(Gian Antonio Stella, Corriere della Sera 14/12/2006), 14 dicembre 2006
Tra le condizioni di giusto licenziamento nel pubblico impiego previste dalla disciplina attuale, una condanna superiore a tre anni per corruzione, concussione o peculato
Tra le condizioni di giusto licenziamento nel pubblico impiego previste dalla disciplina attuale, una condanna superiore a tre anni per corruzione, concussione o peculato. Il ministro per la funzione pubblica ha annunciato il varo di una disciplina più severa: pena superiore a due anni (contenuta nel disegno di legge "sui procedimenti penali e disciplinari nel pubblico impiego", che presenterà al prossimo consiglio dei ministri). Dati dei casellari giudiziari alla mano (dal 1983 al 2002), la riforma avrà incidenza zero: le condanne per concussione (articolo 317 c.p.) a meno di due anni di reclusione, con concessione del beneficio della condizionale, sono il 78 per cento, per corruzione per un atto d’ufficio (articolo 319 c.p.) il 93 per cento, per corruzione «per un atto contrario ai doveri d’ufficio» (articolo 318 c.p.) più del 98 per cento. Mediamente la pena inflitta per il reato di cui all’art. 319 c.p., per esempio, è inferiore a un anno. Il codice prevede una pena da due a cinque anni di reclusione, ma il giudice parte da una pena prossima al minimo edittale, e tra riduzione della pena in virtù della celebrazione del giudizio abbreviato o del patteggiamento scelti dall’imputato (un terzo), e concessione delle circostanze attenuanti generiche (un altro terzo), l’imputato finisce per beneficiare di uno sconto di pena superiore a un anno. D’altronde i pubblici impiegati la fanno franca anche in caso di assenteismo conclamato. Il caso di Salvatore Castellano, in servizio al museo di Capodimonte (dove gli uscieri rifiutavano le divise perché "non confacenti al clima di Napoli"), che licenziato con l’accusa di aver tenuto aperto un laboratorio di cornici durante un’assenza annuale per malattia di 220 giorni un laboratorio di cornici, la spuntò vincendo un ricorso al Tar. In un’altra pronuncia il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un bidello calabrese (licenziato perché ogni volta che il medico fiscale lo andava a visitare a domicilio, non lo trovava), con la motivazione che "prima di assumere il provvedimento l’amministrazione deve comunque accertarsi delle reali condizioni di salute". Il Tar di Milano qualche anno fa fece riassumere al liceo scientifico Severi un bidello licenziato perché, preso in prova, in tre anni si era fatto vedere in totale per 60 giorni (motivazione: nel pubblico impiego non si può interrompere un rapporto di lavoro prima che sia concluso un periodo di prova di sei mesi). A Napoli è diventato un caso la carenza di vigili urbani operativi in strada: su 2.128 vigili in servizio, tre quarti hanno ottenuto di lavorare in ufficio allegando certificati medici che attestano malattie professionali (da inquinamento acustico e da smog). Alle dipendenze pubbliche risulta ancora Antonio Donnarumma, il custode di Pompei, che arrestato in flagranza per violenza carnale (su una ragazzina americana adescata con la scusa di mostrarle affreschi chiusi al pubblico), patteggiò un anno con la condizionale, invece di essere licenziato fu trasferito a Sorrento, a 29 chilometri di distanza.