Vittorio Grevi, Corriere della Sera 7/9/2007, 7 settembre 2007
stata molto apprezzabile la tempestività con cui il presidente Prodi, insieme ai ministri più direttamente competenti, ha cominciato ad affrontare nel vertice di martedì il problema dell’allarme «criminalità», così da venire incontro alle preoccupazioni che da più parti si manifestano nell’ambito di ogni strato sociale
stata molto apprezzabile la tempestività con cui il presidente Prodi, insieme ai ministri più direttamente competenti, ha cominciato ad affrontare nel vertice di martedì il problema dell’allarme «criminalità», così da venire incontro alle preoccupazioni che da più parti si manifestano nell’ambito di ogni strato sociale. Preoccupazioni alimentate non solo dagli efferati delitti di violenza e di sangue che hanno contrassegnato le cronache degli ultimi mesi, ma anche dai sempre più numerosi episodi di micro-criminalità (o, comunque, di molesta illegalità diffusa nelle strade e nelle piazze) che, pur di per sé non gravi, tuttavia generano inquietudine e turbamento nei cittadini. Prescindiamo per ora da quest’ultimo aspetto, che non può essere ridotto esclusivamente a un problema di repressione penale, essendo evidente – prima ancora, come ha più volte sottolineato il ministro Amato – l’esigenza di rafforzare nel settore il livello degli interventi preventivi, di natura amministrativa: anche da parte degli enti locali, ma sulla base di precise direttive politiche di fonte governativa, uniformi su tutto il territorio nazionale. Ciò non esclude, beninteso, che anche i fatti della piccola delinquenza debbano essere sanzionati penalmente, specie se sintomatici di pericolosità sociale. Tuttavia è chiaro che gli strumenti penalistici dovrebbero essere riservati al fenomeno della delinquenza più violenta ed aggressiva, anche quando non si tratti di espressioni di criminalità organizzata (sulla quale è ovvia la necessità di una attenzione particolare, a cominciare dalla «questione Calabria»). A questo riguardo, alcune misure preannunciate nell’ambito del previsto «pacchetto legalità e sicurezza» meritano senz’altro di essere condivise. Tali sono, per esempio, tutte quelle volte a snellire l’itinerario del procedimento penale (mediante il recupero di alcune utili proposte già contenute nel «progetto Mastella »); ad accelerare il momento di celebrazione dei giudizi (anche attraverso l’ampliamento dei casi di giudizio direttissimo); ed ancora ad evitare lo svuotamento delle sentenze di condanna di primo grado (spesso provocato da troppo disinvolti «patteggiamenti» in appello) o la loro probabile vanificazione in sede esecutiva (a causa di un impiego troppo largo della misura dell’affidamento in prova). Come pure suscitano consenso, sul fronte specifico della criminalità organizzata di stampo mafioso, le proposte di irrigidimento dei meccanismi concernenti le misure patrimoniali (sequestro e confisca) relative ai beni di illecita provenienza, e, per altro verso, le misure di rafforzamento (con opportuni incentivi) della presenza dei magistrati e delle forze di polizia nelle zone di mafia. E qui dovrebbe aggiungersi anche la introduzione dell’obbligo di denuncia per ogni episodio di racket estorsivo, sulla scia dell’importante presa di posizione di Confindustria Sicilia. Diverse perplessità solleva, invece, almeno nei termini in cui sembrerebbe profilarsi, l’idea di stabilire la obbligatorietà della custodia cautelare in carcere contro gli imputati dei delitti di maggiore gravità, sulla sola base degli indizi di colpevolezza (per di più soltanto «sufficienti », in luogo di quelli «gravi» oggi richiesti) a loro carico. La previsione di un automatismo del genere, esclusivamente radicato su un tale presupposto indiziario – dunque senza alcuna verifica circa la sussistenza di concrete esigenze cautelari – appare infatti in contrasto con la presunzione costituzionale di non colpevolezza, poiché aprirebbe la strada ad una misura di sostanziale anticipazione della pena detentiva. Il discorso potrebbe essere diverso, semmai, qualora si puntasse sul modello rivisitato di una disciplina già ad esso esistente (ancorché assai delicata) rispetto agli imputati di delitti di mafia: una disciplina che, in ipotesi del genere, pur muovendo da una sorta di presunzione di pericolosità nei loro confronti, consente però in ogni caso di dimostrare la infondatezza di una simile presunzione. Sotto altro profilo, inoltre, potrebbero adeguatamente irrigidirsi i presupposti della eventuale scarcerazione dell’imputato, soprattutto quando il medesimo fosse detenuto a seguito di un arresto in flagranza legittimamente eseguito e convalidato. Ma, sul punto, sarà bene ritornare. Apprezzabile la tempestività di Prodi sull’«allarme criminalità» Ma si apre la strada a una misura di anticipazione della pena detentiva