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 2007  settembre 19 Mercoledì calendario

Tra poco le Giunte delle Camere risponderanno alla richiesta milanese d´usare dialoghi intercettati, dove figurano parlamentari d´ambo le sponde, negli affari Unipol e Bpi

Tra poco le Giunte delle Camere risponderanno alla richiesta milanese d´usare dialoghi intercettati, dove figurano parlamentari d´ambo le sponde, negli affari Unipol e Bpi. Caso grosso nella commedia politica e siccome se ne parla in varie chiavi, talvolta capziose, inquadriamolo. Gli artt. 3, 5, 6 l. 20 giugno 2003 n. 140 (già dichiarata invalida nel punto concernente un´immunità dei presidenti) appartengono alla cabala reazionaria su cui Licio Gelli rivendicava spiritosamente diritti d´autore: idee esposte nel «Piano d´una rinascita democratica», anno 1976, rifioriscono in aria bicamerale attraversando l´età berlusconiana; sia detto en passant, sta consumandosi il primo terzo della legislatura e i vincitori conservano quegl´indecorosi monumenti, dal falso in bilancio impunito alla prescrizione delittofaga. L´art. 68 Cost. ignorava l´argomento. Riformulato dalla l. 29 ottobre 1993, privilegia i parlamentari subordinando l´intercettazione al voto della Camera in cui siedono: tanto vale impedirla; chi sa d´essere ascoltato misura le parole. Ma talvolta restano impigliati frequentando linee altrui, forse convinti d´essere exceptae personae, quindi invulnerabili. Nella disciplina attuale, grossolanamente lesiva d´interessi tutelati dalla Carta (presto interloquirà la Consulta), l´uso dei reperti dipende da Montecitorio o Palazzo Madama: nel caso d´un rifiuto vanno distrutti; è roba non valutabile, tale dichiarata «in ogni stato e grado». Ad esempio, un boss garrulo, come non credo che siano (chiamiamolo N), racconta d´avere commesso varie imprese delittuose fornendo ogni particolare: il pubblico ministero cercava le prove; ecco una magnifica confessione ma sfuma se tra i dialoganti figura P, eletto dal popolo, e la Camera risponde «no»; ricevuta da R, privo del carisma elettorale, la stessa confidenza manda N all´ergastolo. Inutile dire perché norme simili siano invalide (art. 3 Cost.). I termini del caso. Pare che il silenzio non sia più d´oro: finanzieri rossi da corsa ciarlano con punte d´imperioso turpiloquio; santoni d´alta politica straparlano, cantano, sognano. L´ufficio requirente ha sotto mano 68 dialoghi, utili alla prova dei reati su cui indaga: sinora teneva fuori gli onorevoli collocutori ma nella richiesta ventila l´intento d´estendere i bersagli secondo quanto risulta dai discorsi captati; non era rivolta direttamente al Parlamento; vi provvede il giudice qualora sia d´accordo (così vuole quel pastiche dell´art. 6, c. 2, sperando che le due teste divergano); e un´ordinanza chiede il placet. Sarebbe cautela sorniona non fiatare sugli «unti», colpendoli poi se la risposta è affermativa. Il gip batte la via opposta: lancia l´en garde prospettando possibili imputazioni; a suo avviso, i parlamentari de quibus concorrono nel reato. Scrivendolo usurpa i poteri d´un pubblico ministero? No, l´atto vale quale denuncia. Iscrittala nel registro, l´organo requirente deve indagare: alla fine chiederà il processo o un responso che lo esima dall´agire; il verbo tecnico è «archiviare»; e qualora tale richiesta sia respinta, su ordine del giudice formula l´imputazione. Le prospettive. Cominciamo dall´eventualità preferibile, che Camera e Senato votino un sì pieno. Se è permesso dirlo, al posto degl´interessati, mi spoglierei del residuo obliquo