Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 8/4/2007, 8 aprile 2007
MILANO
Se le motivazioni scritte a mano dal giudice diventano come certe ricette dei medici, praticamente illeggibili, la sentenza vale? No, è nulla per violazione del diritto di difesa, giacché si traduce per l’imputato «nell’impossibilità di individuare i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione che, sia pur concisamente, devono essere esposti, ossia resi visibili». L’ha stabilito la Cassazione addirittura a Sezioni Unite, rimarcando che, qualora «l’indecifrabilità grafica non sia limitata ad alcune parole e non consista nella semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, essa ne comporta la nullità non solo perché equivale, quanto agli effetti, all’ipotesi di omissione della motivazione; ma anche perché lede il diritto al contraddittorio, nella misura in cui pregiudica la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di un’efficace difesa».
Per quanto possa apparire buffo che si siano dovute scomodare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ciò è dovuto al fatto che non si tratta di un caso isolato, ma anzi di un tema sinora risolto da contrapposti filoni giurisprudenziali, alcuni dei quali orientatisi a ritenere che il principio di tassatività impedisse di individuare, nella sentenza illeggibile, una nullità non prevista esplicitamente dalla legge.
Ora, invece, le Sezioni unite sposano l’orientamento opposto; e lo fanno nel caso di una sentenza che, in un giudizio abbreviato del 2001, aveva visto un giudice condannare un imputato per ricettazione e detenzione di cocaina a fini di spaccio. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza, ma l’imputato l’aveva impugnata in Cassazione, sostenendo che fosse illeggibile.
In effetti, premettono non senza humour gli ermellini in una pronuncia depositata qualche tempo fa, «la questione è rilevante perché la stesura della sentenza impugnata risulta operata per la maggior parte, ossia in ogni riga e con riguardo a quasi tutte le parole contenutevi, attraverso apposizione di una serie di segni grafici la cui unione non è idonea a rappresentare specifici concetti».
Si può supplire immaginando che l’imputato e il suo avvocato chiedano in cancelleria una copia dattiloscritta? No, sarebbe «rimedio empirico che non assurge a regola di carattere generale», anche perché «non può farsi carico alla parte titolare del diritto di impugnazione di sollecitare la trascrizione leggibile della sentenza». Di più: «Non si comprende come il cancelliere potrebbe formare la "copia leggibile" e attestarne la conformità a un originale illeggibile: è evidente» che egli dovrebbe fare «una operazione interpretativa che esula dai suoi compiti e che non offrirebbe garanzia formale di trasparenza né sostanziale di perfetta corrispondenza della copia al documento originario. In realtà si verrebbe a creare un nuovo originale», visto che «il cancelliere avrebbe necessità di ricorrere al giudice redattore»; ma questa «procedura non è prevista né tantomeno disciplinata dalla legge, ed è anzi in contrasto con il nostro sistema, il quale consente al giudice che ha emesso il provvedimento di modificarlo solo nel caso di errori materiali».
E, comunque, attendere la copia dattiloscritta consumerebbe parte dei termini che l’imputato ha per impugnare la sentenza: a chi propone di farli decorrere dal rilascio del dattiloscritto, le Sezioni Unite obiettano o che «in questo modo i termini verrebbero ridotti e addirittura sacrificati» con «un indebito rinvio del diritto di esercitare tempestivamente» il ricorso; o che, al contrario, «una regola
contra legem dilaterebbe in modo incerto i tempi del processo». Risultato: sentenza annullata e processo che retrocede in Appello. Sperando che, la prossima volta, il giudice la scriva meglio.