www.bnl.it/uploads/Istituzionale/Arte%20e%20cultura/spettacolo/Legge_n.448.pdf - 22/7/2007, 22 luglio 2007
STORIA DELLE LEGGI CHE HANNO REGOLATO IL FINANZIAMENTO DEL CINEMA IN ITALIA
La Legge n.448/49
Questa legge costituisce il primo intervento nel dopoguerra a modificare la normativa stabilita dal Regio Decreto del 14
novembre 1935. La legge prevedeva che il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico per film non nazionali (doppiati in
lingua italiana) fosse subordinato al versamento di 2.5 milioni di lire da effettuarsi a favore della Sezione Autonoma per il
Credito Cinematografico della B.N.L., contro rilascio di apposito buono (cosiddetto buono doppiaggio). Questi versamenti
erano utilizzati per alimentare un fondo speciale gestito dalla Sezione, finalizzato alla concessione di finanziamenti per la
produzione di film nazionali. I buoni erano infruttiferi e venivano rimborsati dopo 10 anni, con le disponibilità provenienti dal
realizzo degli investimenti effettuali con il fondo Speciale. I produttori, per ogni film nazionale prodotto, potevano distribuire
un film straniero doppiato in lingua italiana, con l’esonero dal pagamento del buono doppiaggio. Sostanzialmente si trattava di
misure finalizzate a sostenere il prodotto nazionale di fronte alla crescente concorrenza statunitense.
Legge 1213/1965 (legge Corona)
Nella metà degli anni Sessanta, quando l’industria italiana del cinema si era decisamente consolidata e stava attraversando un
momento florido, venne varata la cosiddetta Legge Corona che prevedeva la istituzione di un sistema normativo integrato,
laddove l’intervento in favore della attività cinematografica nazionale veniva articolato in diverse forme. La legge: Prevedeva
un contributo del 13% sugli incassi sala di film nazionali, accertati dalla SIAE. Tale meccanismo è stato oggetto di critiche
perché, essendo un contributo proporzionale agli incassi, premiava ulteriormente gli stessi film che avevano già ottenuto buoni
riconoscimenti economici da parte del pubblico. Promuoveva il cinema nazionale di ricerca e di sperimentazione attraverso il
meccanismo di cui all’art.28, che prevedeva la concessione di finanziamenti (massimo 500 milioni di lire) per la produzione di
film ispirati a finalità culturali, realizzati attraverso la compartecipazione ai costi di autori, attori e lavoratori - questo
meccanismo è risultato favorire una vera e propria scuola professionale - e cancellava l’eventuale residuo debito con il
passaggio dei diritti e materiali filmistici al Centro Sperimentale di Cinematografia ora Scuola Nazionale di Cinema. Prevedeva
il riconoscimento del premio di qualità (in misura fissa) a film riconosciuti di particolare valore artistico e culturale, che veniva
ripartito tra produttore ed autori. Disciplinava il meccanismo delle coproduzioni con l’estero, riconoscendo come nazionali i film
realizzati con imprese estere in base ad accordi internazionali aventi carattere di reciprocità. Istituiva il meccanismo della
Programmazione Obbligatoria, che prevedeva un abbuono dei diritti erariali per quegli esercenti che programmavano film
nazionali ammessi alla Programmazione Obbligatoria. Prevedeva la corresponsione di contributi sugli interessi sui mutui
concessi per la produzione di film nazionali
Legge n. 819/71
All’inizio degli anni Settanta, viene istituito il cosiddetto "Fondo di Intervento", che consentiva la erogazione di finanziamenti, a
tasso agevolato, per la produzione di film nazionali, selezionati da appositi organismi dell’allora Ministero del Turismo e dello
Spettacolo, nonché per il consolidamento di imprese operanti nel settore, afflitte da difficoltà temporanee ma con prospettive
di ripresa.
Legge n.153/94
Questa legge, emanata nella metà degli anni Novanta, con successivi decreti di attuazione, ristruttura l’ordinamento per la
cinematografia disciplinato dalla legge 1213/65, nei seguenti aspetti: - Introduce la categoria di film di "interesse culturale
nazionale" selezionati da apposite commissioni ministeriali che ne valutano i requisiti artistici e culturali. Per questi film è
previsto un meccanismo di sostegno molto intenso sia nella fase produttiva che distributiva in Italia e all’estero. - Istituisce il
cosiddetto "Fondo di Garanzia" con il quale lo Stato si fa carico di una rilevante quota dei finanziamenti concessi, nel caso di
mancato successo economico dei film stessi. - Prevede altresì che i finanziamenti siano garantiti in via esclusiva dalla cessione
dei diritti e proventi filmistici. Tale meccanismo è volto ad agevolare la produzione di film di alta qualità anche da parte di
imprese minori. Il sostegno finanziario che BNL attiva nei confronti del cinema non si limita solo agli aspetti della produzione,
della distribuzione e dell’uso delle tecnologie, ma si estende anche alle sale. Naturalmente, anche su questo specifico settore
del finanziamento la normativa ha avuto le sue evoluzioni.
Legge 1213/1965
La legge Corona prevedeva la corresponsione di contributi sugli interessi sui mutui concessi per l’ammodernamento di sale
cinematografiche ovvero per la costruzione di nuove sale in Comuni che ne fossero privi.
Legge n. 819/71
In alternativa al contributo in conto interessi di cui alla Legge n.1213, questa legge prevede anche contributi in conto capitale
a favore di esercenti per lavori di ammodernamento di sale cinematografiche.
Legge n. 378/80
La legge istituisce il "Fondo di Sostegno" destinato alla concessione di contributi in conto capitale o di finanziamenti a tasso
agevolato per lavori di ristrutturazione di sale cinematografiche, con particolare riguardo alla introduzione di nuove tecnologie.
Legge 313/84
Estende le agevolazioni esistenti a favore dell’esercizio cinematografico a lavori di adeguamento alla normativa in materia di
sicurezza (incendio del cinema Statuto di Torino)
Legge n.153/94, con successivi decreti di attuazione, che ristruttura l’ordinamento per la cinematografia disciplinato dalla
legge 1213/65, nei seguenti aspetti:
conferma le agevolazioni esistenti in favore dell’esercizio articolate in contributi interessi o in mutui a tassi agevolati, per la
ristrutturazione, l’adeguamento strutturale e tecnologico, la costruzione e l’acquisto di nuove sale.
D.M. 391/98
Vengono semplificate le procedure per il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di sale o multisale cinematografiche
Legge 492/98 e D.M. 390/2000
Stabiliscono il principio che le agevolazioni dello Stato a favore del settore consistano esclusivamente in contributi in conto
interessi sui mutui contratti con fondi ordinari con istituti bancari e fissano in.euro 6.197.482,70 (12 miliardi di lire) il
massimale di spesa ammissibile per multisale di nuova costruzione.
Con la fusione per incorporazione, la Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale Spa entra nella BNL Spa che trasferisce alla
rete le relative competenze nel giugno del ’99
Legge 400/2000
Prevede la concessione di contributi in conto capitale anche unitamente ai contributi sugli interessi per le finalità di cui alla
Legge 153/94, in attesa dei regolamenti di applicazione.