Il Sole 24 Ore 02/09/2006, pag.21, 2 settembre 2006
Le domande della Commissione Ue al Governo Italiano. Il Sole 24 Ore 2 settembre 2006. 1. Fornire tutte le informazioni utili a valutare la possibile caratterizzazione dei singoli vantaggi fiscali come aiuti di Stato (articolo 87, paragrafo 1 del Trattato), la loro eventuale natura di aiuto di Stato esistente o nuovo (articolo 1, lettere b, c del Regolamento del Consiglio 659/99, recante norme d’applicazione dell’articolo 88 del Trattato), nonché la loro compatibilità con le eccezioni previste dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del Trattato 2
Le domande della Commissione Ue al Governo Italiano. Il Sole 24 Ore 2 settembre 2006. 1. Fornire tutte le informazioni utili a valutare la possibile caratterizzazione dei singoli vantaggi fiscali come aiuti di Stato (articolo 87, paragrafo 1 del Trattato), la loro eventuale natura di aiuto di Stato esistente o nuovo (articolo 1, lettere b, c del Regolamento del Consiglio 659/99, recante norme d’applicazione dell’articolo 88 del Trattato), nonché la loro compatibilità con le eccezioni previste dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del Trattato 2. Descrivere l’evoluzione della legislazione italiana sull’imposizione diretta applicabile alle coop e ai soci e i presupposti per l’applicazione dei singoli benefici fiscali accordati, inviando copia dei testi legislativi, regolamentari e delle interpretazioni amministrative. Roma dovrà spiegarne la ratio legis per consentire di qualificarne la natura generale ovvero derogatoria 3. Fornire il numero delle cooperative registrate per tipologia di attività economica e a indicare anche induttivamente l’ammontare annuale delle riduzioni fiscali 4. Fornire ogni informazione per valutare l’impatto concorrenziale dei vantaggi accordati. In particolare, i dati su utile o perdita fiscale nei 5 ultimi esercizi fiscali, sulle acquisizioni di imprese effettuate negli ultimi 5 anni e sull’utilizzo di regimi di consolidamento fiscale, sulle politiche di distribuzione di dividendi negli ultimi 5 anni, nonché ogni informazione sulle politiche commerciali 5. Fornire le informazioni utili a giustificare dei vantaggi fiscali alla luce della natura delle agevolazioni e in particolare segnalare l’esistenza di eventuali svantaggi operativi e commerciali che l’esercizio delle attività d’impresa in forma cooperativa presenta rispetto alla forma lucrativa, spiegando quali svantaggi sono configurabili e come le misure fiscali in questione sono finalizzate a compensarli 6. Chiarire se l’imposizione diretta sulle cooperative possa, in linea di principio, applicarsi con le medesime modalità che per le società lucrative, ovvero se siano necessari adattamenti delle modalità d’imposizione per le cooperative. In tale eventualità, le autorità nazionali devono precisare i principi generali cui la tassazione speciale per le cooperative s’ispira e in che modo il regime speciale rispetta tali principi, anche con riferimento ai regimi accordati a specifiche categorie di cooperative 7. Fornire gli elementi utili a valutare la possibile inerenza dei richiamati vantaggi fiscali concessi a favore delle cooperative in questione ad alcuna delle eccezioni enunciate dall’articolo 87, paragrafo 2 e 3 del Trattato per poter considerare un aiuto compatibile col mercato comune 8. Indicare gli strumenti di controllo governativo dei requisiti di mutualità, nonché ogni altro elemento utile al fine di consentire alla Commissione la sua valutazione alla luce degli articoli 87 e 88 del Trattato.