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 2007  luglio 26 Giovedì calendario

N.N. era un forestale che faceva parte di una squadretta di pronto impiego antincendio boschivo che operava nel Parco del Pollino, in provincia di Cosenza

N.N. era un forestale che faceva parte di una squadretta di pronto impiego antincendio boschivo che operava nel Parco del Pollino, in provincia di Cosenza. Fu beccato in flagranza di reato e arrestato mentre, «profittando della vegetazione secca e sfruttando un forte vento, appiccava il fuoco in due diversi punti scegliendo sapientemente il ciglio soprastante del bosco, cagionando un esteso incendio che interessava due ettari di bosco di essenze quercine con distruzione totale di maestose piante di roverella». Il 21 giugno del 2004, il Tribunale di Castrovillari lo ha candannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. A. P., invece, è stato denunciato a piede libero e condannato dal Tribunale di Asti, il 22 dicembre del 2005, a sette mesi di reclusione e sospensione della pena, perché non ha controllato «la propagazione delle fiamme, favorita dal forte vento e dalla vegetazione secca», dal terreno di sua proprietà (voleva incenerire le sterpaglie) a un bosco. Risultato: diecimila metri quadrati andati in fumo. Sono solo due esempi di sentenze di giudici nei confronti dei piromani. E’ difficile avere dati e numeri attendibili, ma tutti gli addetti ai lavori sono convinti che la stragrande maggioranza degli imputati-condannati per aver appiccato incendi sono in libertà. Come è loro diritto, in diversi casi utilizzando le «opportunità» del rito abbreviato, del patteggiamento o sono a casa per via dell’età avanzata, della condizionale o dell’indulto. Eppure, la legislazione attuale non è certo tenera con i fuochisti. Anzi, la legge quadro in materia di incendi boschivi varata nel 2000, per la prima volta, ha introdotto strumenti di prevenzione e di repressione significativi. Va detto subito che il Parlamento ha introdotto il reato specifico di incendio boschivo: «Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste... è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l’incendio... è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene sono aumentate della metà se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente». Purtroppo però l’esito è come quello delle grida manzoniane. Dal 2000 sono state inasprite le pene per l’incendio doloso. Ma quella legge quadro ha fatto di più. Ha creato le condizioni perché i piromani «speculatori» rinunciassero al loro «disegno criminoso». Per 15 anni, infatti, le aree boschive percorse dal fuoco non possono avere destinazione diversa da quella in atto prima dell’incendio; per 10 anni è vietata la realizzazione di edifici; per 5 anni sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale; per 10 anni sono vietati il pascolo e la caccia. Dov’è che casca l’asino? «Purtroppo - è il commento di Cesare Patrone, capo del Corpo forestale dello Stato - solo una piccolissima parte dei Comuni italiani ha provveduto alla realizzazione del catasto delle zone percorse dal fuoco». Il catasto, ecco, lo strumento che fotografa l’Italia incendiata, che delimita i confini di quella area «off-limits» nella quale non si può costruire. Secondo le stime ufficiali, solo il 24%, uno su quattro, dei comuni in Italia è in regola con il catasto. Se volessero mettersi in regola, i comuni potrebbero profittare della disponibilità del Corpo Forestale a trasmettere i dati necessari a creare il catasto. L’ingegnere Claudio Muscaritoli è il responsabile dell’Ufficio sistemi informatizzati e automatizzati della Forestale: «Essendo noi chiamati nella fase dell’emergenza operiamo in due direzioni. La prima, naturalmente, per ridurre il danno, la seconda, per indagare nella fase successiva all’emergenza, sulle cause dell’incendio, per identificare i colpevoli e per stimare i danni provocati all’ambiente». / Stampa Articolo