Vittorio Grevi, Corriere della Sera 17/3/2007, 17 marzo 2007
C on il varo del disegno di legge predisposto dal ministro Mastella in materia di riforma dell’ordinamento giudiziario, è stato finalmente avviato il procedimento legislativo che dovrà concludersi con l’approvazione della nuova legge entro il 31 luglio
C on il varo del disegno di legge predisposto dal ministro Mastella in materia di riforma dell’ordinamento giudiziario, è stato finalmente avviato il procedimento legislativo che dovrà concludersi con l’approvazione della nuova legge entro il 31 luglio. questo, infatti, il termine ultimo di sospensione dell’efficacia della disciplina dettata nella scorsa legislatura (in attuazione della «riforma Castelli») per quanto attiene al reclutamento, alla carriera, alle funzioni e alle verifiche di professionalità dei magistrati. Al di là delle opzioni tecniche, ciò che cambia nel testo oggi riformulato è anzitutto l’approccio ideologico verso i problemi di organizzazione della magistratura. Venuto meno qualunque atteggiamento di aprioristica contrapposizione (se non addirittura di rivalsa) del potere politico nei confronti dell’ordine giudiziario, il progetto Mastella si sforza infatti di dettare le linee di un ordinamento pienamente rispettoso dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, e quindi, sotto questo profilo, davvero «in conformità della Costituzione». Ma, nel contempo, si sforza altresì di evitare che il rigoroso rispetto di tali principi possa fornire una copertura anche ad aree di inettitudine o di inefficienza di singoli magistrati o di interi uffici giudiziari: ciò che potrebbe essere favorito dal cattivo funzionamento degli strumenti di controllo interni, demandati a un Consiglio superiore della magistratura che si vorrebbe libero da condizionamenti corporativi. In questa prospettiva il progetto ministeriale si ispira, in primo luogo, alla previsione costituzionale di una netta distinzione tra le funzioni di giudice e di pubblico ministero, escludendo pertanto ogni ipotesi di separazione delle carriere, del resto improponibile a Costituzione invariata (tant’è vero che gli stessi avvocati delle Camere penali, pur proclamando tre giorni di sciopero, hanno tradotto la loro protesta in una proposta di legge di revisione costituzionale). Non è invece preclusa, in teoria, la possibilità di passaggio dall’una all’altra funzione durante la carriera del singolo magistrato, ma in proposito sono stati prefissati dei limiti assai rigidi, tali da scoraggiare certi poco decorosi slalom registratesi in passato: limiti stabiliti con riguardo sia al tempo di permanenza nella stessa funzione (almeno 5 anni), sia alle sedi degli uffici (sono esclusi i passaggi entro i confini del distretto di corte d’appello), sia alla specifica attitudine verso la nuova funzione (da verificarsi caso per caso, a opera del Csm, dopo la necessaria frequenza di un apposito corso di qualificazione). importante, comunque, che a ogni magistrato sia stata assicurata un’esperienza di fondo nella «cultura della giurisdizione»: in particolare i magistrati di prima nomina, al termine del tirocinio, non potranno, di regola, essere destinati a svolgere le funzioni di pm, né quelle di gip, dovendo perciò essere assegnati a funzioni giudicanti di merito. Quanto ai controlli periodici, ogni quadriennio, sulla professionalità dei magistrati (secondo i parametri di capacità, laboriosità, diligenza e impegno), essi costituiscono un elemento caratterizzante del progetto Mastella, configurandosi fra l’altro quale presupposto imprescindibile per la progressione in carriera, ivi compreso il conferimento degli incarichi direttivi. La relativa disciplina – imperniata sul parere dei consigli giudiziari e sul giudizio finale del Csm – appare molto dettagliata e complessa, ma per essere davvero aderente allo scopo di un serio vaglio attitudinale sui magistrati richiederebbe qualche correttivo idoneo ad accentuare la rilevanza dei criteri meritocratici, anche attraverso valutazioni esterne alla categoria. Resta ferma, in ogni caso, l’esigenza che l’ultima parola sia riservata alla decisione (il più possibile libera da vincoli di natura correntizia) del Csm al quale dovranno altresì essere garantiti, secondo lo spirito delle direttive costituzionali in materia, anche il controllo e la gestione della Scuola superiore per la formazione della magistratura.