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 2006  aprile 05 Mercoledì calendario

Risparmio, ecco le nuove regole Nuova procedura di nomina del Governatore di Bankitalia con decreto del Presidente della Repubblica su indicazione dell’esecutivo Roma (Adnkronos) - Il Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi ha firmato la nuova legge sul risparmio

Risparmio, ecco le nuove regole Nuova procedura di nomina del Governatore di Bankitalia con decreto del Presidente della Repubblica su indicazione dell’esecutivo Roma (Adnkronos) - Il Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi ha firmato la nuova legge sul risparmio. Ecco, in sintesi, cosa prevede la legge a partire dalle sue ripercussioni su palazzo Koch. BANKITALIA SOGGETTO PUBBLICO: La Banca di Via Nazionale diventa un istituto di diritto pubblico: entro tre anni dalla data di entrata in vigore della riforma saranno ridefiniti, con regolamento, sia il suo assetto proprietario che le modalita’ di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale di Bankitalia. Palazzo Koch, che opera nel rispetto del principio di trasparenza, deve riferire del suo operato al Parlamento e al Governo con una relazione semestrale e deve emanare i suoi atti sempre in forma scritta e motivata. NOMINA E REVOCA GOVERNATORE: Vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del premier, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Queste nuove regole entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. ADEGUAMENTO STATUTO A RIFORMA: L’adeguamento dello Statuto deve avvenire entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Entro 60 giorni, poi, lo Statuto deve ridefinire le competenze del Consiglio superiore in modo tale da attribuirgli anche funzioni di vigilanza e controllo all’interno dell’Istituto di Via Nazionale. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle novita’ introdotte dalla riforma entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. LA COLLEGIALITA’: La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del Governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al Direttorio, salvo quelli relativi alle decisioni sulle attribuzioni del sistema europeo di banche centrali. Le deliberazioni del Direttorio sono adottate a maggioranza e in caso di parita’ dei voti prevale quello del Governatore. MANDATO A TERMINE PER GOVERNATORE E DIRETTORIO: L’inquilino di palazzo Koch dura in carica sei anni, con la possibilita’ di un solo rinnovo del mandato. Stesso limite temporale per i mebri del Direttorio che, pero’, in sede di prima applicazione, cessano dalla carica secondo un’articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell’Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore a cinque anni. Queste nuove regole entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. CONCORRENZA BANCARIA: In sostanza passa dalla Banca d’Italia all’Antitrust. Nel dettaglio il provvedimento prevede il condominio Bankitalia-Antitrust per le autorizzazioni sulle acquisizioni e concentrazioni bancarie, lasciando pero’ a palazzo Koch solo le valutazioni di sana e prudente gestione ed invece all’Autorita’ le valutazioni sull’assetto concorrenziale del mercato. Ma per gli abusi di posizione dominate e per i cartelli, la vigilanza e’ tutta in capo all’Autorita’ guidata da Catricala’ e non piu’ a Bankitalia. FALSO IN BILANCIO ’SEMPLICE’: Reclusione fino a 2 anni per tutti gli amministatori e dirigenti di ogni genere di societa’ rei di falso in bilancio. La punibilita’ e’ comunque esclusa se le falsita’ o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%. Al massimo il reo si vede irrogare sanzioni amministrative da 10 a 100 quote o viene interdetto dagli uffici da 6 mesi a 3 anni. Termini di prescrizione tre anni. FALSO IN BILANCIO CON DANNO: Reclusione da 6 mesi a 3 anni per amministratori e dirigenti che causano un danno patrimoniale alla societa’, ai soci o ai creditori. Procedibilita’ solo per querela della persona offesa ed anche se il fatto ’’integra un altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici e della comunita’ europea’’. SOCIETA’ QUOTATE: Se si tratta di societa’ quotate la pena va da 1 a 4 anni e il delitto e’ procedibile d’ufficio. ATTENTATO AI RISPARMIATORI: La pena va da 2 a 6 anni ’’se il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori’’. Il reato di nocumento si considera ’’grave’’ quando il danno abbia riguardato ’’un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento Istat, o se abbia distrutto o ridotto il valore di titoli di un’entita’ complessiva superiore allo 0,1 per mille del Pil. COMMISSIONE A TUTELA RISPARMIATORI: viene istituita la Commissione per la tutela del risparmio alle dirette dipendenze del Presidente del consiglio dei ministri. Sara’ un organo collegiale, composto da un presidente e due commissari nominati con decreto dal premier, su proposta del titolare dell’Economia, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica. La Commissione, istituita senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, svolgera’ le proprie funzioni d’ufficio o su istanza dei risparmiatori e dovra’ relazionare sulla propria attivita’ ogni 6 mesi al presidente del Consiglio. Il nuovo organismo avra’, infine, l’obbligo di rendere rapporto all’autorita’ giudiziaria nei casi previsti dalla legge. Ed ora il resto del provvedimento che resta sostanzialmente confermato rispetto alla stesura del Senato.