Franco Cordero la Repubblica 24/7/2007, 24 luglio 2007
FRANCO CORDERO
Nel repertorio forense la procedura penale segna il punto infimo: furberie, cavilli, tattiche impudenti e tanta ignoranza; se ne riparla da quando un giudice delle indagini preliminari (in sigla gip) ha chiesto alla Camera il permesso d´usare colloqui dei quasi-imputati con alcuni parlamentari, formalmente estranei al procedimento, configurandoli come possibili concorrenti. Proteste, scandalo, iperboli più o meno gonfie. Gl´intenditori risolvono la questione in due battute: l´attore è il pubblico ministero; riceve o raccoglie notizie del reato, iscritte nel relativo registro, indaga e ritenendo d´avere materiale idoneo, formula l´imputazione; altrimenti chiede d´essere sciolto dall´obbligo d´agire.
Stavolta non aveva mosso dito verso gli onorevoli collocutori, dunque non spetta al giudice ventilare ipotesi delittuose rispetto ad essi. Le ravvisa? Allora informi l´ufficio requirente. Vero, ha sbagliato. Tuttavia, l´errore appare veniale rispetto agli sgorbi normativi dai quali nasce.
La storia risale all´art. 68 Cost., riscritto dalla l. 29 ottobre 1993 n. 3: il parlamento godeva d´un diritto d´asilo; i suoi componenti non erano giudicabili senza il voto affermativo della Camera competente. Adesso lo sono ma, siccome gli unti dal popolo hanno sangue blu, la nuova norma subordina le intercettazioni al voto camerale. Tanto vale impedirle: l´espediente investigativo riesce utile finché chi parla non sappia d´essere ascoltato; qui era clamorosamente avvertito. Insomma, fin quando l´assemblea non lo conceda, nessuno controlla i loro apparecchi: se però, in vena garrula, entrano nello spazio acustico altrui, legittimamente sorvegliato, imputent sibi (incredibile quanto ciarlino); un´altra volta siano più cauti. Così ragionano gli assuefatti al discorso serio: l´assemblea accorda licenze d´ascolto, permettendo atti da compiere, mentre qui risultano compiuti; sarebbe un permesso d´usare materiali bene raccolti; in tal senso Montecitorio s´arroga anomali poteri autorizzativi nei tardi anni Novanta, perché la XIII legislatura, dominata dal centro-sinistra, incuba già filosofemi berlusconiani. Il fiore velenoso sboccia sub divo Berluscone: l. 20 giugno 2003 n. 140, dichiarata invalida dalla Consulta nella parte in cui contemplava un´assurda immunità processuale dei cinque presidenti; l´interessato era lui. L´art. 6 regola l´uso del materiale ritualmente intercettato dove risuonino ugole parlamentari: l´ipotesi auspicabile è che il gip, «anche su istanza delle parti» (possibile quindi l´intervento ex officio), lo ritenga irrilevante; allora ordina che sia distrutto (comma 1); se però una parte vuol usarlo e udite le altre, lui reputa adoperabili i discorsi de quibus, chiede il permesso alla Camera competente (commi 2-3); negato il quale, l´intero reperto (dischi, nastri, verbali, tabulati) va distrutto al più tardi nei 10 giorni (c. 5).
Siamo in piena teratologia, la scienza dei mostri: norma indecorosa, scritta con i piedi, grossolanamente invalida; è facile previsione che tale sia dichiarata dalla Corte costituzionale. I lettori inesperti possono rendersene conto da un esempio. N e P, boss mafiosi, conversano sul filo o nell´etere con Q, eletto dal popolo (è ingenuo presupporre che le cosche non abbiano chi le tutela dai banchi): rievocano delitti su cui l´inquirente s´era affaticato invano; salta fuori l´organigramma dei mandanti, consiglieri, gestori, manovali. Sia lodato Iddio, caso risolto, purché l´assemblea accordi il permesso d´usare le sante parole: se lo nega con l´argomento insindacabile del fumus persecutionis, va tutto al diavolo; siccome una norma matta estende l´immunità processuale ai collocutori, N e P vengono assolti. Cose da burla macabra. L´ignaro domanda perché gli autori dello scempio abbiano chiamato alla ribalta il gip: figura innaturale; è il pubblico ministero che raccoglie le prove d´accusa. Risposta ovvia: nella cultura berlusconiana, condivisa da settori nel centrosinistra, i requirenti sono belve in cerca d´una preda, finché non abbiano carriera separata agli ordini del governo, e quale castigamatti, riappare il giudice istruttore. Ma il contrappasso batte colpi anche fuori dell´inferno dantesco: i soi-disant garantisti evocavano un gip spegnitore; stavolta dà fuoco lui alle polveri. L´anomalia allignava già nel codice, in barba alla logica accusatoria: non s´erano mai visti termini oltre i quali l´organo requirente debba astenersi dall´indagare, sotto pena d´inefficacia dell´atto compiuto; il legislatore 1989 li impone; e affida al giudice l´eventuale riapertura; scelta insindacabile (artt. 405-7 e 414 c.p.p.).
Il caso del quale sono piene le cronache, dunque, è attribuibile al legislatore calamitosamente pasticheur. Definiamolo in chiave tecnica, fuori dall´alluvione retorica. La Camera bassa ha ricevuto l´ordinanza: erano e sinora restano estranei al procedimento gli onorevoli le cui parole il giudice ritiene utili; l´organo requirente non li ha iscritti né indaga nei loro confronti; qui appare due volte assurdo che l´uso delle prova dipenda dall´assenso assembleare; infatti, stiamo parlando d´una norma invalida. Senonché quel giudice afferma l´ipotetica responsabilità dei predetti. In quale conto tenere i relativi argomenti? Nell´attuale contesto, nessun conto: sono dei flatus vocis, come scrivevano filosofi medievali nelle dispute sui nomi; opinioni irrituali; non era affare suo disquisirle lì. Ma ha scritto quel che pensa. L´atto configura una denuncia obbligatoria (art. 331, illo tempore chiamata «rapporto»): il pubblico ministero, suo destinatario, la iscrive nel registro (art. 335) e indaga; indi chiede il processo o l´archiviazione (art. 408); se il gip gliela nega, malgré lui formula l´imputazione, essendovi obbligato (art. 409, c. 5).
La parola passa a Montecitorio. Il partito blu s´è schierato: B. offre largo e micidiale compatimento agli esponenti Ds condolendosi dell´attacco sferrato «in spregio alle regole»; vittime come lo era lui; nel nome d´una «buona giustizia e buona politica», i profondi pensatori d´Arcore invocano il ripristino dell´immunità parlamentare, abolita 14 anni fa, affinché le Camere ridiventino asilo d´impuniti (i napoletani dell´età barocca lo chiamavano «confugio», nome pittoresco). Come voteranno i partiti del centrosinistra? L´unica risposta pulita è «sì», senza clausole: se il pubblico ministero ritiene sostenibile l´ipotesi d´una corresponsabilità e l´udienza preliminare porta al dibattimento, tribunale e corti diranno quanto fondamento abbia; frapporre ostacoli sarebbe ignobile e politicamente stupido. Gl´italiani sensibili al bisogno d´un minimo etico nella cosa pubblica non hanno combattuto la pirateria berlusconiana per installarne una solidale, pseudoliberal-bolscevica. Ma povera procedura penale, contraffatta da ignoranti chierici del garantismo bicamerale.