Piero Ostellino, Corriere della Sera 15/9/2007, 15 settembre 2007
C’era una volta l’auto-tutela. Poniamo che un dipendente pubblico ricorresse al Tar o al Consiglio di Stato contro la violazione, da parte della sua amministrazione di appartenenza, di un proprio diritto soggettivo
C’era una volta l’auto-tutela. Poniamo che un dipendente pubblico ricorresse al Tar o al Consiglio di Stato contro la violazione, da parte della sua amministrazione di appartenenza, di un proprio diritto soggettivo. Se il Tar o il Consiglio di Stato gli davano ragione, tutte le altre amministrazioni avevano il diritto – per tutelarsi contro il rischio di essere sommerse da una valanga di ricorsi – di estendere il giudicato anche ai propri dipendenti che rientrassero nella stessa fattispecie. Però, con la Finanziaria del 2005 – che peraltro ricalca precedenti norme giustificate dall’esigenza di contenere la spesa pubblica, nonché dal passaggio dal giudice amministrativo a quello ordinario, che non ha ancora (!) fornito indirizzi giurisprudenziali consolidati – «... è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato in materia di personale» (comma 132, legge 311/2004). La Presidenza del Consiglio può inoltre intervenire nel giudizio qualora le Pubbliche amministrazioni comunichino l’esistenza di controversie particolarmente onerose. Dunque, il potere politico centrale ha cancellato contemporaneamente un diritto delle singole Pubbliche amministrazioni (all’auto-tutela); un principio di legalità (l’estensione del giudicato a tutti coloro i quali fossero nelle stesse condizioni); la tutela d’ufficio di diritti soggettivi che ora il dipendente pubblico non può far valere che ricorrendo individualmente (con costi per sé e per lo Stato). Analogamente, contro la stessa Costituzione (articoli 101, 111, 24, 18) vanno a sbattere i tre progetti di legge – governativo e i due parlamentari – per l’introduzione in Italia della class action che io avevo citato nel mio ultimo Dubbio come una possibile tutela del contribuente. Il carattere anti-individualista, corporativo e restrittivo del nostro ordinamento giuridico non consente di pervenire alla legittimazione processuale di soggetti che ora non ne hanno diritto. Il progetto governativo, non a caso, introduce elementi dirigisti nella procedura: soggetti autorizzati alla class action non sono i singoli individui, bensì associazioni iscritte in un elenco presso il ministero delle Attività produttive, che giudica della legittimità del ricorso alla class action (!); i progetti parlamentari aumentano il numero di leggi senza venire a capo del problema. Né, sia a destra sia a sinistra, pare sia vista di buon occhio la possibilità di mobilitazione popolare contro «poteri forti » amici (le banche?). Negli Usa, la class action è un’azione legale «collettiva » – a tutela del consumatore che singolarmente non sarebbe in grado di affrontare le spese di una azione giudiziaria contro le grandi aziende – promossa da uno o più cittadini o da uno studio legale (con un patto pro quota: lo studio si prende una parte del risarcimento in caso di successo) e la cui fondatezza è stabilita da un giudice, per ottenere soddisfazione di un danno subito. Ha effetti ultra partes, cioè anche per tutti coloro i quali appartengano alla stessa «classe» (fattispecie), salvo per quelli che se ne siano espressamente dissociati. Da noi – dove una sentenza è legittima solo se inter partes – di fronte alle inadempienze, sia di certi soggetti privati sia, soprattutto, del potere politico, l’Individuo è disarmato e soccombente. Il sistema non offre più tutela reale ai diritti del cittadino e difende solo se stesso. La magistratura difficilmente dà ragione all’Individuo in una disputa con lo Stato. Se questo non è «dispotismo democratico», io non saprei come altro chiamarlo.