti dei comportamenti consentiti da quelle norme. E’ questo, infatti, il giudizio espresso nella richiesta di archiviazione nei confronti del vice ministro. In conclusione, nell’interesse di un sereno compiersi dell’iter giudiziario e dell’ evolversi della vita pubblica nel rispetto proprio di quei principi di «democrazia liberale» evocati nell’articolo di Ostellino, credo che sarebbe quanto mai opportuno evitare polemiche che possano distorcere il significato dei fatti e prestarsi ad usi strumentali.
avvocato Confesso di avere qualche difficoltà a capire la differenza, secondo Calvi, fra un atto in «violazione di norme vigenti» e un atto che «oltrepassa i limiti di comportamenti consentiti dalle norme». A meno che non si accetti la mia definizione di «illecito » (atto in violazione della legge) e di «illegittimo» (atto in violazione di un principio democratico). La Procura di Roma avrebbe dovuto limitarsi a dire: nel comportamento di Visco non si è ravvisata ipotesi di reato; la questione è di competenza del giudice amministrativo. Punto. Ma, a mio avviso, non è una questione di diritto (positivo) amministrativo. Ma politica. L’intera vicenda – per dirla col mio amico Sergio Fois, professore emerito di Diritto costituzionale – a me pare «un inestricabile miscuglio di confusione e di sopraffazione».