Il Sole 24 Ore 29/08/2007, pag.3 Luigi Lovecchio, 29 agosto 2007
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Tutto cominciò con un ricorso sull’Iva spagnola. Il Sole 24 Ore 29 agosto 2007. La diatriba risale al febbraio 2006, quando il radicale Maurizio Turco, oggi deputato della Rosa nel pugno segnalò alla Commissione europea il particolare trattamento Ici riservato agli immobili della Chiesa. Turco s’era già battuto per una modifica delle agevolazioni sull’Iva di cui gode la Chiesa spagnola quando era eurodeputato. Poi è arrivata la denuncia sul caso italiano, scaturita dal decreto fiscale collegato all’ultima Finanziaria del Governo Berlusconi che non teneva conto, a suo dire, della direttiva sulla concorrenza e che ha introdotto l’esenzione Ici per tutti gli immobili ecclesiastici, compresi quelli a scopo commerciale.
La nuova norma, spiega l’esponente radicale, prevede che «un ospedale privato paga l’Ici, mentre un ospedale che ha una piccola cappella al suo interno non la paga. Stesso discorso per gli alberghi».
Dopo diverse comunicazioni del Governo Prodi, il confronto con Bruxelles resta aperto. «Il problema si risolve solo eliminando l’esenzione Ici e gli sconti Ires – sostiene Turco ”. Ci vorrà tempo, ma il risultato è scontato».
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Un doppio binario per immobili e Ires. Il Sole 24 Ore 29 agosto 2007. L’Unione europea ha presentato all’Italia una richiesta di informazioni supplementari, che riguarda le agevolazioni fiscali previste in favore della Chiesa cattolica. Sullo sfondo vi sarebbe l’ipotesi della violazione del divieto degli aiuti di Stato alle imprese, sancito nel Trattato Ue. Non c’è ancora una vera e propria procedura di infrazione, ma solo una fase esplorativa.
Sotto la lente della Commissione due disposizioni: da un lato, l’esenzione Ici (articolo 7, lettera i, decreto legislativo 504/92) per gli immobili degli enti non commerciali e, dall’altro, la riduzione a metà dell’Ires (articolo 6, Dpr 601/73) a favore degli enti aventi finalità assistenziali.
L’esenzione Ici contenuta nell’articolo 7 riguarda gli immobili utilizzati e posseduti da enti non commerciali, destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle altre attività che sono indicate nell’articolo 16, lettera a) della legge 222/1985.
Per effetto di reiterate sentenze della Corte di cassazione (per tutte, si veda la 4645/2004), si era giunti alla conclusione secondo cui, ai fini dell’esenzione, fosse necessario che nell’immobile non si svolgesse attività produttiva di reddito. A rimediare al rigore della Cassazione, è stata emanata, in un primo tempo, la previsione interpretativa dell’articolo 7, comma 2 bis del Dl 203/06, con cui era stato stabilito che l’esenzione spettava anche se l’attività esercitata nell’immobile era di natura commerciale. Ciò ha probabilmente innescato le reazioni degli operatori, poiché qualsiasi impresa commerciale, solo perché esercitata da un ente non profit, avrebbe potuto beneficiare del totale esonero da Ici. Si pensi, per esempio, ai numerosi casi di hotel gestiti da istituti religiosi. Per prevenire una possibile procedura di infrazione del divieto di aiuti di Stato alle imprese (articolo 87, trattato Ue), il legislatore è intervenuto con una seconda disposizione interpretativa, a correzione della prima. L’articolo 39 del Dl. 223/06 ha precisato che l’esenzione non opera se l’attività svolta all’interno dell’immobile è "esclusivamente" commerciale. A questo punto, occorrerà dunque stabilire quali ingredienti "non profit" sono sufficienti per rendere "non esclusivamente" commerciale un’attività d’impresa. L’intervento della Ue dovrebbe tuttavia servire per segnalare che la verifica deve essere fatta sulla base di criteri di carattere sostanziale, e non meramente formali. In altri termini, se nell’ambito di un’attività tipicamente commerciale, viene riservata una piccola porzione dei locali ad attività assistenziali, ciò non dovrebbe essere sufficiente per superare il rischio della violazione dei principi fondamentali del Trattato.
In base all’articolo 6 del Dpr 601/73, l’aliquota Ires è ridotta alla metà in favore di enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza, istituti di istruzione che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali, nonchè degli Iacp. Si tratta di un’agevolazione di carattere soggettivo che ora finisce sotto esame per la riferibilità alla Chiesa cattolica.
Luigi Lovecchio