Luigi Ferrarella - Cecilia Zecchinelli, Corriere della Sera 20 febbraio 2007, 20 febbraio 2007
MILANO
Il matrimonio al telefono tra stranieri? Vale, ai fini del ricongiungimento familiare della moglie rimasta in patria al marito regolarmente immigrato in Italia, se lo sposalizio via cornetta è riconosciuto dalla legge del Paese degli sposi. E in casi come questo, l’Ambasciata italiana non può negare agli sposi il ricongiungimento, perché non le spetta altro che «un mero controllo esterno di legittimità sull’esistenza delle condizioni di legge». Per questo la sezione Immigrazione del Tribunale di Milano ha dato ragione a un giovane pakistano nella causa promossa contro l’Ambasciata d’Italia a Islamabad. Mushtaq Z. C., in Italia con regolare permesso di soggiorno rinnovato peraltro da poco, aveva fatto ricorso davanti al Tribunale il 16 novembre scorso contro il provvedimento con il quale l’Ambasciata italiana a Islamabad il 20 settembre 2006 gli aveva negato il ricongiungimento familiare alla moglie Saman Z., nonostante il Questore di Varese avesse già positivamente compiuto l’indagine sui requisiti per il rilascio del nullaosta. Diniego, riporta il giudice nella sua sentenza, motivato dall’Ambasciata «sull’unico elemento fattuale dell’invalidità del matrimonio del ricorrente in quanto celebrato per telefono».
Ma Mushtaq, in Tribunale, obietta che «secondo la legge pakistana, comune ai due coniugi», il «vincolo coniugale» stipulato alla cornetta ha «piena validità», e a supporto produce un «certificato pakistano di matrimonio» dal quale in effetti si deduce questa «piena validità del matrimonio celebrato a mezzo del telefono». Aggiunge che egli non era potuto rientrare in Pakistan per le nozze perché altrimenti avrebbe perso il posto di lavoro faticosamente trovato in Italia, consegna agli atti anche una videocassetta di una sorta di festa nuziale fatta dai rispettivi parenti dei due giovani, spiega che l’unico limite al matrimonio per telefono sarebbe il fatto che non fosse seguito da una effettiva convivenza.
Il ministero degli Esteri (per l’Ambasciata d’Italia a Islamabad) non si costituisce in giudizio in Tribunale, così come invece avrebbe potuto fare incaricando l’Avvocatura dello Stato. Il giudice Adriana Cassano Cicuto richiama la legge sul matrimonio all’estero che prevede che «il giudizio di validità formale del matrimonio» debba essere effettuato «alla luce della legge del luogo di celebrazione o della legge nazionale dei due coniugi». E «secondo la legge comune ai due coniugi», quella pakistana, «anche il matrimonio celebrato per telefono ha validità giuridica».
E all’Ambasciata italiana in Pakistan che dice no al ricongiungimento, il giudice obietta che «non è prevista la necessità di ulteriore controllo» da parte della sede «alla quale è inoltrata la richiesta per il visto d’ingresso, poiché a tale organo è riservato un mero controllo esterno di legittimità sull’esistenza delle condizioni di legge». Insomma, «l’autorità amministrativa non può effettuare un’indagine sulla validità formale del matrimonio, che deve essere riservata soltanto a quella giurisdizionale». Risultato: «Il provvedimento di diniego» al ricongiungimento familiare «è illegittimo e deve essere annullato». E vissero felici e contenti. Non più solo al telefono.
Luigi Ferrarella
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DAL NOSTRO INVIATO
TEHERAN – « normale qui in Pakistan», conferma da Islamabad Azhar Masood, veterano del giornalismo pakistano, esperto di temi politici e sociali. E spiega che succede in molti casi in cui uno degli aspiranti coniugi, spesso la sposa, non può raggiungere l’altro per motivi legali dovuti alle normative sull’immigrazione del Paese in cui si trova lo sposo, per questioni finanziarie (ci vorrà del tempo perché i due possano effettivamente ricongiungersi, ma non vogliono aspettare), o anche per volontà della famiglia di lei che preferisce lasciarla partire solo una volta regolarmente coniugata.
Il «matrimonio telefonico» avviene come quello regolare, che per l’Islam non è mai un sacramento, ma è un contratto civile. Ovvero la ragazza deve essere accompagnata da almeno due testimoni e in alcuni casi dal suo tutore (padre o fratello) e deve essere presente un giudice, non necessariamente religioso. Dall’altra parte del filo telefonico, ci sarà lui, accompagnato dai due o più testimoni e da un rappresentante ufficiale del suo governo, in ambasciata più frequentemente.
«E allora il giudice chiederà alla ragazza per tre volte se vuole sposarsi con quella persona, lei risponderà tre volte sì – continua Masood ”. Dall’altra parte, lo sposo farà lo stesso, dando tre volte il suo assenso. Per la legge pakistana sono regolarmente sposati».
Non sono solo immigrati con problemi finanziari o legali ad utilizzare questa pratica.
E non succede sempre che sia la sposa la «parte» rimasta in patria. Tempo fa Shoaib Malik, una celeberrima stella del cricket ovvero dello sport nazionale pakistano, si è accasato via telefono con una ragazza indiana che aveva incontrato a Dubai. Tornati a casa, lui nella città pakistana di Sialkot, lei in quella indiana di Hyderabad, avevano osservato le norme previste dalla legge e si erano sposati in segreto, complici le telecom locali. Quando la notizia diventò di pubblico dominio (ma a far scalpore era stato soprattutto il matrimonio di un campione dell’orgoglio pakistano con una cittadina dell’India, nazione ben poco amata nella terra di Malik), la sposa aveva dichiarato di essere molto felice e «che comunque non vedeva proprio niente di strano nell’essersi sposati via telefono: c’era il qadi, il giudice religioso, era tutto normale ed è una cosa molto islamica, molti musulmani lo fanno».
Il problema, in caso, nasce dalle normative dei Paesi occidentali coinvolti: se negli Stati Uniti il matrimonio per procura dall’estero è legale «tranne quelli celebrati con la legge islamica», in altri Stati non ci sono ostacoli particolari. E ad esempio anche numerosi egiziani hanno seguito negli ultimi anni questa via dall’Italia, tramite la loro ambasciata. Una volta riconosciuto dal governo del Cairo il matrimonio, devono seguire le pratiche per registrare l’atto anche nel nostro Paese, come qualsiasi unione celebrata e valida all’estero. Poi, inchallah,
il ricongiungimento (Cecilia Zecchinelli)