Wikipedia, 17 agosto 2007
I fondi hedge (in inglese hedge funds) nascono negli Stati Uniti negli anni ’50. La legge americana prescrive che gli investitori abbiano un patrimonio di almeno un milione di dollari o entrate nette per oltre 200
I fondi hedge (in inglese hedge funds) nascono negli Stati Uniti negli anni ’50. La legge americana prescrive che gli investitori abbiano un patrimonio di almeno un milione di dollari o entrate nette per oltre 200.000 dollari. Il numero dei soci non può essere superiore a 99. Si caratterizzano per: * utilizzo di tecniche e strumenti di gestione avanzati, spesso non adottabili dai fondi comuni (o direzionali) per motivi regolamentari; * struttura commissionale, basata su una commissione di gestione annua ed una commissione di performance (tipicamente rispettivamente pari a 2% e 20%); * dall’investimento nel fondo hedge di una quota rilevante di capitale da parte del gestore. I fondi hedge hanno l’obiettivo di produrre rendimenti costanti nel tempo, con una bassa correlazione rispetto ai mercati di riferimento. Sono contraddistinti dal numero ristretto di soci partecipanti e dall’elevato investimento minimo richiesto. Sono soggetti ad una normativa prudenziale più limitata rispetto ad altri operatori finanziari. Una tipica operazione effettuata dagli hedge funds è la vendita allo scoperto, a scopo ribassista; tale operazione infatti non è permessa, di norma, ai fondi comuni canonici di diritto italiano. Sono fondi ad alto rischio per l’investitore. In italia sono rappresentati da fondi comuni di investimento speculativi (decr. Min. Tesoro 228/1999) recante norme per la determinazione dei criteri uniformi per i fondi comuni di investimento. Quest’ultimo costituisce uno schema strutturale atipico disciplinato attraverso negozi privatistici, disancorato dalle modalità di partecipazione e dall’oggetto tipico dell’investimento rispetto ai fondi comuni classici. Le Società di Gestione del Risparmio (Sgr) possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio è diverso da quello previsto in via prudenziale dalla Banca d’Italia con reg. 20/09/1999. Le caratteristiche indicate dal detto Decreto sono: * numero partecipanti inferiore alle 100 unità; * ammontare minimo non inferiore a 1 milione di Euro; * le quote non possono essere oggetto di sollecitazione. Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità e la circostanza che esso viene gestito in deroga ai divieti stabiliti dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell’investimento e le modalità di partecipazione (conferimenti e ritiro delle quote). In considerazione degli effetti potenziali sulla stabilità delle SGR, i fondi speculativi possono essere istituiti o gestiti solo dalle SGR che hanno ad oggetto esclusivo l’istituzione o la gestione di tali fondi.