F.Sar. Corriere della Sera 6/5/2007, 6 maggio 2007
ROMA – Il termine è stato rispettato. L’Italia ha presentato al Brasile la domanda di estradizione per l’ergastolano Cesare Battisti entro i quaranta giorni previsti dal trattato tra i due Paesi
ROMA – Il termine è stato rispettato. L’Italia ha presentato al Brasile la domanda di estradizione per l’ergastolano Cesare Battisti entro i quaranta giorni previsti dal trattato tra i due Paesi. Per l’ex terrorista militante dei «Proletari armati per il comunismo», arrestato a Rio de Janeiro il 18 marzo scorso, comincerà ora la procedura davanti al Supremo tribunale federale di San Paolo, che non ha tempi prefissati e il cui esito non sembra scontato. Il ministro della Giustizia Mastella ha firmato e inviato per via diplomatica una richiesta di tre pagine e molti allegati, che contiene una precisazione per evitare un possibile rifiuto brasiliano alla consegna del detenuto. «Si assicura – ha scritto il Guardasigilli – che il regime dell’ergastolo, secondo l’ordinamento italiano, non implica che coloro i quali sono condannati a tale pena devono restare detenuti in carcere per tutta la durata della loro vita». E chiarisce: «Come analiticamente spiegato nella nota che si allega, il sistema penitenziario italiano, in attuazione dell’articolo 27 comma 2 della Costituzione che dispone che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, prevede una serie di benefici applicabili alle persone condannate all’ergastolo: il sistema comprende permessi, semilibertà, liberazione condizionata, liberazione anticipata, possibilità di svolgere attività lavorativa fuori dall’istituto di pena». In un documento ufficiale dello Stato italiano, insomma, si mette per iscritto che la pena del carcere a vita è virtuale, grazi ai benefici che consentono di uscire dalla cella dopo alcuni anni. Si tratta della semplice constatazione della realtà visto che, ad esempio, quasi tutti i condannati all’ergastolo per reati di terrorismo (tranne quelli che rivendicano ancora il loro status di combattenti e non chiedono nulla allo Stato italiano) vivono fuori dal carcere almeno durante il giorno. Ma il ministero della Giustizia ha voluto esplicitare questa situazione perché la pena perpetua non esiste in Brasile, e questo potrebbe rappresentare un ostacolo alla consegna di Battisti. In un articolo del trattato tra i due Paesi firmato nel 1989 è scritto che l’estradizione non viene concessa «se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali», e l’Italia ha voluto sgombrare il campo dall’ipotesi che la condanna al carcere a vita, così com’è concepita nel suo ordinamento, possa rientrare in questa categoria. vero, com’è scritto nella domanda firmata da Mastella, che Battisti «deve scontare in Italia la pena dell’ergastolo» per gli «omicidi premeditati» dell’agente di custodia Antonio Santoro (Milano, 6 giugno ’78), di Pierluigi Torreggiani e Lino Sabbadin (Milano e Mestre, 16 febbraio ’79) e di Andrea Campagna (Milano, 19 aprile ’79). Anche lui però – evaso da una patria galera nel 1981, prima di quelle condanne – se tornerà potrà godere dei benefici che fanno dell’ergastolo una pena soltanto virtuale. Lo stesso trattato dell’89 prevede che «la circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell’estradizione». Questo è uno dei punti su cui ha sempre battuto la difesa dell’ex-terrorista, ma dalla sua l’Italia ha una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alla quale Battisti si era rivolto per contestare la riconsegna decisa dalla Francia, dove si era inizialmente rifugiato. Secondo i giudici di Strasburgo nei suoi processi «le autorità giudiziarie italiane prima e francesi poi potevano benissimo concludere che Battisti aveva rinunciato in modo non equivoco al suo diritto a comparire personalmente ed essere giudicato in sua presenza». Resta comunque l’incognita del «reato politico», anche se si tratta di omicidi, che è un’altra delle possibilità di rifiuto dell’estradizione previste dal trattato sottoscritto dal Brasile.