Alessandro Penati, la Repubblica 1/12/2006, pagina 38., 1 dicembre 2006
La Class action non è lotta di classe. la Repubblica, venerdì 1 dicembre l governo ha presentato un Disegno di legge sulle azioni collettive di risarcimento, le cosiddette class action
La Class action non è lotta di classe. la Repubblica, venerdì 1 dicembre l governo ha presentato un Disegno di legge sulle azioni collettive di risarcimento, le cosiddette class action. Altre cinque proposte giacciono in Parlamento. Iniziative lodevoli: le class action possono essere uno strumento utile per la difesa degli interessi dei consumatori, e per promuovere la concorrenza, penalizzando le imprese che violano le regole. Una class action permette a più individui, accomunati nel danno, di intraprendere un´unica causa di risarcimento, ed estenderne i benefici a chiunque abbia subito lo stesso danno. Oggi, in Italia, le azioni di risarcimento sono individuali: anche se il danno discende da un unico atto, ogni danneggiato deve intraprendere la propria azione legale e sostenerne l´onere. E il risarcimento non è necessariamente lo stesso per tutti, essendo stabilito in cause diverse. Si pensi, per esempio, ai ben noti casi che riguardano prodotti finanziari: fra gli altri, MyWay, i bond argentini e Cirio. I vantaggi della class action sono evidenti. Elimina la disparità di risarcimento e lo estende a tutti i danneggiati. Aumenta la forza del consumatore rispetto all´impresa: oggi, un´azione legale può convenire a pochi se il danno, per quanto consistente, è distribuito su un gran numero di individui; perché i costi sarebbero troppo alti. Accorpando gli interessi di tutti i danneggiati, costituisce un deterrente credibile contro comportamenti abusivi delle imprese. E abbatte i costi giudiziari, che le azioni individuali moltiplicano. Ma i potenziali benefici della class action vanno oltre. In Italia, la tutela degli interessi di investitori e consumatori è affidata quasi esclusivamente a Stato, magistratura e Autorità (enforcement pubblico) e alla verifica preventiva dell´idoneità di un soggetto economico, o di un prodotto, attraverso concessioni, licenze, albi, permessi, autorizzazioni, verifiche (regolamentazione ex ante). Con la class action si acquisirebbe dal sistema americano un valido strumento di enforcement privato, fornendo agli individui gli strumenti per tutelarsi più efficacemente da soli (i danneggiati hanno più incentivi dello Stato a farlo). E di regolamentazione ex post: un nodoso randello è spesso più efficace del vaglio di un burocrate. Il passaggio dalla teoria alla pratica non è banale; specie quando si trapianta nel nostro sistema giuridico un istituto che nasce in un contesto radicalmente diverso. 1. La class action deve garantire a tutti i danneggiati (anche quelli che non vi hanno partecipato, salvo esplicita rinuncia) lo stesso risarcimento. E sottrarre l´impresa da ulteriori azioni individuali: la legge sarebbe sbilanciata a favore dei consumatori se, dopo una sentenza collettiva sfavorevole, ognuno potesse tentare un´azione individuale. Clausole esplicite di rinuncia e adesione soddisferebbero il diritto individuale ad adire in giudizio sancito dalla Costituzione. 2. La class action dovrebbe inglobare sia l´accertamento dell´illegalità sia l´ammontare del risarcimento. Mantenerli separati, come ora, lasciando il recupero del danno all´azione individuale, le toglierebbe ogni efficacia. E se si vuole che la legge diventi un vero deterrente, si dovrebbe prevedere anche un danno punitivo, proporzionale al danno effettivo. 3. Negli Usa, il motore delle class action sono gli studi legali, pagati in percentuale del risarcimento. Questo evoca avvocati avidi che si arricchiscono sulle disgrazie altrui. Ma se gli avvocati non guadagnano, non hanno interesse a patrocinare cause lunghe e difficili. E neppure la convenienza ad opporsi ai grandi interessi economici. La leva del profitto apporta benefici anche ai consumatori: un risarcimento del 70% del danno (il resto, in media, va in parcelle legali), è meglio del 100% di niente (come oggi). Inoltre, l´avvocato guadagna solo se vince: diventa un quasi imprenditore, e il suo onorario un compenso per il rischio. Questa possibilità è finalmente sancita dal decreto Bersani; che, però, ha dimenticato di abolire le tariffe massime degli albi. 4. Si obietta che la class action possa incoraggiare la litigiosità, intasare una giustizia già lentissima e oberata, e introdurre il ricatto legalizzato. Ma per evitare il proliferare di cause si può prevedere un giudizio preventivo di ammissibilità (purché non diventi automaticamente di merito); porre un limite ai danni puntivi; e richiedere al perdente di pagare le spese legali del vincitore. Quanto al sovraccarico per la giustizia, la class action, se efficace, ha proprio lo scopo di portare a una rapida transazione stragiudiziale; e di ridurre a una sola, una pletora di cause di risarcimento individuali. 5. Il Disegno di legge prevede che solo le associazioni dei consumatori, dei professionisti e le camere di commercio possano accedere alle class action. Un grave errore. La tutela dei propri interessi, in tutte le forme previste dallo Stato, è un diritto individuale che non può essere affidato per legge a organismi autoreferenti e non rappresentativi, e che rischiano di trasformarsi in professionisti dei litigi. Questa iniziativa di Bersani, che segue il Decreto estivo, è lodevole, perché cerca di introdurre i concetti di mercato e concorrenza anche nella difesa dei diritti individuali. Ma siamo in Italia: c´è rischio che l´azione risarcitoria collettiva si trasformi in una sindacalizzazione dei consumatori, contro gli abusi dei padroni. Class action non si traduce con lotta di classe. Alessandro Penati