Francesca Schianchi, La Stampa 22/7/2007, 22 luglio 2007
FRANCESCA SCHIANCHI
Grande Fratello vietato nelle aziende italiane. Anche se il dipendente è un lavativo. Se si finge al lavoro mentre si trova altrove o non è puntuale come un orologio svizzero. Spiarlo, comunque, non è consentito. A stabilirlo ieri, con una sentenza che rovescia alcune pronunce precedenti, la Cassazione.
Il caso di scuola è quello di Sergio P., dipendente dell’Eni licenziato il 3 luglio del 2002. Il suo comportamento, secondo l’azienda, era «malizioso e ripetutamente inadempiente, o comunque idoneo a ingenerare sfiducia»: timbrato il cartellino, la telecamera di sicurezza del garage lo riprendeva mentre, a piedi o in auto, si allontanava dagli uffici. Naturalmente, durante l’orario di lavoro. A denunciarlo, quindi, le telecamere e i badge magnetici: e proprio questo è il problema. Un uso «esasperato dei mezzi tecnologici», secondo la Cassazione, rischia di annullare «ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore». Così, ribaltando la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che nel marzo 2005 aveva definito legittimo il licenziamento, ieri la Suprema Corte ha deciso il suo esatto contrario. Prima di tutto, Sergio P. ha diritto ad essere reintegrato nel suo posto di lavoro. E poi l’azienda dovrà risarcirgli i danni e versargli un’indennità di circa 1.500 euro al mese, per 14 mensilità, dal giorno del licenziamento a quello del rientro al lavoro.
«La vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva», precisa la sentenza 15892, redatta da Paolo Stile, va «mantenuta in una dimensione ”umana” e cioè non esasperata dall’uso delle tecnologie». Certo, le imprese possono richiedere per esigenze di sicurezza di adottare impianti di controllo, e da questo può derivare «anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori»: ma l’installazione, a questo punto, deve essere discussa e accordata con la rappresentanza sindacale dell’azienda. Nel caso di Sergio P., il badge per accedere al parcheggio, che permetteva di controllare le entrate e le uscite del personale, «non era stata concordata con le rappresentanze sindacali né era stata autorizzata dall’Ispettorato del lavoro», chiarisce la Cassazione. Per cui, stabilito il «divieto di utilizzazione di mezzi di controllo a distanza, tra i quali, in primo luogo, gli impianti audiovisivi sul presupposto che la vigilanza sul lavoro va mantenuta in una dimensione umana», se ne deduce che la privacy del lavoratore è stata violata.
Un tema, quello della privacy sul luogo di lavoro, su cui si è più volte pronunciato il Garante. Sul tema dell’uso delle impronte digitali, per esempio, ha detto ”nì”: sì per identificare il personale che ha accesso ad aree con beni preziosi, no per controllare le presenze. E ha dettato chiare linee guida anche per quanto riguarda le mail e la rete: «I datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti». L’azienda si preoccupi di informare nel modo più chiaro possibile i suoi lavoratori sull’uso delle tecnologie e sulla possibilità che vengano fatti controlli. E se questo proprio non dovesse bastare, eventuali verifiche vengano fatte gradualmente: prima sul gruppo, e solo in casi estremi sul singolo individuo.
Perseverate. Imboscatevi, arrivate in ritardo e andatevene in anticipo. Incolpate le Ferrovie, il traffico stradale, la precarietà della salute. Trascorrete le ore d’ufficio alla macchinetta del caffè, navigate in internet, telefonate e pianficate la serata. Fate valere dei dettami contrattuali soltanto quelli violati a vostro svantaggio: non altri godono di tutela in sede di giudizio. Neppure l’arte dell’ammuina merita il vostro sudore. Oggi è il fannullone come categoria, indipendemente dall’abilità del singolo, a essere protetto. Il fannullone, infatti, è maggioranza silenziosa. Al novero appartengono pochi fuoriclasse ma moltissimi che si applicano. Prendono per sfinimento i capi i quali, alla lunga, stimano troppo faticoso imporgli fatiche. E se piomba in cronaca, come nella vicenda degli assenteisti dell’ospedale perugino, l’eccezione che conferma la regola, si prevede che i colpevoli verranno riconsegnati alle corsie: la tradizionale nullafacenza italiana determina un caso unico di common law. La quale, proteggendo gli scaldapanche, li moltiplica e li rende massa invincibile. Quelli con le maniche rimboccate tacciono nella speranza che un giorno la coscienza gli conceda il salto della quaglia e l’impunità.
A Linate 62 uomini radar sono accusati di truffa aggravata per assenze ingiustificate: secondo l’accusa si allontanano dal lavoro per giocare a pallone o fare shopping. Il pm chiede pene da 6 a 19 mesi. Nel 2005 sono assolti: l’attività privata è «consentita dal loro particolare contratto».
Un professore di scuola superiore di Milano alterna certificati di malattia a ore di non-lezione in cui si limita a leggere il giornale. Viene sottoposto a indagine due volte e trasferito. La nuova scuola ha chiesto l’invio di una terza indagine: ma i pareri degli ispettori non sono vincolanti.
Tra malattia e permessi il bidello di un liceo lavora 53 giorni in quasi tre anni. Viene licenziato, ma il Tar della Lombardia decide la sospensione del provvedimento: il contratto degli enti pubblici, è la spiegazione, non consente di licenziare prima che siano trascorsi i sei mesi del periodo di prova.