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 2007  luglio 18 Mercoledì calendario

Si sono celebrati negli scorsi giorni i funerali religiosi pubblici di un famoso avvocato (Corso Bovio - ndr), morto per suicidio

Si sono celebrati negli scorsi giorni i funerali religiosi pubblici di un famoso avvocato (Corso Bovio - ndr), morto per suicidio. Sono sinceramente contento che la Chiesa in questo caso non li abbia negati al suicida: la «pietas», secondo me, anche se non credente, è uno dei cardini della religione. Mi dispiace, ma non mi sorprende, il constatare una volta di più che la Chiesa romana adotti ancora e sempre due pesi e due misure: funerali religiosi e pure pubblici per il personaggio famoso anche se suicida. Vietati a Piergiorgio Welby, che non si era suicidato ma aveva fatto smettere il proseguimento dell’accanimento terapeutico in atto da anni su di lui. Ma Welby non era un personaggio importante... Se per caso vi fosse un Dio da qualche parte, sono certo che davanti all’eventuale processo religioso per decidere la sorte eterna dei buoni e dei cattivi, Welby avrebbe dalla sua parte, come difensore, uno dei più famosi principi del foro. Renato Papazian renato52@lombardiacom.it Un altro suicidio di una persona illustre, un altro funerale religioso. Inevitabile il dubbio e la domanda: su che cosa si basa la Chiesa per decidere se un suicida ha diritto o meno al funerale religioso? Marco Pisano marcolone2@hotmail.com Cari Papazian e Pisano, occorre ricordare anzitutto che il suicidio, per molto tempo, non fu soltanto un peccato contro natura. Fu anche, nel sistema giuridico di molti Stati di tradizione cristiana, un reato. Tempi remoti? Non esattamente. L’Inghilterra dovette attendere il 1961 perché una legge (The English Suicide Act) lo depenalizzasse. Sino ad allora, almeno in teoria, il tentato suicidio avrebbe giustificato un’azione penale e il suicida fallito avrebbe corso il rischio di finire in prigione. Negli Stati Uniti, soprattutto là dove la tradizione religiosa è particolarmente forte e radicata, la norma sopravvisse in alcuni casi sino agli anni Settanta e in Oklahoma, ad esempio, fu revocata soltanto nel 1976. Per i suicidi riusciti, invece, la pena fu lungamente, al tempo stesso, statale e religiosa. In alcuni sistemi giuridici il cuore veniva trafitto con un punteruolo, il corpo seppellito lungo la pubblica via in terra sconsacrata, i beni del morto venivano confiscati e assegnati al demanio reale. Non è tutto. Quando revocarono le vecchie leggi, anche gli Stati in cui il sistema giuridico era fondato sulla «common law» inglese si affrettarono a sanzionare come un reato l’assistenza al suicidio. Soltanto in tempi più recenti sembra essersi aperto un varco nel rigore della legge. Vi sono Paesi europei in cui l’assistenza al suicidio è ora considerata, in alcune circostanze, ammissibile, altri in cui i legislatori e i magistrati si dibattono in dilemmi che non sono soltanto morali. Vi è chi sostiene con qualche giustificazione, infatti, che una maggiore tolleranza potrebbe favorire in ultima analisi i disegni egoistici di chi desidera sbarazzarsi di un fardello o approfittare dell’eredità di un congiunto. La Chiesa, dal canto suo, ha modificato progressivamente la sua posizione. Dopo avere negato al suicida il funerale religioso e il seppellimento in terra consacrata, ha compreso che il generale sentimento della pubblica opinione era ormai diverso e che l’antico rigore non sarebbe stato più compreso dalla maggioranza dei fedeli. Ma deve giustificare la sua maggiore tolleranza in termini religiosi e lo fa, se ho ben capito, presumendo che la coscienza del suicida sia oscurata da una sorta di smarrimento psicologico. Lo perdona, in altre parole, perché ritiene che abbia perduto, nel momento in cui ha deciso di togliersi la vita, il bene della ragione. E’ questo, credo, il motivo per cui non poté, o non volle autorizzare una cerimonia religiosa per Welby. Dopo i suoi scritti e le sue dichiarazioni era impossibile sostenere che il suo gesto fosse un atto di momentanea e incontrollabile disperazione.