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 2007  agosto 12 Domenica calendario

I tre casi di criminali «liberati» dall’autorità giudiziaria di cui si è occupata la scandalizzata cronaca nera di ieri rispondono in realtà a logiche giudiziarie molto diverse, per cui è difficile inquadrarle in un unico discorso

I tre casi di criminali «liberati» dall’autorità giudiziaria di cui si è occupata la scandalizzata cronaca nera di ieri rispondono in realtà a logiche giudiziarie molto diverse, per cui è difficile inquadrarle in un unico discorso. ATorino, il Tribunale del Riesame ha valutato che un ubriaco che aveva travolto e ucciso una ragazza non avesse agito con dolo come ipotizzato dall’accusa e ha pertanto ordinato la scarcerazione dell’imputato, in quanto l’omicidio colposo non giustificherebbe la misura cautelare più grave. A Sanremo, un giovane ha sgozzato la sua ex fidanzata sulla pubblica via; tre mesi fa non era stato incarcerato dall’autorità giudiziaria nonostante fosse stato fortemente sospettato di avere ucciso una donna nei vicoli di Genova. A Latina, un piromane, colto sul fatto mentre si accingeva ad appiccare il fuoco, con ben 26 inneschi pronti per l’uso, 17 dei quali già posizionati, non è stato arrestato. Ridicolizzando la tolleranza zero di cui avevano parlato nei giorni scorsi le competenti autorità politiche di fronte al dilagare della criminalità piromane. La vicenda di Torino è agevolmente inquadrabile. Si trattava di stabilire se avessero ragione i magistrati di Pinerolo nel qualificare il fatto come omicidio doloso, in quanto il giovane omicida, mettendosi al volante dopo essersi ubriacato, aveva accettato consapevolmente il rischio di travolgere qualcuno guidando in stato di ebbrezza; o avessero ragione i difensori nel sostenere che l’indagato aveva guidato ubriaco nella certezza di potere comunque evitare incidenti grazie alla propria abilità di guida. Il Tribunale ha accolto la tesi difensiva e ha degradato il reato da doloso a colposo, con le conseguenze di legge. Perdendo così, tuttavia, l’occasione di fare seriamente giurisprudenza. Sostenere che chi si ubriaca volontariamente non può non prevedere che, mettendosi al volante, potrà cagionare un sinistro a causa del suo stato confusionale costituisce infatti ipotesi giuridica solidissima, coltivata da tempo dai migliori studiosi di diritto penale. La vicenda di Sanremo suscita reazioni emotive. Com’è possibile, si domanda inevitabilmente la gente, che un giovane, descritto come pericoloso a causa dei ripetuti atti di violenza di cui sarebbe stato autore, fortemente indiziato di avere ucciso a Genova una ragazza con la quale si era accompagnato fino a pochi minuti prima, non sia stato incarcerato dall’autorità giudiziaria per evitare, quantomeno, la ripetizione del reato? Se fosse stato incarcerato, non avrebbe sicuramente commesso l’omicidio di Sanremo. La Procura della Repubblica, comunque, spiega: per il delitto avvenuto a Genova c’erano elementi che potevano fare pensare che autore fosse il ragazzo; mancavano tuttavia elementi probatori sufficienti e convincenti per chiedere una misura cautelare. A posteriori, oggi, è facile dubitare della correttezza di tale soluzione. A priori, la risposta del Procuratore ha tuttavia una sua logica: senza indizi univoci, gravi e convergenti di reità il nostro Codice vieta che si arresti. sacrosanto garantismo, si sostiene. La vicenda di Latina non è, invece, davvero comprensibile. Una persona, già denunciata per avere appiccato il fuoco, viene colta dalla Forestale sul potenziale luogo del delitto e non viene trattenuta in arresto? Magari soltanto perché non è stata sorpresa proprio nel momento in cui appiccava materialmente il fuoco o subito dopo averlo appiccato, o perché il fatto non è stato, curiosamente, giudicato di particolare gravità? Sembrerebbe senza senso, tanto più in un momento in cui l’allarme per gli incendi boschivi dolosi è particolarmente elevato. Né può fugare lo sconcerto la decisione del giorno dopo della Procura di Latina. Avere cioè, in un modo o nell’altro, ribaltato la decisione originaria procedendo all’arresto tardivo del piromane colto in fragranza di reato. Tre casi che hanno fatto clamore. Tre logiche giudiziarie sicuramente diverse e valutazioni possibili delle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria altrettanto differenti. Al di là di queste diversità, è peraltro possibile cogliere il senso di grave disagio complessivo che le vicende menzionate suscitano nel loro insieme. Non è credibile che la giustizia penale, che dovrebbe costituire strumento di difesa efficace dei diritti dei cittadini, si trasformi così sovente in una sorta di giustizia di latta, condiscendente con ogni trasgressione, pronta a chiudere gli occhi, inesorabilmente mite, nella strana convinzione che mitezza e perdono siano, quasi sempre, manifestazione di giustizia giusta. I magistrati di Torino, di Genova e, forse, di Latina avranno avuto le loro ragioni nel valutare come hanno valutato. Le ragioni del garantismo sono, per altro verso, sacrosante e devono essere a loro volta rispettate con rigore. Ma quando si ripetono fatti che sconcertano e danno l’impressione di una giustizia colabrodo, probabilmente è il momento di riflettere e se possibile di reagire. Se le leggi non sono adeguate alla pericolosità sociale dei reati (esempio, omicidi in stato di ebbrezza), le si inasprisca, senza paura o tentennamenti. Se il costume giudiziario è diventato lassista per indolenza o ignoranza di qualcuno, si pensi a come rimediare intervenendo sul terreno della formazione o della disciplina dei magistrati. Si faccia comunque qualcosa. Sarebbe grave se, ad un certo punto, passando di sfacelo in sfacelo, le disfunzioni della giustizia non facessero addirittura più notizia. Stampa Articolo