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 2007  aprile 06 Venerdì calendario

I diritti inviolabili e la Costituzione Rispondo alla replica dell’Agcom al mio intervento pubblicato sul Corriere 19 marzo

I diritti inviolabili e la Costituzione Rispondo alla replica dell’Agcom al mio intervento pubblicato sul Corriere 19 marzo. 1) La serie di diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dalla nostra Costituzione rappresenta il nucleo essenziale di quei «principi supremi» che, anche secondo la Corte costituzionale, sono il limite invalicabile per qualsiasi altro potere. 2) I diritti inviolabili hanno un «valore» del tutto pregiudiziale e superiore a qualsiasi altro valore o interesse ricollegabile alla Costituzione. 3) In nessun modo può darsi per scontato che da normative comunitarie derivino limiti o divieti volti a «comprimere» diritti inviolabili. 4) Il modo costituzionalmente «giusto» di attribuire valore alla giurisprudenza della Corte di Cassazione altro non può essere che quello di ribadire che la Cassazione niente può stabilire quanto a prescrizioni autoritative di efficacia «generale»; di per sé vale soltanto in rapporto alla singola controversia; ciò non può non valere anche per ogni specificazione del «buon costume». 5) La nostra Costituzione, per quanto riguarda la specificazione di limiti relativi a diritti inviolabili, esige, quale condicio sine qua non, il rispetto del principio di legalità, di «tassatività». In più esige una riserva «assoluta» e, in generale, la necessaria interpositio legislatoris. 6) Ogni «autorità» diversa da quella propriamente legislativa deve avere natura e poteri solo «tipizzati»: al riguardo, quale è la condizione delle due Autority per la privacy e per le comunicazioni ? 7) Il «buon costume» in quanto attinente a una «morale (solo) sessuale» non può non avere a che fare con una qualche convinzione in materia religiosa, dalla quale non possono non derivare i precetti relativi a «soggetti» sessuali che si vogliano praticare tra adulti consenzienti, e quindi che si vogliano manifestare divulgativamente, col solo limite, in tal caso, che ciò non avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico e che quindi non si produca un comprovato emotional distress a chi si trovi a percepire il messaggio del tutto casualmente. 8) Qualunque compressione della libertà di manifestare e diffondere in nome di precetti etici non può non implicare una grave lesione della fondamentale libertà di coscienza: anche di non credere a qualsiasi religione, di vivere la propria vita con assoluta conseguenza, di respingere qualsiasi precetto etico che risalga a una qualche morale sessuale trascendente i singoli individui. Non appare esagerato perciò ipotizzare un qualche «colpo di Stato» strisciante apparentemente legale, una usurpazione di potere politico; un qualche sintomo di Stato etico e quindi di Stato pedagogicamente totalitario. Sergio Fois