d´una malfamata immunità. Meglio tardi che mai e sarebbe mossa giudiziosa. Supponiamo che le Giunte ringhino «no»: dove circola odore d´affarismo, è inelegante acquattarsi sotto ali berlusconiane (prova generale d´una «larga intesa»); e quanto dura lo scudo? Poco, vista l´alta probabilità che anche questo sgorbio normativo sia dichiarato invalido. Seconda ipotesi e «distinguo» perverso: sta bene usare i dialoghi galeotti, solo però rispetto ai parlanti senza qualifica parlamentare; esito tecnicamente possibile, sebbene stupisca i profani dotati d´istinto logico e sentimento morale. Ogni tanto capita: la prova risulta bene acquisita nei confronti d´uno o alcuni tra più imputati; tamquam non sit contro gli altri. Sarebbe gesto poco lodevole in sede etica, politica, estetica, ma siamo in piena teratologia (lo studio dei mostri). Nel 1642 Nicola Tibaldo, bolognese, stampa una «Monstrorum historia» che Bartolomeo Ambrosino ha raffazzonato nel lascito d´Ulisse Aldrovandi, decorata d´orrende tavole: vitelli o suini dal capo umano, l´ermafrodito con quattro teste e altrettante gambe, «foetus bicorpor humanus et caninus», ecc.; l´art. 6 è fenomeno giuridicamente mostruoso. Stiamo enumerando i possibili epiloghi nella scala del via via più abnorme. Il terzo è un voto negativo tout court: al diavolo dischi, nastri, verbali, tabulati, testi trascritti ecc.; siano distrutti, come se nel luglio 2005 nessuno degli allegri collocutori avesse mai emesso sillaba; l´accaduto è intangibile nel mondo fisico ma diritto e storiografia servile lo cambiano dal nero al bianco. Il rischio è che l´impostura duri poco, il tempo d´un vaglio della legge, troppo invalida, e tale sia dichiarata prima che i reperti vadano in cenere. Quarto e ultimo scalino, una fin de non recevoir: la Camera restituisce gli atti al mittente senza degnarlo; perché? Lo spiega uno degl´interloquenti d´allora, con argomenti che desterebbero l´interesse d´Ulisse Aldrovandi e Bartolomeo Ambrosino se fossero anche gius-teratologhi. Vediamone tre. Quel gip è acrimonioso. In 57 anni d´esperienza, contandoli dalla laurea, non avevo mai sentito dire che l´«amor rei» sia requisito dei provvedimenti giudiziari; ha scritto quel che, a torto o ragione, diagnosticava. Suona come una sentenza, esclamano anime sensibili, sdegnate. No, è un enunciato fallibile. Il giudizio li vaglia. Lamenti simili ricorrevano nell´aggressiva querimonia berlusconiana. Secondo, s´è arrogato poteri alieni. Nossignori, l´abbiamo visto: semmai esagera nel fair play scoprendo le carte; se però tacesse sui quasi intoccabili, la riserva mentale sarebbe trasparente, col pericolo che lo schieramento soi-disant garantistico opponga un rifiuto indiscriminato mandando in fumo la prova. Lasciamo da parte le questioni d´enfasi: le style c´est l´homme; davanti a platee iraconde la prudenza consiglia toni sfumati ma l´ira scoppierebbe egualmente. L´ultima doléance suona vaniloqua, se i resoconti sono esatti: che il gip sotto banco chieda un´autorizzazione a procedere, non essendo più nel potere delle Camere concederla; no, mon Dieu; chiede l´assenso all´uso della prova; e qualora gl´interpellati definiscano «irricevibile» la richiesta, nasce un conflitto tra poteri dello Stato, risolubile dalla Consulta. Infine, il resistente accetta qualunque delibera della Giunta (formula vacua, non essendo sindacabili tali voti), ma confida che le sue «riflessioni siano valutate con rigore». l´opposto della virtuosa sottomissione al processo eventuale. Qui l´analisi diventa antropologica e politica. Stiamo a vedere.